Decreto taglia crediti - conversione in legge
Restano confermate le restrizioni alla possibilità di optare per la cessione del credito/sconto in fattura salvo per casi residuali e l’obbligo di ripartizione in dieci quote annuali delle detrazioni relative a spese sostenute nel 2024 agevolate con Superbonus, bonus barriere architettoniche e Sismabonus in caso di utilizzo del credito in dichiarazione dei redditi.
Suggerimento n. 275/35 del 27 maggio 2024
La Legge di conversione del Decreto-legge n. 39/2024 (c.d. “Taglia Crediti”), in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, introduce una serie di modifiche, riportate di seguito e dettagliate nel dossier allegato, che rafforzano la stretta sui bonus edilizi originariamente prevista (v. Suggerimento n. 167/19 del 27 marzo 2024).
Per fare il punto sulla disciplina della cessione del credito e dello sconto in fattura, alla luce delle più recenti novità normative, la Direzione Politiche Fiscali dell’ANCE ha organizzato, per il prossimo 10 giugno alle ore 14.30, il webinar “Superbonus e bonus edilizi dopo il Taglia crediti”.
LIMITAZIONI ALLE OPZIONI PER CESSIONE DEL CREDITO/SCONTO IN FATTURA
Condomini con delibera e CILAS ante 17 febbraio 2023 o “Mini condomini in mono proprietà” con CILAS ante 17 febbraio 2023
Per tali soggetti rimane comunque ferma la possibilità di optare per la cessione e per lo sconto in fattura relativamente alle spese agevolate con il Superbonus, ma viene inserita l’ulteriore condizione legata all’effettivo avvio dei lavori con sostenimento di spese, comprovate da fatture, entro il 30 marzo 2024.
La stessa condizione viene prevista anche per cessione e sconto in caso di bonus ordinari, per i quali veniva già prevista la necessaria presentazione della richiesta del titolo abilitativo (se necessario) ante 17 febbraio 2023.
Nessuna modifica è invece intervenuta per il “Sismabonus acquisti”, per il bonus al 50% per l’acquisto di case facenti parte di edifici interamente ristrutturati da imprese e per l’acquisto di box di nuova costruzione pertinenziali ad abitazioni, per i quali quindi si potrà continuare ad optare per la cessione del credito e per lo sconto in fattura se, sempre alla data del 17 febbraio 2023, risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo all’intervento (senza le ulteriori condizioni legate all’effettivo avvio dello stesso).
Tuttavia, in caso di utilizzo del “Sismabonus acquisti” sotto forma di detrazione in dichiarazione dei redditi, per i rogiti stipulati dal 1° gennaio 2024, è stata stabilita la ripartizione della detrazione in 10 quote annuali.
Quote annuali residue di detrazione da Superbonus e da Bonus edilizi ordinari non utilizzate
Dall’entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 39/2024, viene eliminata la possibilità di cedere le quote residue di detrazione non fruite in dichiarazione dei redditi da bonus edilizi (derivanti dagli interventi da Superbonus e da bonus ordinari: Ecobonus, Sismabonus, Eco+Sisma condomini, Bonus ristrutturazioni e Bonus barriere architettoniche).
ONLUS, APS, OdV, IACP, Cooperative a proprietà indivisa
Tali soggetti potranno comunque continuare ad esercitare le opzioni relativamente al Superbonus se al 30 marzo 2024:
- risulti presentata la CILAS e, per i condomini, anche adottato la delibera di approvazione dei lavori;
- risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo in caso di demolizione e ricostruzione.
Per gli altri bonus (Ecobonus e Sismabonus ordinari), i medesimi soggetti potranno continuare a fruire della cessione del credito e dello sconto in fattura sempre se al 30 marzo 2024:
- risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
- se non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo (quindi per interventi di “edilizia libera”), siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo.
È stato istituito un apposito Fondo, con dotazione per il 2025 pari a 100 milioni di euro, per riconoscere un contributo diretto alla realizzazione degli interventi da eseguire sugli immobili utilizzati da teli soggetti per lo svolgimento della loro attività statutaria.
Immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016
Per tali immobili si potrà continuare ad usufruire della cessione e dello sconto in fattura relativamente ai lavori agevolabili con il Superbonus se, al 30 marzo 2024:
- risulti presentata la CILAS e, per i condomini, anche adottata la delibera di approvazione dei lavori, ovvero sia stata presentata l’istanza per la concessione dei contributi;
- risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo in caso di demolizione e ricostruzione, ovvero sia stata presentata l’istanza per la concessione dei contributi.
