Domiciliazione tasse auto per le imprese - chiarimenti

La Regione Lombardia ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla domiciliazione del pagamento delle tasse auto. Ad esempio anche le imprese che effettuano il pagamento della tassa di possesso con tariffa frazionata quadrimestrale possono usufruire della riduzione del 10% dell’importo.

Suggerimento n. 453/124 del 1 ottobre 2018


Precedenti comunicazioni in materia

Suggerimento n. 432/2018

 

Ricordiamo alle imprese associate che la Regione Lombardia ha introdotto anche per le persone giuridiche con sede legale in Lombardia la domiciliazione del pagamento delle tasse auto, usufruendo di una riduzione del 10%, per i veicoli di cui risultano essere proprietarie/locatarie.

Nelle note successive si riportano alcuni chiarimenti pervenuti da Regione Lombardia in merito all’applicazione della domiciliazione delle tasse auto (c.d. bollo) per le imprese.

Ad esempio anche le imprese che effettuano il pagamento della tassa di possesso con tariffa frazionata quadrimestrale possono usufruire della riduzione del 10% dell’importo.

 L’art. 34 del Codice della Strada dispone che l’importo per l’indennizzo di maggiore usura del manto stradale a carico degli autocarri “mezzo d’opera” sia pari alla tassa di possesso (c.d. bollo). Nel caso in cui un’impresa scegliesse per la domiciliazione del bollo otterrebbe uno sconto del 10% sul pagamento della tassa automobilistica (come riconosciuto dall'art. 48 della L.R. 10/2003), tuttavia la riduzione del 10% non si applica al calcolo dell'indennizzo di usura che deve essere corrisposto invece in formula piena alla Tesoreria di Viterbo.


Referenti

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