Divieti di circolazione veicoli pesanti – calendario 2018
Il Ministero dei Trasporti ha pubblicato il calendario 2018 relativo ai divieti di circolazione stradale fuori dai centri abitati per i veicoli pesanti con massa complessiva massima autorizzata maggiore di 7,5 tonnellate.
Suggerimento n. 3/1 del 2 gennaio 2018
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato il decreto 19 dicembre 2017 (sulla G.U. n. 303 del 30/12/2017) contenente i divieti di circolazione per i veicoli pesanti previsti per l’anno 2018.
Come ogni anno, trasmettiamo alle imprese il calendario dei divieti 2018, elaborato in formato tabellare secondo le indicazioni contenute nel decreto 19 dicembre 2017.
Per il nostro settore i divieti e le limitazioni di circolazione sono riferiti ai mezzi d’opera (autocarri o autobetoniere) e agli autotreni e autoarticolati adibiti al trasporto di cose oppure al trasporto esclusivo di macchine operatrici.
I divieti riguardano la circolazione stradale fuori dai centri abitati per i veicoli aventi massa complessiva massima autorizzata maggiore di 7,5 tonnellate.
Dette disposizioni non si applicano all’interno dei centri abitati, tuttavia a livello dei singoli Comuni è consigliabile verificare se il Sindaco, tramite apposite ordinanze, abbia fissato ulteriori limitazioni e/o divieti alla circolazione stradale.
ESCLUSIONI
Per il nostro settore, il divieto di circolazione non si applica, ai sensi dell’art. 3 comma 2 del decreto in parola:
- ai veicoli prenotati per ottemperare all’obbligo di revisione, limitatamente alle giornate di sabato, purché muniti del foglio di prenotazione e solo per il percorso più breve tra la sede dell’impresa intestataria del veicolo e il luogo di svolgimento delle operazioni di revisione, escludendo dal percorso tratti autostradali;
- ai veicoli che rientrano alla sede dell’impresa intestataria degli stessi, purché non si trovino ad una distanza superiore a 50 km dalla sede a decorrere dall’orario di inizio del divieto e non percorrano tratti autostradali;
- ai trattori isolati quando viaggiano senza il semirimorchio, in quanto non eccedenti il limite di 7,5 tonnellate di massa complessiva.
Per visionare gli ulteriori veicoli e complessi di veicoli esclusi dal citato divieto di circolazione, si rimanda inoltre all’art. 3 comma 1 e all’art. 4 del decreto.
POSSIBILITA’ DI CIRCOLAZIONE CON APPOSITE AUTORIZZAZIONI
In casi di assoluta e comprovata necessità ed urgenza nonché per esigenze legate a cicli continui di produzione industriale (a condizione che tali esigenze siano riferibili a situazioni eccezionali debitamente documentate, temporalmente limitate e quantitativamente definite) è possibile inoltrare alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo la richiesta di circolazione in deroga (art. 4 comma 1 lettera c) del citato decreto).
Le istanze devono essere presentate alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di partenza del viaggio oppure alla Prefettura- ufficio territoriale del Governo dove ha sede l’impresa.
L’inizio del viaggio può avvenire solo ed esclusivamente se la Prefettura competente ha rilasciato preventivamente l’autorizzazione (art. 6 comma 1 e art. 7 comma 1 del decreto).
Si precisa che la Prefettura, al fine del rilascio della citata autorizzazione in deroga, deve necessariamente esaminare e valutare l’indispensabilità della richiesta. Pertanto è fondamentale allegare specifica documentazione che comprovi detta necessità.
Per specifica documentazione si intende ogni documento ritenuto utile a dimostrare l’assoluta necessità ed urgenza del trasporto da effettuare, come ad esempio un ordine di servizio del Direttore dei Lavori, il quale prescrive formalmente la reale necessità e continuità del ciclo di produzione, anche nei giorni festivi o nei periodi di divieto.
Le autorizzazioni prefettizie in deroga alla circolazione sono estendibili ai veicoli che circolano scarichi se la circolazione di detti veicoli avviene nell’ambito di un ciclo lavorativo che comprende la fase di trasporto e che deve ripetersi nel corso della stessa giornata lavorativa.
Si segnala inoltre alle imprese edili, in possesso di autorizzazioni rilasciate dagli enti proprietari delle strade per la circolazione dei veicoli eccezionali e per trasporti in condizioni di eccezionalità, che sussiste comunque l’obbligo di osservare anche le limitazioni alla circolazione contenute nelle citate autorizzazioni.
Il trasporto delle merci pericolose (quali gli esplosivi utilizzati in edilizia) è vietato indipendentemente dalla massa complessiva massima del veicolo, oltreché nei giorni di calendario indicati nella predetta tabella, anche dal 26 maggio al 9 settembre compresi, dalle ore 8.00 di ogni sabato alle ore 24.00 della domenica successiva (art. 9 comma 1 del decreto).
In deroga al suddetto divieto possono essere rilasciate autorizzazioni prefettizie per motivi di necessità e d’urgenza, per la realizzazione di opere di interesse nazionale i cui cantieri eseguono
lavorazioni a ciclo continuo anche nei giorni festivi. (art. 9 comma 3 del decreto).
COME RICHIEDERE LE AUTORIZZAZIONI PREFETTIZIE IN DEROGA
Ai sensi degli artt. 4 e 6 del decreto le richieste di autorizzazione a circolare in deroga devono essere inoltrate alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo di partenza del viaggio oppure alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo dove ha sede l’impresa almeno 10 giorni prima di iniziare il viaggio.
Per la richiesta di autorizzazione si deve utilizzare il modulo D – trasporto merci per casi di assoluta necessità e urgenza, scaricabile dai siti internet delle varie Prefetture (vedi link successivi) e apporre una marca da bollo da 16,00 euro per l’istanza unitamente ad un’ulteriore marca da bollo da 16,00 euro per il ritiro dell’autorizzazione.
Ricordiamo che è importante allegare a detto modulo, i richiamati documenti utili a dimostrare l’assoluta necessità ed urgenza del trasporto da effettuare.
Per maggiori informazioni è possibile consultare i siti web delle varie Prefetture, cliccando sul link a sinistra “Come fare per” e poi selezionare dall’elenco la voce “Permessi di circolazione”:
Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Milano: http://www.prefettura.it/milano/
Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Lodi: http://www.prefettura.it/lodi/contenuti/13377.htm
Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Monza e della Brianza: http://www.prefettura.it/monza/
SANZIONI
Ai sensi dell’articolo 6, comma 12 del Codice della Strada, il conducente di un veicolo adibito al trasporto di cose che non ottempera ai provvedimenti di sospensione della circolazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 422,00 a euro 1.697,00 (riduzione del 30% non consentita) e alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da 1 a 4 mesi, nonché della sospensione della carta di circolazione del veicolo per lo stesso periodo. E’ fatta salva la possibilità di pagare entro 60 giorni, dalla contestazione o dalla notifica, la relativa somma minima della sanzione pecuniaria (articolo 202 comma 1 del Codice della Strada).