Decreto-legge n. 172/2021: obbligo vaccinale per determinate categorie ed istituzione del ‘‘super green pass’’
Il Decreto-Legge n. 172/2021 modifica le norme per la Certificazione Verde e spinge ulteriormente verso la campagna vaccinale contro il COVID-19.
Suggerimento n. 752/138 del 2 dicembre 2021
E’ stato pubblicato (G.U. n. 282 del 26 novembre 2021) il decreto legge n. 172/2021 recante “misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali.”
Di particolare interesse risultano le novità relative a “green pass” e “super green pass”, oltre a quelle riguardanti l’obbligo vaccinale di alcune categorie.
Riguardo all’obbligo di “green pass” e “super green pass” si segnala che il decreto-legge estende l’obbligo di “green pass”:
- ai servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati;
- agli alberghi e strutture ricettive.
Dallo scorso 29 novembre 2021, nelle “zone gialle e arancioni”, la fruizione dei servizi (anche di ristorazione), lo svolgimento delle attività e degli spostamenti, che risultassero limitati o sospesi ai sensi della normativa vigente, restano consentiti esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 rilasciate NON tramite effettuazione di test antigenico rapido o molecolare - cd. “super green pass” o “green pass rafforzato”.
Inoltre, dal 6 dicembre 2021 al 31 gennaio 2022, queste limitazioni sono valevoli anche in “zona bianca”.
Si evidenzia che, per l’accesso ai luoghi di lavoro non vale il “super green pass”, ma si applicano le regole ordinarie (v. nostro Suggerimento n. 727 del 22 novembre 2021).
Fermo restando quanto sopra, si ribadisce che in tutti i luoghi di lavoro il rispetto del Protocollo nazionale rappresenta ancora la misura fondamentale per fronteggiare l’emergenza COVID-19, anche per una corretta gestione degli eventuali contatti stretti in ambito lavorativo.
Per agevolare le imprese edili nell’implementare e mantenere attive le misure anti-contagio in azienda/cantiere sono disponibili i materiali della check list sul sito di ESEM-CPT, reperibile al seguente link: http://www.cptmilano.it/Pages/emergenza-covid-19.aspx
Riguardo all’obbligo vaccinale si segnala che la norma ne modifica la disciplina comprendendo nell’obbligo di vaccinazione contro il COVID-19 anche “la somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario” (es. la cosiddetta “terza dose”, per chi ne ha fatte 2). Resta quindi requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati (lavoratori che svolgono professioni sanitarie).
Si ricorda che dal 10 ottobre 2021, vale l'obbligo vaccinale per tutti i soggetti, anche esterni, che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle “strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice, incluse le strutture semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilità” (v. nostro Suggerimento n. 579 del 14 settembre 2021). È stato eliminato il riferimento alla “cessazione dello stato di emergenza”.
Inoltre, dal 15 dicembre 2021, l’obbligo vaccinale è esteso al personale scolastico, al personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico.
In tutti i casi di obbligo vaccinale, i datori di lavoro verificano l’adempimento dell’obbligo vaccinale acquisendo le informazioni necessarie (Green Pass che riporti le date di vaccinazione, ai sensi del DPCM 17 giugno 2021).
Se non risulta l'effettuazione della vaccinazione, i datori di lavoro:
- invitano, senza indugio, il lavoratore a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione o il differimento o l’esenzione della stessa, ovvero la presentazione della richiesta da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dall’invito, o comunque l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale;
- in caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, invitano il lavoratore a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale;
- in caso di mancata presentazione della documentazione, accertano l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta al lavoratore;
L’atto di accertamento dell’inadempimento determina immediata la sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.
La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte del lavoratore al datore di lavoro dell’avvio e del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo.
Inoltre, il Ministero della Salute ha pubblicato la circolare n. 53922 del 25 novembre 2021, che ha prorogato dal 30 novembre 2021 al 31 dicembre 2021 la validità e la possibilità di rilascio delle certificazioni mediche di esenzione alla vaccinazione anti Covid-19.
Rimane confermato che non è necessario farsi rilasciare nuovamente delle certificazioni dato che la validità di quelle già emesse è differita a fine anno 2021.
Si segnala, infine, che dal 15 dicembre 2021, cambia la validità temporale del “green pass”, che avrà una validità di nove mesi a far data o dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla somministrazione della dose di richiamo, successiva al ciclo vaccinale primario.
Le FAQ del Governo riportano il riassunto della validità dei Green Pass.