Decreto PNRR 3: le novità introdotte dal provvedimento in tema di contratti pubblici e caro materiali

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge di conversione del Decreto PNRR 3.

Suggerimento n. 254/16 del 2 maggio 2023


Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 94 del 21 aprile 2023 è stata pubblicata la Legge n. 41 del 21 aprile 2023, di conversione con modificazioni del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, contenente “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune

Il provvedimento contiene disposizioni in materia di revisione prezzi e garanzie negli appalti, nonché diverse previsioni derogatorie alle norme vigenti in vari settori.

Di seguito, le principali disposizioni in materia di affidamento ed esecuzione dei lavori pubblici contenute nella Legge, entrata in vigore il 22 aprile scorso.

 

Articolo 7-bis - Disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi

La nuova previsione, introdotta in sede di conversione anche grazie all’azione dell’ANCE, stabilisce che l’art. 26, co. 6-bis, penultimo periodo, D.L. n. 50/2022 (c.d. D.L. Aiuti), è da intendersi nel senso che le stazioni appaltanti, per l’anno 2023, possono fare richiesta di accesso al Fondo di cui al co. 6-quater dell’art. 26 cit., purché la richiesta non riguardi le medesime lavorazioni eseguite e contabilizzate nel 2022, per le quali vi sia già stato accesso ai Fondi di cui al co. 4, lett. a) e lett. b), del medesimo articolo (rispettivamente Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche e Fondo per le opere non prioritarie o Fondo caro materiali).

La norma in commento è volta a fornire una interpretazione logica e ragionevole della disposizione contenuta all’art. 26, co. 6-bis, penultimo periodo, D.L. n. 50/2016, che, come noto, in virtù della modifica apportata dalla Legge di Bilancio 2023, in relazione agli appalti di lavori derivanti da offerte con termine di scadenza entro il 31 dicembre 2021, ha esteso anche ai lavori eseguiti o contabilizzati nel 2023 la possibilità di ottenere pagamenti con prezzi aggiornati.

Il dettato letterale della disposizione, infatti, era ambiguo ove precisava che le committenti prive di risorse interne, per coprire i maggiori costi relativi ai lavori eseguiti o contabilizzati nel 2023 avrebbero potuto accedere al “Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche” solo se non avevano già avuto accesso ai Fondi nel corso dell’anno 2022.

Per tali ragioni, la nuova previsione chiarisce quale sia il giusto significato da attribuire alla disposizione, che non può essere altro che quella di evitare che, per identiche lavorazioni, le committenti possano usufruire due volte dell’accesso alle risorse dei Fondi ministeriali.

In tal modo, pertanto, viene definitivamente precisato che la richiesta di accesso al Fondo nel 2023 potrà essere presentata dalla committente solo se non riguardi quelle medesime lavorazioni eseguite e contabilizzate nel 2022, per le quali si sia già usufruito delle risorse dei Fondi ministeriali

 

Articolo 7-ter - Disposizioni urgenti in materia di garanzie definitive negli appalti pubblici

La norma precisa che, al fine di favorire la partecipazione alle procedure di gara afferenti agli investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti funzionali, finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR, dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’UE, le disposizioni di cui all’art. 103, co. 5 del Codice – in materia di svincolo progressivo della cauzione definitivatrovano applicazione, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, anche ai contratti d’appalto relativi ai settori speciali di cui al capo I del titolo VI della parte II del medesimo Codice, in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ivi inclusi quelli relativi ad accordi quadro già aggiudicati ovvero efficaci alla medesima data.

Si tratta di una disposizione fortemente auspicata dal sistema associativo, che consentirà di alleggerire il “castelletto” delle garanzie impegnate dalle imprese, favorendo una maggiore partecipazione alle gare afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR, dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’UE.

 

Art. 14 – Ulteriori misure di semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC e in materia di procedimenti amministrativi

Controlli

Il co. 1, lett. a), estende ai casi di esecuzione anticipata ed ai contratti immediatamente efficaci (ex art. 50, co. 3 del D.L. n. 77/2021, c.d. D.L. Semplificazioni bis) i controlli ordinari di legalità ed i controlli amministrativo-contabili previsti dall’art. 9, D.L. n. 77/2021 per gli atti, i contratti ed i provvedimenti di spesa adottati dalle amministrazioni per l’attuazione degli interventi del PNRR.

Si ricorda che l’art. 9, co. 3, D.L. n. 77/2021 stabilisce che “gli atti, i contratti ed i provvedimenti di spesa adottati dalle amministrazioni per l’attuazione degli interventi del PNRR sono sottoposti ai controlli ordinari di legalità e ai controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile”.

