Decreto PNRR 3: ulteriori novità in tema di caro materiali

Il D.L. PNRR 3 estende ulteriormente il regime temporale di applicazione dell’art. 26, D.L. n. 50/2022.

Suggerimento n. 284/18 del 17 maggio 2023


Si fa seguito al ns. Suggerimento n. 254/16 del 2 maggio 2023 relativo alla conversione in legge del decreto-legge n. 13 del 2023, recante disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune” per ulteriori approfondimenti ed evidenziare quanto segue.

L’art. 52, co. 5-quinquies, ha introdotto talune misure in materia di revisione dei prezzi per gli appalti pubblici di lavori, modificando in più punti l’art. 26, co. 6-ter del D.L. n. 50/2022 (c.d. D.L. Aiuti).

L’art. 26, nella formulazione previgente alla conversione del decreto-legge in commento, aveva previsto l’applicazione dell’ultimo prezzario regionale adottato (ovvero il prezzario infrannuale 2022 o, se già adottato, il prezzario 2023) agli appalti pubblici di lavori, relativi anche ad accordi quadro, aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022, che non avessero avuto accesso al Fondo per le opere indifferibili (art. 26, co. 7, D.L. n. 50/2022), con riferimento agli stati di avanzamento lavori (SAL) concernenti le lavorazioni eseguite o contabilizzate ovvero annotate dal direttore dei lavori, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

Per tali misure era stato previsto, in particolare, l’utilizzo, anche in termini di residui, delle risorse del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche (art. 7, co. 1, D.L. 76/2020, c.d. D.L. Semplificazioni), come stabilito dal co. 6-quater dell’art. 26, D.L. n. 50/2022.

Ora, con l’art. 52 co. 5-quinquies, alla lett. a):

  • viene estesa l’applicazione delle previste misure agli appalti pubblici di lavori e agli accordi quadro aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione al 30 giugno 2023 (invece che alla data termine del 31 dicembre 2022);
  • sono estese le misure di cui al punto precedente anche alle concessioni di lavori, in cui è parte una pubblica amministrazione, stipulate in un termine compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023.

Alla lett. b), il co. 5-quinquies cit. prevede l’estensione anche alle concessioni di quanto stabilito per gli appalti di lavori e accordi quadro, indicati dall’art. 26, co. 6-ter, relativamente alla rideterminazione nella misura dell’80% della soglia riconosciuta dalla stazione appaltante, per i maggiori importi derivanti dall’applicazione dei prezzari regionali, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta.

La lettera c), del co. 5-quinquies cit. aggiunge un ulteriore periodo al co. 6-ter dell’art. 26, D.L. n. 50/2022 e stabilisce che:

  • per le concessioni di lavori, l’accesso al richiamato Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche è ammesso fino al 10% della sua capienza complessiva;

nelle ipotesi dei contratti di partenariato pubblico privato e dei contratti di concessione stipulati in base alla finanza di progetto, disciplinati dagli articoli 180 e 183 del Codice, resta ferma l’applicazione delle regole Eurostat ai fini dell’invarianza degli effetti della concessione sui saldi di finanza pubblica.

 


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