Decreto legislativo n. 185/2016, correttivo del “Jobs Act” - Sintesi delle principali novita’
A seguito della pubblicazione in G.U. del provvedimento in oggetto, dall’8 ottobre 2016 sono in vigore alcune importanti novità inerenti le materie del lavoro e della previdenza che hanno formato oggetto delle modifiche introdotte con i decreti attuativi del “Jobs Act”.
Suggerimento n. 467/53 del 24 ottobre 2016
Nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 7 ottobre 2016 è stato pubblicato il decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185, con il quale sono state introdotte modificazioni, entrate in vigore il successivo 8 ottobre, correttive dei decreti legislativi numeri 81, 148, 149, 150 e 151/2015, attuativi del “Jobs Act” (legge n. 183/2014).
Le modifiche introdotte riguardano diversi ambiti del diritto del lavoro e della previdenza sociale. Di seguito sintetizziamo quelle che più da vicino interessano le imprese del nostro settore.
Lavoro accessorio (c.d. voucher)
Ad integrazione della regolamentazione inerente il “lavoro accessorio” introdotta dagli articoli 48 e seguenti del D. Lgs n. 81/2015, è stato previsto, ai fini di una maggiore tracciabilità dei “buoni-lavoro” (c.d. voucher), l’obbligo per il datore di lavoro di comunicare, almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione, i dati relativi al lavoratore nonché il luogo, il giorno e l’ora di inizio e di fine della prestazione.
Con successiva circolare n. 1/2016, pubblicata nel sito internet del Ministero del lavoro, l’Ispettorato nazionale del lavoro ha stabilito una dettagliata e stringente disciplina di tali nuovi obblighi.
Ricordiamo che resta fermo quanto previsto al comma 6 dell’art. 48 del D. Lgs n. 81/2015, e cioè che è vietato il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o di servizi. Da ciò deriva che, nel nostro settore, il contratto per lavoro accessorio non è, in linea generale, utilizzabile ed espone a probabili controlli da parte degli Organi ispettivi.
Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria (CIGO e CIGS)
L’articolo 2 del D. Lgs. n. 185/2016, ha introdotto alcune misure correttive alla riforma degli ammortizzatori sociali prevista dal D. Lgs. n. 148/2015.
In particolare, in merito alla previsione secondo la quale le domande di CIGO, a prescindere dalla causale, devono essere presentate entro il termine (perentorio) di 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività, a seguito di un’apposita richiesta dell’ANCE è stato previsto che, a decorrere dallo scorso 8 ottobre, le istanze di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili (gli eventi meteo in edilizia) potranno essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento.
Con l’occasione, facendo seguito a quanto riportato nel nostro Suggerimento n. 284/2016, segnaliamo che, pur non essendoci alcuna previsione espressa nei decreti di riforma della CIGO,
le Sedi INPS del territorio di nostra competenza (Milano, Lodi e Monza) ritengono che la comunicazione preventiva da effettuare alle Organizzazioni sindacali territorialmente competenti ed alla RSU/RSA (se presente) nei casi di proroga dei trattamenti CIGO con sospensione dell’attività lavorativa oltre le 13 settimane consecutive (ovvero, sin dalla prima richiesta, per le sole aziende inquadrate dall’INPS come manifatturiere) debba avvenire esclusivamente tramite PEC o lettera raccomandata.
Per quanto riguarda la Cassa integrazione guadagni straordinaria, la previsione secondo cui la sospensione o la riduzione dell'orario non potesse decorrere prima del trentesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda di CIGS è stata corretta, sempre sulla base di uno specifico intervento di ANCE, nel senso che le sospensioni o le riduzioni dell'orario dovranno iniziare entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda di CIGS.
Collocamento obbligatorio
E’ stata estesa anche ai lavoratori con riduzione di capacità lavorativa, anteriore all’instaurazione del rapporto di lavoro, pari (e non solo superiore) al 60%, la possibilità di essere computati nella quota di riserva ai fini degli adempimenti previsti per le assunzioni di personale disabile.
E’ stata inoltre aumentata la sanzione, prevista in caso di inottemperanza all’obbligo di assunzione, che diventa pari, a partire dall’entrata in vigore della norma (8 ottobre 2016), a cinque volte la misura del contributo esonerativo di cui all’articolo 5, comma 3 bis, della medesima legge (€ 30,64 x 5), per ogni giorno lavorativo e per ciascun lavoratore disabile che risulta non occupato nella giornata stessa.
È stato, inoltre, inserito un comma aggiuntivo che prevede, comunque, l’applicazione, per la violazione suddetta, della procedura di diffida ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. n. 124/2004.
Ciò comporterà per il datore di lavoro la possibilità di presentare, agli uffici competenti, in caso di accertato inadempimento da parte degli Organi ispettivi, la richiesta di assunzione o della stipula del contratto di lavoro con la persona disabile, al fine di poter beneficiare della riduzione di un quarto della sanzione.
Ricordiamo, comunque, che:
- con decorrenza gennaio 2017, l’obbligo di assunzione dei soggetti disabili non insorge più solo in caso di nuova assunzione, ma per il solo fatto di occupare 15 dipendenti (computabili ai fini della legge sulle assunzioni obbligatorie) (articolo 3 della legge n. 68/1999 e articolo 3, comma 1, del D. Lgs. n. 151/2015);
- per i datori di lavoro dell'edilizia è prevista l’esclusione del personale di cantiere e degli addetti al trasporto del settore dalla base di computo ai fini del calcolo della quota di riserva (articolo 1, comma 53, della legge n. 247/2007).
Dimissioni volontarie e risoluzione consensuale
Viene estesa ai consulenti del lavoro e alle Sedi territoriali dell’Ispettorato nazionale del lavoro la possibilità di trasmettere i moduli telematici relativi alle dimissioni volontarie e alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro (v. nostri Suggerimenti n. 102 e n. 131/2016).