Disposizioni per l’incremento dei valori riferiti agli obblighi di installazione di impianti FER

È stata pubblicata la delibera n. XII/6153 del 11 maggio 2026 con la quale la Regione Lombardia ha disposto un incremento degli obblighi di installazione di impianti a fonti di energia rinnovabile (FER) a partire dal 1° gennaio 2027.

Suggerimento n. 269/80 del 19 maggio 2026


Informiamo i soci che è stata pubblicata la D.g.r. n. XII/6153 del 11 maggio 2026 contenente alcune disposizioni per l’incremento dei valori riferiti agli obblighi di installazione di impianti a fonti di energia rinnovabile (FER) finalizzate alla mitigazione e all’adattamento ai cambiamenti climatici (sul BURL S.O. n. 20 del 14 maggio 2026, vedi allegato).

Ricordiamo che la Delibera è stata approvata ai sensi dell’articolo 7 della Legge regionale per il clima n. 11/2025 del 18 luglio 2025 che demandava alla Giunta regionale “le modalità attuative per l’incremento dei valori riferiti agli obblighi di installazione di impianti a fonti rinnovabili relativi agli edifici di cui all’allegato III del D.Lgs. 199/2021”.

In tema di utilizzo di energia da fonti rinnovabili, le soglie minime di integrazione di impianti FER erano già disciplinate dal D.Lgs. n. 28/2011 successivamente recepito in Regione Lombardia dal D.d.u.o. n. 18546/2019.

A decorrere dal 3 agosto 2026, entreranno in vigore, a livello nazionale, i nuovi obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici così come definiti da D.Lgs. n. 5/2026 che attua la Direttiva UE 2023/2413 sulla promozione dell’energia da fonti rinnovabili, c.d. RED III, aggiornando gli obblighi definiti da Allegato III del D.Lgs. 199/2021 (vedi Suggerimento n. 60/2026).

Pertanto, con il presente provvedimento, la Giunta regionale ha disposto invece che, a partire dal 1° gennaio 2027, gli edifici dovranno rispettare i nuovi obblighi di copertura del fabbisogno energetico mediante l’utilizzo di fonti rinnovabili (FER), secondo quanto previsto dall’Allegato A della Delibera che incrementano quelli contenuti nel citato D.Lgs. n. 5/2026.

In particolare:

  1. a) per gli edifici di nuova costruzione, comprese le ristrutturazioni che prevedono la totale demolizione e ricostruzione, la quota minima di copertura tramite FER passa dal 60% al 65%dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria ed è fissata al 65% della somma dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria, climatizzazione invernale ed estiva;
  1. b) per gli edifici soggetti a ristrutturazioni importanti di primo livello, l’obbligo di copertura aumenta dal 40% al 50%dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria, così come sale al 50% della somma dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria, climatizzazione invernale ed estiva;
  1. c) per gli edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti di secondo livello o nel caso di ristrutturazioni dell’impianto termico, resta confermato, ove tecnicamente possibile, l’obbligo della copertura del 15%della somma dei consumi previsti per la climatizzazione invernale ed estiva;
  1. d) con riferimento alla potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili che devono essere obbligatoriamente installati sopra o all’interno dell’edificio o nelle relative pertinenze, misurata in kW, calcolata secondo la formula di cui al punto 3 dell’Allegato, il valore di K, deve essere pari a 0,06 in caso di:
  • nuova costruzione o ampliamento, di qualsiasi entità, di grandi strutture di vendita, di cui all’articolo 9 del D.lgs. 114/1998;
  • nuova costruzione o ampliamento, di qualsiasi entità, di piattaforme logistiche non intermodali, depositi di merci o veicoli, centri di magazzinaggio generale e simili, che interessano una superficie operativa inferiore o uguale a 3 ettari;

e pari o maggiore a 0,08 in caso di:

  • nuova costruzione o ampliamento, di qualsiasi entità, di piattaforme logistiche non intermodali, depositi di merci o veicoli, centri di magazzinaggio generale e simili, che interessano una superficie operativa superiore a 3 ettari;
  • nuova costruzione o ampliamento, di qualsiasi entità, dei centri datidi cui agli articoli 1 e 2, numeri 1), 2) e 3), del regolamento delegato (UE) 2024/1364;

nel caso di interventi di ampliamento dei medesimi edifici, il valore di K deve essere applicato alla proiezione al suolo della porzione ampliata.

Per gli edifici pubblici gli obblighi di copertura indicati nell’Allegato A sono maggiorati di ulteriori 5 punti percentuali rispetto agli obblighi di copertura di cui al punto 1 della Sezione B “Obblighi di utilizzo di impianti a fonti rinnovabili” dell’Allegato III del D.Lgs. 199/2021 e s.m.i, tenendo conto dell’incremento disposto nel medesimo Allegato A e di ulteriori 10 punti percentuali rispetto gli obblighi di cui al punto 3 della Sezione B “Obblighi di utilizzo di impianti a fonti rinnovabili” dell’Allegato III del D.lgs. 199/2021 e s.m.i..

Come stabilito dall’articolo 7, comma 7, della L.R. 11/2025, l’inosservanza di questi obblighi comporta il diniego del rilascio del titolo edilizio o la mancanza del presupposto amministrativo necessario al legittimo esercizio dell’attività edilizia oltre che a sanzioni amministrative pecuniarie.

Per approfondimenti si rimanda alla delibera allegata.

 


Referenti

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Tags: Energia