Estensione del “modello PNRR” alle opere connesse

Il co. 1, lett. d), estende, mediante modifica dell’art. 48, D.L. n. 77/2021, le norme di semplificazione e quelle acceleratorie previste per gli interventi PNRR e PNC alle infrastrutture di supporto connesse agli interventi finanziati con le risorse PNRR, PNC e fondi strutturali UE, anche se non finanziate con dette risorse, nonché, con riferimento ai medesimi interventi, la possibilità di utilizzare l’appalto integrato sul progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE), prevedendo alcune semplificazioni relative alla fase “a monte”.

Il “modello PNRR” di cui all’art. 48 del D.L. n. 77/2021 comporta, tra l’altro, l’applicazione delle previsioni relative a:

  1. possibilità di innalzare l’importo dell’anticipazione del prezzo contrattuale fino al 30%;
  2. nomina di un RUP, per ogni procedura, con il compito di validare e approvare ciascuna fase progettuale e di esecuzione del contratto, anche in corso d’opera, con propria determinazione adeguatamente motivata, fermo restando l’attività di verifica che rimane in capo ai soggetti di cui all’art. 26, co. 6, del Codice;
  3. possibilità di ricorrere alla procedura negoziata con invito a cinque operatori quando, per ragioni di urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, l’applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie può compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione del PNRR, del PNC, nonché dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’UE;
  4. in caso di impugnazione delle procedure di affidamento, applicazione delle disposizioni processuali relative alle infrastrutture strategiche, le quali, in sintesi, rendono più difficile l’accoglimento della domanda cautelare e limitano la caducazione del contratto, favorendo il risarcimento per equivalente;
  5. possibilità di ricorso all’appalto congiunto di progettazione ed esecuzione dei lavori, anche ponendo a base di gara il progetto di fattibilità tecnica ed economica (c.d. appalto integrato complesso);
  6. entro cinque giorni dall’aggiudicazione ovvero dalla presentazione del progetto definitivo da parte dell’affidatario, qualora lo stesso non sia stato acquisito in sede di gara, il RUP avvia le procedure per l’acquisizione dei pareri e degli atti di assenso necessari per l’approvazione del progetto;
  7. le stazioni appaltanti, nel bando di gara o nella lettera di invito, possono prevedere l’assegnazione di un punteggio premiale per l’uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture (c.d. BIM);
  8. il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, in deroga a quanto previsto dall’art. 215 del Codice, viene reso solo su sui progetti di fattibilità tecnica ed economica ovvero sui progetti definitivi di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo pari o superiore ai 100 milioni di euro (in tali casi, il parere reso non riguarda anche la valutazione di congruità del costo); sotto tale importo, fino al 31 dicembre 2026, si prescinde dal parere.

Appalto integrato su PFTE e riduzione dei tempi

Il co. 1, lett. e), in attuazione delle previsioni del PNRR, prevede, al fine di ridurre i tempi di realizzazione, la possibilità di ricorrere all’appalto integrato su PFTE e alle semplificazioni della conferenza di servizi – già prevista dall’art. 53-bis, D.L. n. 77/2021, per gli interventi relativi alle infrastrutture ferroviarie, all’edilizia giudiziaria e penitenziaria e alle relative infrastrutture di supporto, finanziati con risorse PNRR e PNC - anche per gli interventi finanziati con risorse diverse da quelle previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’UE.

Accordi Quadro Invitalia

Il co. 2 interviene sull’art. 10, co. 6–quater, D.L. n. 77/2021 che consente alla società Invitalia S.p.A. di promuovere la definizione e la stipulazione di appositi accordi quadro introducendo anche la possibilità di affidare contestualmente i servizi tecnici e i lavori.

Soggetto attuatore per opere di rilevanza pubblica

Ai sensi del co. 3, in considerazione delle esigenze di accelerazione e semplificazione dei procedimenti relativi a opere di particolare rilevanza pubblica strettamente connesse agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’UE, di cui al co. 1, i soggetti pubblici e privati coinvolti possono, al fine di assicurare una realizzazione coordinata di tutti gli interventi, stipulare appositi atti convenzionali recanti l’individuazione di un unico soggetto attuatore.

Applicazione delle disposizioni del D.L. n. 76/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni)

Il co. 4, limitatamente agli interventi finanziati con le risorse PNRR e PNC, estende fino al 31 dicembre 2023, salvo che non sia previsto un termine più lungo, le disposizioni del D.L. n. 76/2020, relative alle procedure di affidamento sotto e sopra soglia UE (che, tra l’altro, prevedono termini massimi per l’espletamento delle gare e responsabilità erariale del Rup in caso di sforamento degli stessi) – con esclusione dei poteri derogatori del co. 4 - alle verifiche antimafia, alle sospensioni, al CCT e alle disposizioni acceleratorie di cui all’art. 8 del medesimo D.L. 76/2020 (ad esempio, consegna in via d’urgenza e applicazione dei termini d’urgenza).

