Detrazione eliminazione barriere architettoniche 75%: chiarimenti Agenzia Entrate

Il bonus 75% è alternativo alle altre possibili detrazioni del 50% e del 110%; gode di un ulteriore e autonomo limite di spesa rispetto a quello previsto per gli interventi di ristrutturazione edilizia e per le persone fisiche, ai fini dell’imputazione delle spese, vale il principio di cassa: questi i principali chiarimenti ministeriali.

Suggerimento n. 383/39 del 30 maggio 2022


L’agenzia delle Entrate, con tre distinte Risposte negli interpelli n. 291, 292 e 293 del 23 maggio 2022, ha fornito i primi chiarimenti sulla detrazione del 75%, introdotta con la Legge di Bilancio 2022 (si veda ns. Suggerimento n. 22/4 del 10 gennaio 2022) in tema di eliminazione barriere architettoniche.

Si ricorda che la nuova detrazione del 75% si affianca alle altre possibili detrazioni che consistono:

  • nella detrazione del 50% per interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis, D.P.R. 917/1986;
  • nella detrazione del 110% quale intervento “trainato” ove effettuato congiuntamente a interventi “trainanti” sulle parti comuni condominiali.

 

DETRAZIONE DEL 75% E SUPERBONUS

Con Risposta n. 292 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il bonus barriere architettoniche si aggiunge ed è alternativo al Superbonus che agevola al 110% la rimozione delle barriere come intervento “trainato”.

Pertanto, nel caso sottoposto all’esame dell’Amministrazione finanziaria, in relazione alle spese riguardanti un intervento di abbattimento delle barriere architettoniche sostenute nel 2022, il contribuente potrà alternativamente fruire:

  • del bonus barriere architettoniche, nella misura del 75%, nei limiti previsti dalla norma;
  • del Superbonus 110% nel limite di spesa pari ad euro 96.000, a condizione che gli interventi agevolati siano “trainati”.

 

Resta fermo che per le medesime spese sarà possibile avvalersi di una sola delle suddette detrazioni.

È inoltre precisato che, in presenza di interventi trainanti solo la detrazione del 50% di cui all’articolo 16-bis del Tuir potrà essere “trainata” dal Superbonus e non anche la detrazione del 75%.

 

TETTI MASSIMI DI SPESA

Con le Risposte n. 291 e 293 l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti sui tetti massimi di spesa.

In particolare, con interpello n. 291 l’istante, proprietario di un appartamento in un condominio di dodici appartamenti, in cui l’assemblea ha autorizzato l’installazione di una piattaforma elevatrice al solo servizio della sua abitazione e con spese a suo esclusivo carico, chiede di fruire della detrazione del 75% per le spese sostenute nel 2022, mentre per le spese sostenute nel 2021 della detrazione del 50% di cui all’articolo 16-bis, D.P.R. 917/1986 (in quanto intervento già avviato prima dell’entrata in vigore della nuova detrazione).

Con interpello n. 293, invece, un condominio minimo intende effettuare sulle parti comuni e sulle singole abitazioni interventi di efficientamento energetico e di ristrutturazione nonché opere per l’abbattimento delle barriere architettoniche. Il condominio intende fruire della detrazione del 75% calcolata sul limite di spesa proprio, autonomo rispetto a quanto previsto per gli interventi di ristrutturazione edilizia e della detrazione del 110% per gli interventi trainanti sulle parti comuni.

Nelle Risposte sopra citate, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il bonus barriere architettoniche gode di un ulteriore e autonomo limite di spesa rispetto a quello previsto per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 16 bis D.P.R. 917/1986.

Poiché la norma fa riferimento alle “spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022”, per l’imputazione delle spese occorre fare riferimento, per le persone fisiche, al criterio di cassa e, quindi, alla data dell’effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi a cui si riferiscono i pagamenti.

 


Referenti

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