Per gli interventi agevolabili con il Superbonus, per i quali le istanze o le dichiarazioni siano state presentate dal 30 marzo 2024, l’esercizio delle opzioni per la cessione del credito e per lo sconto in fattura viene finanziato da un Fondo pari a 400 milioni di euro per il 2024, di cui 70 mln per il sisma del 6 aprile 2009, sino a concorrenza del suo ammontare.
Il medesimo Fondo non finanzierà le opzioni per cessione/sconto nei casi in cui i beneficiari abbiano rinunciato al contributo pubblico per la ricostruzione per usufruire della maggiorazione del 50% dei limiti di spesa agevolati con il Superbonus (cd. “Superbonus rafforzato”). Pertanto, in tali casi, si potrà fruire solo della detrazione diretta in dichiarazione dei redditi.
Immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle Regioni fuori dal cratere (diverse da Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria) e dagli eventi metereologici delle Marche
Per gli immobili situati nelle Regioni fuori dal cratere (immobili danneggiati da eventi sismici dal 1° aprile 2009 in cui sia stato dichiarato lo stato di emergenza, ad es. Molise, Campania, Emilia-Romagna e Sicilia) e per quelli interessati dagli eventi metereologici delle Marche, si potrà continuare ad usufruire della cessione e dello sconto in fattura se, al 30 marzo 2024:
- risulti presentata la CILAS e, per i condomini, anche adottata la delibera di approvazione dei lavori, ovvero sia stata presentata l’istanza per la concessione dei contributi;
- risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo in caso di demolizione e ricostruzione, ovvero sia stata presentata l’istanza per la concessione dei contributi.
Per gli interventi da realizzare sugli immobili ubicati nelle Regioni “fuori dal cratere”, viene poi istituito un Fondo con dotazione pari a 35 milioni di euro per il 2025, finalizzato a riconoscere un contributo a favore dei soggetti che sostengono spese per interventi da Superbonus (sia energetici che antisismici). A differenza del Fondo pari a 400 mln stanziato in via specifica per le Regioni del cratere, si tratta di un Fondo utilizzato per la concessione di un contributo connesso direttamente agli interventi da Superbonus e non per finanziare le opzioni per la cessione del credito e per lo sconto in fattura.
Bonus barriere architettoniche
Per quanto riguarda gli interventi agevolati con il “bonus barriere architettoniche”, viene confermata l’eliminazione delle opzioni per cessione e sconto per le spese sostenute a decorrere dal 30 marzo 2024 (data di entrata in vigore delle nuove norme), salvo che per gli interventi già autorizzati o in corso a tale data (titolo abilitativo già presentato, o iniziati i lavori o pagato un acconto in caso di interventi in edilizia libera).
Bonus edilizi ordinari (Ecobonus, Sismabonus, Eco+Sisma condomini, Bonus ristrutturazioni)
Resta ferma la possibilità di continuare ad usufruire della cessione e dello sconto in fattura in presenza delle condizioni seguenti:
- richiesta del titolo abilitativo entro il 17 febbraio 2023 e, al 30 marzo 2024, sostenimento di parte delle spese comprovate da fatture per lavori già realizzati;
- per gli interventi in “edilizia libera” se, entro il 17 febbraio 2023: avvio di lavori e, al 30 marzo 2024, sostenimento di parte delle spese comprovate da fatture per lavori già realizzati; oppure accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi e, al 30 marzo 2024, sostenimento di parte spese comprovate da fatture per lavori già realizzati; oppure dichiarazione sostitutiva del cedente/committente che attesti la data dell’avvio dei lavori o dell’accordo entro il 17 febbraio 2023 e, al 30 marzo 2024, sostenimento di parte spese comprovate da fatture per lavori già realizzati.
RIPARTIZIONE OBBLIGATORIA DELLE DETRAZIONI IN 10 ANNI
Le detrazioni relative a spese sostenute nel 2024 relative al Superbonus, Bonus barriere architettoniche e Sismabonus (compreso il Sismabonus acquisti) sono ripartite in dieci quote annuali anziché in luogo dei quattro/cinque anni.
L’obbligo di ripartizione riguarda solo l’utilizzo diretto dei bonus in dichiarazione dei redditi, mentre non riguarda l’utilizzo del credito di imposta derivanti da cessione o da sconto in fattura. Pertanto, le imprese che hanno acquisito i crediti, anche per effetto dello sconto in fattura, continueranno ad utilizzarli in base all’odierna ripartizione in quattro rate, se relativi al Superbonus e in cinque rate se riferiti ad interventi in Sismabonus, Sismabonus acquisti e Bonus barriere architettoniche anche se riguardano spese sostenute dal 1° gennaio 2024.
