Distacco transazionale di lunga durata (oltre 12 mesi) - Nuovo modello di comunicazione UNI_Distacco_UE anche per i distacchi in corso alla data del 31 ottobre 2021 per i quali il termine di invio è al 30 novembre

Il Decreto del Ministero del Lavoro n. 170 del 6 agosto 2021 ha stabilito nuove modalità per la trasmissione telematica delle comunicazioni di distacco c.d. di lunga di durata (oltre i 12 mesi e fino ai 18 mesi). Le modalità operative sono state illustrate con nota congiunta del Ministero del Lavoro e dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 1659 del 29 ottobre 2021.

Suggerimento n. 734/136 del 24 novembre 2021


Lo scorso 30 ottobre scorso è stato pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro - sezione pubblicità legale - il DM n. 170 del 6 agosto 2021 sulle comunicazioni in caso di distacco in Italia c.d. di “lunga di durata” di lavoratori provenienti dal territorio dell’UE.

Il decreto è entrato in vigore il 31 ottobre 2021, giorno successivo alla sua pubblicazione sul portale del Ministero del lavoro, e ha abrogato il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 10 agosto 2016.

Con la nota congiunta del Ministero del Lavoro e dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 1659 del 29 ottobre 2021 sono stati forniti alcuni chiarimenti circa l’applicazione delle nuove disposizioni, tenuto conto in particolare che il D.M. 170 del 6 agosto 2021 si applica anche ai distacchi in essere alla data di entrata in vigore del decreto stesso.

Le principali novità riguardano:

1) La comunicazione preventiva di distacco e ad ogni variazione successiva della medesima (art. 10, comma 1 D. Lgs. n. 136/2016), per le quali sono stati aggiornati (dal 2 novembre u.s.):
   - il modello “UNI_Distacco_UE” di cui all’allegato A al DM 170 del 6 agosto, reperibile sul sito del Ministero del Lavoro e aggiornato con Decreto direttoriale;
   - i sistemi di classificazione di cui all’allegato B;
   - le modalità tecniche di cui all’allegato C.
  Il distaccante, prestatore di servizi, dovrà inviare una comunicazione con il modello UNI_Distacco_UE entro le ore 24 del giorno precedente l’inizio del periodo di distacco, secondo le modalità tecniche previste dall’allegato C. Tale comunicazione potrà essere annullata entro le ore 24 del giorno di inizio del periodo di distacco.
  Ogni variazione successiva dovrà essere trasmessa nello stesso modo entro 5 giorni dal verificarsi dell’evento modificato.
  Tuttavia, nel caso in cui la variazione riguardi esclusivamente la data di inizio di distacco, dovrà essere inviata entro le ore 24 del giorno precedente l’inizio del distacco.

 

2) La comunicazione della notifica motivata per i distacchi c.d. di lunga durata (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. n. 136/2016, come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 122/2020.  Per distacchi di lunga durata si intendono i distacchi che superino i 12 mesi, fino ad un massimo di 18 mesi.
   - la comunicazione della notifica motivata per i distacchi di lunga durata dovrà essere trasmessa entro 5 giorni dal superamento dei 12 mesi della durata del distacco.
   - Per i distacchi già in essere alla data di entrata in vigore del decreto, avviati a partire dal 30 luglio 2020, tale notifica motivata va effettuata entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto stesso, per cui entro il prossimo 30 novembre 2021;
   - il periodo di 12 mesi si calcola a far data dal 30 luglio 2020
   - Ai fini del calcolo di durata del distacco, a partire dal 30 luglio 2020 si tiene conto anche dei periodi di sostituzione di uno o più lavoratori inviati a svolgere nello stesso luogo le medesime mansioni dei lavoratori sostituiti; in tali casi, infatti, la durata del distacco è determinata dalla somma di tutti i periodi di lavoro prestato dai singoli lavoratori. L’identità delle mansioni svolte nel medesimo luogo è valutata dagli organi ispettivi tenendo conto anche della natura del servizio da prestare, del lavoro da effettuare e del luogo di svolgimento della prestazione e, dunque, potrebbe ricorrere anche laddove il soggetto distaccatario, benché formalmente diverso da quello originario, sia ubicato nello stesso luogo di esecuzione dell’attività lavorativa (ad es. stesso cantiere cfr. Circolare INL 2 del 19 ottobre 2021).
   - La comunicazione preventiva di cui al punto 1 vale come notifica motivata per i distacchi di lunga durata, qualora sia predeterminata fin dall’inizio una durata del distacco superiore a 12 mesi.
   - Sono esclusi dall’obbligo di comunicazione preventiva i distacchi già cessati al 31 ottobre 2021, data di entrata in vigore del D.M. citato
  I dati contenuti nel modello UNI_Distacco UE saranno resi disponibili all’INL, all’INPS e all’INAIL, per gli eventuali controlli.

 

REGIME SANZIONATORIO

Per il mancato rispetto, da parte del prestatore di servizi, degli obblighi di comunicazione sopra citati sono confermate le sanzioni amministrative previste dall’art. 12, comma 1, del D.Lgs. n. 136/2016: inizialmente l’importo era da 100 a 500 euro, ma è stato aumentato del 20% ai sensi dell’art. 1, comma 445 lett. d) punto n. 1, della L. n. 145/2018.

Ad oggi le sanzioni, comprensive della citata maggiorazione, ammontano ad una somma da 180 a 600 euro per ciascuna violazione e per ogni lavoratore interessato, con il limite complessivo fissato in 150.000 euro, ai sensi dell’art. 32, comma 1 lett. d), L. n. 234/2012.

Per tali sanzioni risulta applicabile l’istituto della diffida obbligatoria di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004.

Il vigente modello UNI_Distacco_Ue, che potrà essere aggiornato successivamente con decreto direttoriale, è reperibile telematicamente al seguente indirizzo del sito del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali: https://servizi.lavoro.gov.it

Per il manuale utente di compilazione della comunicazione di distacco transnazionale - Versione: 1.2 Data di aggiornamento: 02 novembre 2021 si rimanda al seguente link: https://distaccoue.lavoro.gov.it/it-it/Documentazione

Per gli approfondimenti sul tema si rimanda al seguente link:

https://distaccoue.lavoro.gov.it/it-it/Aree-Tematiche/Area-Tematica/id/12/Comunicazione-obbligatoria


Referenti

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