In tali casi, si applicano altresì le disposizioni del decreto “Sblocca-cantieri” (D.L. n. 32/2019), che prevedono la sospensione del divieto di appalto integrato e dell’albo ANAC dei commissari e l’applicazione anche ai settori ordinari dell’inversione procedimentale.

Si specifica che si tratta dei lavori nell’ambito dei seguenti comparti:

  • edilizia scolastica, universitaria, sanitaria, giudiziaria e penitenziaria, infrastrutture per attività di ricerca scientifica e per la sicurezza pubblica, dei trasporti e delle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, lacuali e idriche;
  • gli interventi inseriti nei contratti di programma ANAS-Mit 2016- 2020 e RFI-Mit 2017 – 2021 e relativi aggiornamenti;
  • gli interventi funzionali alla realizzazione del Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC), e per i contratti relativi o collegati ad essi;
  • interventi per la messa a norma o in sicurezza degli edifici pubblici destinati ad attività istituzionali, al fine di sostenere le imprese ed i professionisti del comparto edile, anche operanti nell’edilizia specializzata sui beni vincolati dal punto di vista culturale o paesaggistico, nonché di recuperare e valorizzare il patrimonio esistente.

Per tali settori, le stazioni appaltanti operano in deroga ad ogni disposizione di legge, fatto salvo il rispetto delle leggi penali, del codice leggi antimafia, dei vincoli inderogabili derivanti dall’Unione Europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del Codice e delle disposizioni in materia di subappalto. Le deroghe incontrano anche il limite di “quanto non espressamente regolato dal medesimo” art. 2.

Proroga al 2026 dell’informativa antimafia liberatoria provvisoria

Il nuovo co. 4-bis prevede che le disposizioni di cui all’art. 3, co. da 1 a 6, D.L. n. 76/2020, si applicano fino al 31 dicembre 2026.

In tal modo viene prorogata fino al 31 dicembre 2026 (termine inizialmente in scadenza il 30 giugno 2023) la c.d. informativa liberatoria provvisoria, che consente di stipulare immediatamente i contratti pubblici sotto condizione risolutiva, nelle more dell’effettuazione delle verifiche antimafia.

Con l’informativa liberatoria provvisoria è quindi possibile procedere alla stipula dei contratti sotto condizione risolutiva, ferme restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro sessanta giorni.

Si tratta di una misura che consente di superare il problema delle lungaggini nell’effettuazione dei controlli antimafia, che in diverse occasioni sono state per fonte di criticità.

Istanza telematica di accesso al “Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche”

Il co. 9-bis, introdotto in fase di conversione, prevede che la presentazione al MIT dell’istanza telematica di accesso al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche da parte delle stazioni appaltanti costituisce titolo per l’emissione della fattura da parte dell’impresa esecutrice, anche in assenza del rilascio del certificato di pagamento da parte della stazione appaltante.

Si tratta, in particolare, dell’accesso al Fondo di cui al co. 6-quater dell’art. 26, D.L. n. 50/2022, da parte dei soggetti tenuti applicazione del Codice dei contratti nonché di RFI ed ANAS ed altri soggetti operanti nei settori speciali, relativamente ai contratti:

  • aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, relativamente agli stati di avanzamento dei lavori afferenti alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 (co. 6-bis);
  • aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022 relativamente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 (co. 6-ter).

La norma prevede che, a tal fine, le stazioni appaltanti forniscono all’impresa esecutrice copia dell’istanza presentata, completa del prospetto di calcolo del maggior importo dello stato di avanzamento dei lavori rispetto all’importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali, firmato dal direttore dei lavori e vistato dal responsabile unico del procedimento.

 

Art. 17 – Disposizioni in materia di accordi quadro e di convenzioni delle centrali di committenza

Il co. 1 prevede la proroga, con i medesimi aggiudicatari ed alle stesse condizioni, fino all’aggiudicazione di nuove procedure di gara e comunque non oltre il 31 dicembre 2023, degli Accordi Quadro, delle convenzioni e dei contratti quadro che siano in corso, anche per effetto di precedenti proroghe, con scadenza entro il 30 giugno 2023, al fine di non pregiudicare gli obiettivi del PNRR.

In ogni caso, la proroga non può eccedere, anche tenuto conto delle eventuali precedenti proroghe, il 50% del valore iniziale della convenzione o dell’Accordo Quadro.

Il co. 2 stabilisce che, nelle more della sospensione dell’obbligo di ricorrere alle centrali di committenza per i comuni non capoluogo di provincia, gli stessi possono ricorrere, per gli affidamenti superiori ai 150 mila euro, relativi alle opere PNRR e PNC, oltreché a province e città metropolitane, anche a stazioni appaltanti qualificate di diritto, nonché a società in house delle amministrazioni centrali titolari degli interventi.


Referenti

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