Decreto Rilancio: disposizioni fiscali
Innalzato il credito di imposta sanificazione; agevolazioni per gli affitti; sospensione versamento Irap relativo al saldo 2019 e acconto 2020; esenzione Iva per le mascherine: queste le principali disposizioni fiscali.
Suggerimento n. 426/63 del 26 maggio 2020
Il Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34, c.d. “Decreto Rilancio” (Supplemento Ordinario n. 21/L alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020), oltre al differimento al 16 settembre 2020, dei versamenti fiscali e contributivi in scadenza nei mesi di marzo, aprile e maggio (vedi ns. Suggerimenti n. 415/61 e 417/62 del 22 maggio 2020) prevede disposizioni fiscali di particolare interesse per le imprese che si riportano di seguito.
IRAP
Le imprese e gli esercenti arti o professioni che, nel periodo d’imposta precedente a quello di entrata in vigore del decreto, hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di euro non sono tenuti al versamento:
- del saldo dell’IRAP dovuta per il 2019 (resta fermo comunque l’obbligo di versamento degli acconti relativi al 2019);
- della prima rata dell’acconto dell’IRAP dovuta per il 2020. L’importo di tale versamento è comunque escluso dal calcolo dell’imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d’imposta.
CREDITO DI IMPOSTA AFFITTI
Riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 60% dell’importo mensile del canone di locazione, leasing o concessione, riferito a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 e relativo immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.
Il credito d’imposta è riconosciuto ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione:
- con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto,
- che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento (ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio, ai quali è riferita l’agevolazione) di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente (per le strutture alberghiere tale requisito non è richiesto).
La medesima agevolazione spetta nella misura del 30% dei relativi canoni in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo.
Il credito d'imposta spetta anche agli enti non commerciali.
Il credito potrà essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa, o in compensazione tramite Modello F24, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni (senza applicazione dei limiti di importo previsti per la compensazione dei crediti d’imposta).
Viene, altresì, prevista la cessione del credito d’imposta a terzi.
SUPERAMMORTAMENTO
Posticipato, dal 30 giugno 2020 al 31 dicembre 2020, il termine per effettuare l’acquisto di beni strumentali, per i quali, entro il 31 dicembre 2019, è stato effettuato l’ordine e pagato un acconto pari almeno al 20% del costo d’acquisizione
Si ricorda che tale incentivo, che consentiva di ammortizzare il 30% in più del costo d’acquisto dei beni strumentali nuovi (per investimenti di importo non superiore a 2,5 milioni di euro), è stato sostituito, dal 1° gennaio 2020, dal credito d’imposta cd. Impresa 4.0 pari al 6% del costo, fino ad un tetto massimo di 2 milioni di euro.
CREDITO DI IMPOSTA SANIFICAZIONE E ADEGUAMENTO AMBIENTI DI LAVORO
Credito di imposta sanificazione ambienti di lavoro
E’ riconosciuto a favore degli esercenti attività d’impresa, arte o professione, nonché in favore di tutti gli altri enti di natura privata (ad esempio, fondazioni, associazioni, enti non commerciali, enti del Terzo settore, associazioni sportive dilettantistiche, associazioni di categoria), un credito d'imposta in misura pari al 60 % delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.
Il credito d’imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2020.
Il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di sostenimento delle spese, oppure in compensazione con modello F24, e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’IRAP.
Il medesimo credito può essere altresì ceduto ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari. L’acquirente del credito d’imposta, lo utilizza con le stesse modalità del soggetto cedente, quindi, sia in dichiarazione che in compensazione (senza applicazione dei limiti di importo previsti per i crediti compensabili). La quota di credito non utilizzata nell’anno non può essere utilizzata negli anni successivi, né chiesta a rimborso.
Vengono abrogati gli artt. 64 del DL cura Italia (DL 18/2020, convertito nella legge 27/2020) e l’art. 30 del DL liquidità (DL 23/2020), entrambi sul Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro.
Si segnala che è previsto un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del decreto legge, per stabilire i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta.
Credito di imposta adeguamento ambienti di lavoro
E’ riconosciuto, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico (ad es. attività di bar e ristorazione in genere, alberghi), alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo del settore, un credito d'imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19, ivi compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l’acquisto di arredi di sicurezza, nonché in relazione agli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.
Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del Decreto Legge, sono stabilite le modalità per il monitoraggio degli utilizzi del credito di imposta.
CESSIONE CREDITI DI IMPOSTA RICONOSCIUTI DA MISURE ANTI EMERGENZA
Con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 31 dicembre 2021, è introdotta la possibilità di cedere i crediti di imposta riconosciuti per far fronte all’emergenza epidemiologica. In particolare possono essere ceduti, anche parzialmente, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari, il:
- credito di imposta per botteghe e negozi;
- credito di imposta per locazione di immobili ad uso non abitativo;
- credito di imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro;
- credito di imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro.
Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate saranno definite le modalità attuative dell’opzione per la cessione dei crediti di imposta.
RIDUZIONE ALIQUOTA IVA PER CESSIONE BENI NECESSARI AL CONTENIMENTO DEL COVID
In via transitoria, fino al 31 dicembre 2020, sono esenti dall’Iva, le cessioni di beni impiegati nell’emergenza sanitaria. Tra i beni oggetto di esenzione Iva rientrano a titolo di esempio le mascherine, i detergenti disinfettanti per mani, gli articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitaria (guanti, visiere, occhiali protettivi, tute di protezione, calzari, camici ecc.). L’esenzione dalla fornitura si applica alle cessioni effettuate dal 19 maggio 2020 fino al 31 dicembre 2020, mentre a partire dal 1° gennaio 2021 gli stessi beni sconteranno l’aliquota Iva ridotta al 5%.
SOSPENSIONE AVVISI BONARI
Rinviato al 16 settembre 2020 il versamento delle somme risultanti dai c.d. avvisi bonari la cui scadenza è compresa tra l’8 marzo ed il 31 maggio 2020.
PROROGA VERSAMENTI SOMME DA ACCERTAMENTO
Prorogato il termine finale della sospensione dei versamenti dei carichi affidati all’Agente della Riscossione che opera dall’8 marzo al 31 agosto 2020 (anziché il 31 maggio) per il pagamento delle somme derivanti da:
- cartelle di pagamento emesse dagli Agenti della Riscossione, avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Entrate, ai fini delle imposte sui redditi, dell’Irap e dell’Iva;
- avvisi di addebito emessi dall’Inps;
- atti di accertamento emessi dall’Agenzia delle Dogane;
- ingiunzioni di pagamento emesse dagli enti locali, nonché gli atti di accertamento esecutivi emessi dai medesimi enti sia per le entrate tributarie che per quelle patrimoniali.
Tali versamenti dovranno essere effettuati entro la fine di settembre 2020 anziché nel mese di giugno 2020.
Inoltre il pagamento di tutte le rate relative alla c.d. “rottamazione ter” ed al c.d. “saldo e stralcio” in scadenza nel 2020 potrà essere eseguito entro il 10 dicembre 2020.
RIVALUTAZIONE DELLE AREE AGRICOLE ED EDIFICABILI
Riammessa la rivalutazione del valore delle partecipazioni non negoziate e dei terreni agricoli ed edificabili, per i beni posseduti al 1° luglio 2020 da persone fisiche e società semplici.
Le aliquote dell’imposta sostitutiva sono stabilite nella misura dell’11% con possibilità di rateizzazione in tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 settembre 2020.
Entro il 30 settembre 2020 va redatta e giurata la perizia di stima.