Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020 - Ordinanza del Ministero della Salute 4 novembre 2020 - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza da Covid-19
Emanati un nuovo D.P.C.M. ed una correlata Ordinanza del Ministero della Salute, entrambi in vigore dal 6 novembre 2020, che tra le varie previsioni introdotte prevedono anche maggiori restrizioni per alcuni territori (tra cui la Lombardia) sulla base dei dati epidemiologici riscontrati.
Suggerimento n. 848/175 del 5 novembre 2020
In ragione del continuo aggravarsi della situazione epidemiologica dovuta all’emergenza sanitaria da COVID-19, il Governo ha ritenuto di adottare il D.P.C.M. 3 novembre 2020, pubblicato sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 275/2020, in vigore sino al 3 dicembre 2020, che sostituisce il precedente D.P.C.M. del 24 ottobre u.s., introducendo un “coprifuoco” nazionale dalle ore 22,00 alle ore 5,00 del giorno successivo, andando così a superare la medesima misura già stabilita per la Regione Lombardia (v. nostro Suggerimento n. 813/2020).
Inoltre, il nuovo D.P.C.M. individua un criterio di monitoraggio dell’andamento della pandemia, con possibilità di applicare nelle diverse Regioni, mediante Ordinanza del Ministro della Salute, provvedimenti via via più restrittivi o meno restrittivi in funzione della gravità e diffusione del rischio epidemiologico.
Premesso che sull’intero territorio nazionale le attività produttive industriali, tra cui il settore edile, non sono sospese, fermo restando l’obbligo del rispetto del Protocollo nazionale di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri sottoscritto lo scorso 24 aprile, il nuovo criterio di verifica e monitoraggio dell’andamento del contagio ha determinato l’emanazione dell’Ordinanza 4 novembre 2020 del Ministero della Salute, secondo la quale la Regione Lombardia è oggi inserita tra le aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (c.d. “zona rossa”).
Per tale motivo, a decorrere dal 6 novembre 2020 ed almeno sino alla scadenza della validità della predetta Ordinanza, fissata in 15 giorni, fatti salvi eventuali aggiornamenti della stessa, in Lombardia sarà vietato ogni spostamento in entrata ed uscita, nonché all’interno del medesimo territorio regionale, salvo che per comprovate esigenze di lavoro o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute o per assicurare il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Sarà consentito il transito per il territorio regionale qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o qualora gli stessi siano consentiti per le predette ragioni giustificatrici.
Per la dimostrazione della sussistenza di una delle ragioni giustificative degli spostamenti per motivi di lavoro, eventualmente senza il rispetto degli orari del “coprifuoco” nazionale, è opportuna la compilazione di un apposito modulo di autodichiarazione, a cui è possibile allegare una dichiarazione datoriale a supporto. Salvo diversa indicazione dei Ministeri competenti, consigliamo di utilizzare il medesimo modulo di autodichiarazione già in uso per il “coprifuoco” a livello regionale (v. nostro Suggerimento n. 813/2020 sopra citato), nonché una delle dichiarazioni datoriali relative alla specifica situazione (solo spostamento ovvero spostamento durante le ore di “coprifuoco”).
Resta confermato l'obbligo su tutto il territorio nazionale di portare sempre con sé la mascherina e di indossarla nei luoghi al chiuso, diversi dalle abitazioni private, e in tutti i luoghi all’aperto, ad eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche del luogo o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi.
Nei luoghi di lavoro, anche in quelli temporanei come i cantieri, si può evitare di usare la mascherina solamente nel caso in cui si lavori continuativamente in condizioni di isolamento dalle altre persone.
E’ raccomandata ai datori di lavoro privati la differenziazione dell’orario di ingresso del personale ed è fortemente raccomandato l’utilizzo della modalità di lavoro agile (v. nostro Suggerimento n. 756/2020).
Restano sostanzialmente confermate tutte le prescrizioni circa gli spostamenti da e per l’estero, che fanno sempre riferimento all’allegato n. 20 del D.P.C.M. in parola, il quale distingue i Paesi stranieri secondo i diversi gradi di attenzione determinati dalle Autorità competenti.
A tal proposito ricordiamo nuovamente che i siti internet del Ministero della Salute e del Ministero degli Esteri, accessibili tramite i link sotto riportati, sono costantemente aggiornati circa gli adempimenti da effettuarsi a seconda del Paese da cui si rientra:
Infine, considerato l’aggravarsi della situazione epidemiologica in Europa, il Ministero degli Affari Esteri raccomanda a tutti i connazionali di evitare viaggi all’estero, se non per ragioni strettamente necessarie, in quanto non si possono escludere future ulteriori restrizioni agli spostamenti che rischierebbero di complicare eventuali rientri in Italia.