Decreto Omnibus: auto aziendali

Il valore del fringe benefit per veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti dovrà essere incrementato del 50% dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo alla prima immatricolazione; in presenza di optional non valorizzati nelle tabelle ACI e non direttamente acquistati dal lavoratore il valore del fringe benefit è incrementato del 5%: queste le novità in tema di benefit aziendali.

Suggerimento n. 429/47 del 27 agosto 2026


Con Decreto Legislativo del 7 agosto 2026 n. 148, c.d. “Decreto correttivo Omnibus”, recante “Disposizioni integrative e correttive in materia di imposte sui redditi, di imposta sulle successioni e donazioni, di imposta sul valore aggiunto, di accise, nonché in materia di controlli, di adempimento collaborativo e di semplificazione” (pubblicato sul Supplemento ordinario n. 30 alla Gazzetta Ufficiale n. 185 dell’11 agosto 2026), sono state introdotte alcune modifiche alla tassazione del fringe benefit legato alla concessione in uso promiscuo delle autovetture aziendali.

 

Nuovo criterio di calcolo dal 1° gennaio 2026

A decorrere dal periodo di imposta 2026, il fringe benefit dei veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti si determina assumendo il 50% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali ACI.

Tale percentuale è ridotta:

  • al 10% per i veicoli a trazione esclusivamente elettrica;
  • al 20% per i veicoli ibridi plug in.

Al riguardo, il Decreto Omnibus introduce un nuovo meccanismo di adeguamento del valore, secondo il quale i valori, determinati sulla base delle percentuali sopra richiamate, sono incrementati del 50% dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo alla prima immatricolazione.

 

Regime transitorio

Per i veicoli concessi in uso promiscuo nel periodo 1° luglio 2020 – 31 dicembre 2024 e per quelli ordinati dal datore di lavoro entro il 31 dicembre 2024 ed assegnati nel 2025 continua ad applicarsi la disciplina previgente al 31 dicembre 2024 che valorizza il valore del fringe benefit in base alle emissioni di CO2 del veicolo (si veda Suggerimento n. 375/61 dell'8 luglio 2025). Tale regime resta valido fino al 31 dicembre del quinto anno successivo alla prima immatricolazione anche in caso di riassegnazione del veicolo ad un altro dipendente. Dopo il quinto anno anche per questi veicoli si applica l’incremento del 50% del valore ACI.

Per i veicoli concessi nel 2025, che non sono stati ordinati entro il 31 dicembre 2024, si applica il nuovo regime basato sulla tipologia di motore (50% - 20% - 10%), con applicazione dell’incremento del 50% dopo il quinto anno successivo alla prima immatricolazione.

 

Valorizzazione optional autovetture

Il Decreto interviene anche sulla tassazione degli accessori non autonomamente valorizzati nelle tabelle ACI e non acquistati direttamente dal lavoratore.

È infatti previsto che, in presenza di accessori o di allestimenti non valorizzati nelle tabelle ACI e non direttamente acquistati dal lavoratore, il valore è incrementato del 5%.

Per disposizione normativa, dal 1° gennaio 2026 l’incremento si applica:

  • ai veicoli concessi dal 2026;
  • ai veicoli concessi nel 2025 che non rientrano nel regime transitorio;
  • ai veicoli concessi dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024 e a quelli ordinati entro il 31 dicembre 2024 e concessi nel 2025.

Sono in ogni caso fatti salvi i comportamenti adottati dai datori di lavoro fino al 31 dicembre 2025.

 


Referenti

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