Ritenute fiscali negli appalti: split payment e reverse charge

I versamenti IVA derivanti da operazioni soggette allo split payment e al reverse charge rientrano nella soglia del 10% dei versamenti in conto fiscale che, se effettuati nell’ultimo triennio consentono, al ricorrere di ulteriori requisiti, di disapplicare la disciplina sul pagamento delle ritenute fiscali negli appalti e subappalti.

Suggerimento n. 719/97 del 25 settembre 2020


Con Risoluzione n. 53/E del 22 settembre l’Agenzia delle Entrate è intervenuta a fornire alcuni chiarimenti in tema di verifica, in capo al committente, dei versamenti delle ritenute fiscali per i lavoratori dipendenti direttamente impiegati negli appalti

Come è noto, a decorrere dal 1° gennaio 2020, il committente che affida il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro a un’impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente, e di beni strumentali di proprietà del committente, deve richiedere alle imprese appaltatrici/subappaltatrici/affidatarie copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute fiscali per i lavoratori dipendenti direttamente impiegati nei lavori o servizi (vedi ns. Suggerimenti n. 82/15 e 85/16 del 14 febbraio 2020).

Tuttavia, tale obbligo viene meno per le imprese che, nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza del pagamento delle ritenute, producono il “Certificato di affidabilità fiscale” (cd. DURF) messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate con cui attestano la sussistenza di specifici requisiti (verificati congiuntamente). In particolare, occorre:

  • essere in regola con gli obblighi dichiarativi;
  • essere in attività da almeno tre anni;
  • non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di accertamento, affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sul reddito, IRAP, ritenute e contributi previdenziali per importi superiori a 50.000 euro, per i quali siano ancora dovuti pagamenti o per i quali non siano stati accordati provvedimenti di sospensione;
  • aver eseguito nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo superiore al 10% dell’ammontare dei ricavi e compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime.

 

Proprio con riferimento a tale ultimo requisito, in seguito alle numerose richieste di chiarimento pervenute, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione sopra citata, ha precisato che ai fini della determinazione della soglia del 10% dei versamenti in conto fiscale dell’ultimo triennio occorre considerare:

  • i versamenti IVA relativi alle operazioni rese dalle imprese appaltatrici, affidatarie o subappaltatrici alla PA e ai soggetti ad essa equiparati, obbligati allo split payment;
  • i versamenti IVA effettuati dal committente in regime di reverse charge;
  • l’imposta teorica corrispondente al reddito della società imputato per trasparenza ai soci che provvedono al pagamento dell’imposta (nell’ipotesi di esercizio dell’opzione per la trasparenza fiscale);
  • l’IVA teorica risultante dalla liquidazione periodica della società controllata, ma assolta dall’ente controllante, nel caso di opzione per la liquidazione Iva di gruppo.

 


Referenti

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