Decreto legge n. 1/2022 - Soggetti over 50 - Obbligo vaccinale ed obbligo green pass rafforzato
In data 8 gennaio 2022 è entrato in vigore un nuovo Decreto Legge che introduce, fino al 15 giugno 2022, l’obbligo vaccinale per i soggetti che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età.
Suggerimento n. 20/7 del 10 gennaio 2022
Come noto (v. nostro Suggerimento n. 5/2022) l’obbligo del possesso del Green Pass c.d. “base” per l’accesso al luogo di lavoro (v. nostro Suggerimento n. 607/2021) è stato prorogato al 31 marzo 2022.
Vista la necessità urgente di rafforzare le misure di contenimento per limitare la diffusione della pandemia da COVID-19, il Governo ha approvato un nuovo Decreto Legge n. 1/2022 che introduce un’importante disposizione valida anche per il mondo del lavoro.
Dall’8 gennaio u.s. e sino al 15 giugno 2022 è stato introdotto l’obbligo vaccinale per i cittadini italiani e di altri Stati membri dell’Unione europea residenti nel territorio dello Stato nonché per i cittadini stranieri che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età ovvero compiano il cinquantesimo anno di età in data successiva a quella di entrata in vigore del Decreto (8 gennaio 2022), fermo restando il termine del 15 giugno 2022.
Il predetto obbligo non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARSCoV-2. A tal proposito, segnaliamo che la validità e la possibilità di rilascio delle certificazioni di esenzione è stata prorogata sino al 31 gennaio p.v.
Per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, per evitare la diffusione del contagio, il datore di lavoro adibisce i lavoratori interessati a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione.
Alla luce di tale nuovo obbligo vaccinale, è stato stabilito che, a decorrere dal 15 febbraio 2022, per l’accesso ai luoghi di lavoro i soggetti destinatari dell’obbligo vaccinale in parola dovranno possedere ed esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione (c.d. Green Pass “rafforzato”), non essendo più sufficiente il Green Pass c.d. “base”.
Premesso che le modalità di controllo restano quelle già in uso, si evidenzia che dal 15 febbraio p.v. i soggetti in parola che comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 richiesta o che risultino privi della stessa al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione, e comunque non oltre il 15 giugno 2022.
Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.
In caso di accesso al luogo di lavoro in violazione dell’obbligo di Green Pass rafforzato per i lavoratori inadempienti è prevista la sanzione amministrativa da euro 600,00 a euro 1.500,00; resta confermata la sanzione da 400,00 a 1.000,00 euro in capo ai datori di lavoro in caso di mancata osservanza delle misure di controllo.
Il Decreto in commento ha introdotto anche un’altra novità rispetto alla vigente disciplina (v. nostro Suggerimento n. 607/2021). Infatti, è ora possibile che nelle imprese, indipendentemente dalla loro dimensione aziendale, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro possa sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al termine del 31 marzo 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso.
Segnaliamo, infine, che è stato nuovamente ribadito che (v. circolare interministeriale del 5 gennaio 2022) per il settore privato è raccomandato, laddove possibile, il ricorso allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile (modalità semplificata fino al 31 marzo p.v., v. nostro Suggerimento n. 5/2022) in quanto strumento efficace per arginare la diffusione del virus.