DISPOSIZIONI PER BANCHE, INTERMEDIARI FINANZIARI E IMPRESE DI ASSICURAZIONE CESSIONARIE DEI BONUS
A decorrere dal 1° gennaio 2025 è disposto che le Banche, le società appartenenti ad un Gruppo bancario, gli intermediari finanziari e le imprese di assicurazioni non potranno più compensare i crediti di imposta da bonus fiscali con:
- i contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;
- contributi previdenziali ed assistenziali relativi ai dipendenti;
- i premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Sempre per Banche, società appartenenti ad un Gruppo bancario, intermediari finanziari e imprese di assicurazione è previsto l’obbligo di ripartizione in sei anni delle quote utilizzabili dal 2025 relative ai crediti di imposta da Superbonus, Bonus barriere architettoniche e al Sismabonus, compreso il Sismabonus acquisti, le cui comunicazioni sono state trasmesse all’Agenzia delle Entrate a partire dal 1° maggio 2022. L’obbligo non opera nell’ipotesi in cui tali soggetti abbiano acquistato i crediti di imposta ad un corrispettivo pari o superiore al 75% dell’importo delle corrispondenti detrazioni e che ciò sia attestato con dichiarazione sostitutiva di atto notorio da trasmettere all’Agenzia delle Entrate entro il 31 dicembre 2024 o, per i crediti acquisiti dopo tale data, con comunicazione da rendere in sede di accettazione dei crediti acquisiti.
ELIMINAZIONE REMISSIONE IN BONIS
È eliminata la possibilità di comunicazione tardiva della cessione del credito e dello sconto in fattura mediante la remissione in bonis.
Resta salva la possibilità per il Sismabonus di avvalersi della “remissione in bonis” per la tardiva presentazione dell’attestazione della classe di rischio sismico posseduta dal fabbricato e quella conseguibile post lavori.
ULTERIORI COMUNICAZIONI PER FRUIRE DEL SUPERBONUS
Alle comunicazioni già ordinariamente imposte dalla normativa al fine di fruire del Superbonus è previsto l’obbligo per i soggetti che:
- entro il 31 dicembre 2023 hanno presentato la CILAS o la richiesta del titolo abilitativo in caso di demolizione e ricostruzione ed in presenza di lavori in corso al 31 dicembre 2023;
- dal 1° gennaio 2024 hanno presentato la CILAS o la richiesta del titolo abilitativo in caso di demolizione e ricostruzione;
di trasmettere per il Super Ecobonus una comunicazione all’Enea mentre per il Super Sismabonus una comunicazione al Portale nazionale delle classificazioni sismiche.
Le modalità e i termini di trasmissione saranno stabilite con DPCM da emanare entro 60 giorni dall’entrata in vigore del DL in esame.
DIVIETO DI COMPENSAZIONE IN PRESENZA DI RUOLI
In presenza di somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, di importo superiore ad euro 10.000, la compensazione dei crediti da bonus fiscali in edilizia è ammessa solo previo pagamento del debito medesimo. Questa disposizione non si applica in presenza di provvedimenti di sospensione ovvero di rateazione per la quale non sia intervenuta la decadenza.
COINVOLGIMENTO DEI COMUNI NEI CONTROLLI SU INTERVENTI DA SUPERBONUS
È previsto l’obbligo per i competenti uffici comunali di segnalare alla Guardia di Finanza e all’Agenzia delle Entrate la totale o parziale inesistenza di interventi di riqualificazione energetica ed antisismica rientranti nel Superbonus o negli altri bonus ordinari “cedibili” della quale sono venuti a conoscenza nell’ambito dei controlli effettuati.
Ai Comuni che effettuano tali segnalazioni viene riconosciuta una quota pari al 50% delle maggiori somme riscosse a titolo definitivo relative a tributi statali ed alle connesse sanzioni.
RIDUZIONE AL 30% DEL BONUS RISTRUTTURAZIONI DAL 2028 AL 2033
A decorrere dal 1° gennaio 2025 il bonus ristrutturazioni tornerà nella misura ordinaria del 36% con limite di spesa pari ad euro 48.000.
È inoltre stabilito che per le spese sostenute dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2033 la detrazione opererà nella misura del 30% con limite di spesa pari ad euro 48.000.
Tale ulteriore riduzione non interesserà comunque la detrazione spettante per l’acquisto di abitazioni poste all’interno di edifici interamente ristrutturati dalle imprese cedenti che pertanto rimarrà nella misura del 36% da calcolare su un importo pari al 25% del corrispettivo di acquisto da assumere entro il limite di 48.000 euro.