Decreto taglia crediti: prime indicazioni

Approvato dal Consiglio dei Ministri un decreto legge che introduce ulteriori limitazioni alla cessione del credito e allo sconto in fattura.

Suggerimento n. 167/19 del 27 marzo 2024


Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 26 marzo 2024, ha approvato un decreto legge, cd. “Decreto taglia crediti”, che introduce misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali riguardante le agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 (Superbonus), 119-ter (Bonus barriere architettoniche) e 121 del D.L. 34 /2020 (opzione per la cessione del credito o sconto in fattura), con l’obiettivo di limitare ulteriormente l’applicazione delle opzioni per la cessione del credito e lo sconto in fattura, in alternativa alla detrazione diretta in dichiarazione dei redditi.

In particolare, le disposizioni sono volte alla tutela della finanza pubblica nel settore delle agevolazioni fiscali in materia edilizia e di efficienza energetica. L’intervento si è reso necessario anche alla luce degli ultimi dati certificati dall’ISTAT, che hanno portato alla revisione del deficit relativo all’anno 2023 arrivando alla misura del 7,2 per cento, revisione al rialzo che segue quella già intervenuta per gli anni 2021 e 2022.

Di seguito si fornisce una prima nota di sintesi delle misure previste, alla luce della bozza del decreto ad oggi disponibile, ancora in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e che dovrà essere convertito in legge.

 

LIMITAZIONI ALLE OPZIONI PER CESSIONE DEL CREDITO/SCONTO IN FATTURA

Viene eliminata la possibilità di optare per la cessione del credito e per lo sconto in fattura, nei casi in cui oggi è ancora consentita in base a quanto previsto dal DL 11/2023. In ogni caso, l’eliminazione non ha effetti retroattivi.

In particolare, per gli interventi agevolati con il Superbonus, non sarà più possibile fruire di queste forme alternative alla detrazione diretta per i soggetti che ancora potevano esercitare le opzioni, senza particolari condizioni, ossia:

  • ONLUS ed Enti del terzo settore,
  • Cooperative a proprietà indivisa,
  • Soggetti che possiedono immobili rientranti nei Comuni terremotati.

Tali soggetti potranno comunque continuare ad esercitare le opzioni se, alla data di entrata in vigore delle nuove norme:

  • risulti presentata la CILAS e, per i condomini, anche adottata la delibera condominiale di approvazione dei lavori,
  • risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo in caso di demolizione e ricostruzione.

Rimane comunque ferma la possibilità di optare per cessione e sconto per i condomini per i quali, al 17 febbraio 2023, risultava presentata la CILAS e adottata la delibera di approvazione dei lavori (attuale aliquota del 70%) e per i bonus minori (compreso il Sismabonus acquisti), per i quali, sempre al 17 febbraio 2023, sia stata presentato la richiesta del titolo abilitativo (o iniziati i lavori o pagato in acconto in caso di interventi in edilizia libera).

Per quanto riguarda gli interventi agevolati con il bonus barriere architettoniche le opzioni per cessione e sconto sono eliminate per le spese sostenute a decorrere dalla data di entrata in vigore delle nuove norme, salvo che per gli interventi in corso (titolo abilitativo già presentato, o iniziati i lavori o pagato un acconto in caso di interventi in edilizia libera).

 

ELIMINAZIONE DELLA “REMISSIONE IN BONIS”

Viene eliminata la possibilità di comunicazione tardiva della cessione del credito e dello sconto in fattura (entro il 15 ottobre 2024).

Quindi, dopo il 4 aprile 2024, non sarà più possibile accedere, quando ammessa, all’opzione per la cessione e sconto.

Resta salva la possibilità, per il Sismabonus di avvalersi della “remissione in bonis” per la tardiva presentazione dell’attestazione della classe di rischio sismico posseduta dal fabbricato e quella conseguibile post lavori (c.d. Allegato B).

 

ULTERIORI COMUNICAZIONI PER FRUIRE DEL SUPERBONUS

Vengono previste ulteriori comunicazioni, oltre a quelle già vigenti, per fruire del Superbonus (sia Sisma che Eco):

  • per l’Ecobonus una nuova comunicazione all’ENEA;
  • per il Sismabonus una nuova comunicazione al Portale nazionale delle classificazioni sismiche (Dipartimento casa Italia della Presidenza del Consiglio).

Le modalità e i termini di trasmissione saranno stabilite con DPCM da emanare entro 60 giorni dall’entrata in vigore del DL in esame.

Per i lavori in corso, l’omessa presentazione delle comunicazioni comporta una sanzione pari a 10.000 euro. Per i nuovi interventi, invece, non si applica il Superbonus.

 

DIVIETO DI COMPENSAZIONE IN PRESENZA DI RUOLI

In presenza di somme iscritte a ruolo per importi superiori a 10.000 euro, la compensazione dei crediti da bonus è ammessa solo previo pagamento del debito medesimo.

 

 


Referenti

Questo contenuto è riservato agli iscritti ad Assimpredil Ance. Se sei iscritto ad Assimpredil Ance, accedi. Se ancora non lo sei, scopri come fare.