Decreto "Taglia Crediti": pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

Il provvedimento, in vigore dal 30 marzo 2024, limita ulteriormente l’applicazione delle opzioni per la cessione del credito e lo sconto in fattura.

Suggerimento n. 185/21 del 3 aprile 2024


Il decreto legge 39/2024 cd. “Taglia crediti”, approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta dello scorso 26 marzo 2024, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29 marzo 2024, con entrata in vigore 30 marzo 2024.

Pur confermando il divieto di cessione e sconto in fattura nei casi in cui erano ancora consentiti, introduce alcune modifiche rispetto alla precedente versione in bozza (v. Suggerimento n. 167/19 del 27 marzo 2024) di seguito indicate:

  • per i condomini con delibera e CILAS ante 17 febbraio 2023, la possibilità di continuare ad esercitare le opzioni per la cessione del credito e lo sconto in fattura è subordinata all'effettivo sostenimento, alla data di entrata in vigore delle nuove norme (30 marzo 2024), di parte delle spese, comprovate da fatture, per lavori già realizzati.

In sostanza, si vuole evitare che i soggetti che hanno presentato la CILAS ante 17 febbraio 2023 possano comunque continuare ad utilizzare lo sconto in fattura o la cessione del credito, ancorché i lavori non siano ancora iniziati; 

  • per le “zone terremotate” (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria) le citate opzioni vengono mantenute nel limite di 400 milioni di euro per l’anno 2024, di cui 70 milioni per gli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009 (gli altri 330 per il terremoto 2016). Superato tale importo, il cui monitoraggio spetta al Commissario Straordinario, non è più ammessa la cessione del credito e lo sconto in fattura.

In ogni caso, l’eliminazione non ha effetti retroattivi, perché vengono salvaguardati gli interventi già autorizzati alla data di entrata in vigore delle nuove norme.

Di seguito si fornisce una nota di sintesi dei principali contenuti del DL 39/2024.

 

LIMITAZIONI ALLE OPZIONI PER CESSIONE DEL CREDITO/SCONTO IN FATTURA

Viene eliminata la possibilità di optare per la cessione del credito e per lo sconto in fattura, nei casi in cui era ancora consentita in base a quanto previsto dall’art. 2 del DL 11/2023, convertito in legge 38/2023.

In particolare, si indicano i soggetti e le fattispecie che ancora potevano usufruire di queste forme alternative alla detrazione diretta in dichiarazione senza particolari condizioni e che, invece, con il DL 39/2024 vengono anch’esse interessate dal blocco delle stesse.

 

ONLUS, APS, OdV, IACP, Cooperative a proprietà indivisa

Tali soggetti potranno comunque continuare ad esercitare le opzioni relativamente al Superbonus se al 30 marzo 2024:

  • risulti presentata la CILAS e, per i condomini, anche adottato la delibera di approvazione dei lavori,
  • risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo in caso di demolizione e ricostruzione.

Per gli altri bonus (Ecobonus e Sismabonus ordinari), i medesimi soggetti potranno continuare a fruire della cessione del credito e dello sconto in fattura sempre se al 30 marzo 2024:

  • risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
  • se non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo (quindi per interventi di “edilizia libera”), siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo.

 

Immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016

Per tali immobili si potrà continuare ad usufruire della cessione del credito e dello sconto in fattura da Superbonus, in alternativa alla detrazione diretta in dichiarazione, entro determinati fondi appositamente stanziati, pari a 400 milioni di euro per l’anno 2024, di cui 70 milioni per gli eventi sismici verificatesi il 6 aprile 2009. Il Commissario straordinario assicura il rispetto di tale limite di spesa, verificandone il raggiungimento ai fini della sospensione della possibilità di esercitare le opzioni per citate forme di utilizzo alternativo del Superbonus.

Al di fuori di tali casi (quindi per coloro che non dovessero rientrare nella suddetta deroga per esaurimento dei fondi disponibili), si potrà comunque continuare ad usufruire della cessione e dello sconto in fattura se, al 30 marzo 2024:

  • risulti presentata la CILAS e, per i condomini, anche adottata la delibera di approvazione dei lavori;
  • risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo in caso di demolizione e ricostruzione.

 

Condomini con delibera e CILAS ante 17 febbraio 2023 e “Mini condomini in mono proprietà” con CILAS ante 17 febbraio 2023

Per tali soggetti rimane comunque ferma la possibilità di optare per la cessione e per lo sconto in fattura, ma viene inserita l’ulteriore condizione legata all’effettivo avvio dei lavori con pagamento di spese, comprovate da fatture, entro il 30 marzo 2024.

La stessa condizione viene prevista anche per cessione e sconto in caso di bonus ordinari, per i quali veniva già prevista la necessaria presentazione della richiesta del titolo abilitativo (se necessario) ante 17 febbraio 2023.

Nessuna modifica è invece intervenuta per il “Sismabonus acquisti”, per il bonus al 50% per l’acquisto di case facenti parte di edifici interamente ristrutturati da imprese e per l’acquisto di box di nuova costruzione pertinenziali ad abitazioni, per i quali quindi si potrà continuare ad optare per cessione e sconto se, sempre alla data del 17 febbraio 2023, risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo all’intervento (senza le ulteriori condizioni legate all’effettivo avvio dello stesso).

 

Bonus barriere architettoniche

Per quanto riguarda gli interventi agevolati con il “bonus barriere architettoniche” le opzioni per cessione e sconto sono eliminate per le spese sostenute a decorrere dalla data di entrata in vigore delle nuove norme, salvo che per gli interventi in corso (titolo abilitativo già presentato, o iniziati i lavori o pagato un acconto in caso di interventi in edilizia libera).

 

ELIMINAZIONE DELLA “REMISSIONE IN BONIS”

Viene eliminata la possibilità di comunicazione tardiva della cessione del credito e dello sconto in fattura (entro il 15 ottobre 2024). Quindi, dopo il 4 aprile 2024, non sarà più possibile accedere, quando ammessa, all’opzione per la cessione e sconto (neanche per le quote residue di detrazione non godute).

Resta salva la possibilità, per il Sismabonus di avvalersi della “remissione in bonis” per la tardiva presentazione dell’attestazione della classe di rischio sismico posseduta dal fabbricato e quella conseguibile post lavori (cd Allegato B).

 

ULTERIORI COMUNICAZIONI PER FRUIRE DEL SUPERBONUS

Vengono previste ulteriori comunicazioni, oltre a quelle già vigenti, per fruire del Superbonus (sia Sisma che Eco):

  • per Ecobonus, nuova comunicazione all’ENEA;
  • per Sismabonus, nuova comunicazione al Portale nazionale delle classificazioni sismiche (dipartimento casa Italia della Presidenza del Consiglio).

Le modalità e i termini di trasmissione saranno stabilite con DPCM da emanare entro 60 giorni a decorrere dal 30 marzo 2024, data di entrata in vigore del decreto legge.

Per i lavori in corso, l’omessa presentazione delle comunicazioni comporta una sanzione pari a 10.000 euro.

Per i nuovi interventi, invece, l’omessa trasmissione comporta la decadenza dall’agevolazione.

 

DIVIETO DI COMPENSAZIONE IN PRESENZA DI RUOLI

In presenza di somme iscritte a ruolo per importi superiori a 10.000 euro, la compensazione dei crediti da bonus è ammessa solo previo pagamento del debito medesimo.

Le modalità di attuazione della disposizione e la sua decorrenza verranno definite con regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze.

 


Referenti

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