Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020 e decreto legge n. 158/2020 - Ulteriori disposizioni per la prevenzione e gestione dell’emergenza da COVID-19

Emanato un nuovo D.P.C.M. valido sino al 15 gennaio 2021 che conferma la maggior parte delle misure di restrizione già oggi in vigore e tiene conto altresì delle disposizioni urgenti introdotte dal decreto legge n. 158/2020.

Suggerimento n. 929/192 del 4 dicembre 2020


In ragione della scadenza del precedente D.P.C.M. 3 novembre 2020, il Governo ha adottato un nuovo provvedimento, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301/2020, che entra in vigore oggi, 4 dicembre 2020, e valido sino al 15 gennaio 2021.

Tale provvedimento viene emanato dal Governo successivamente all’approvazione del decreto legge n. 158/2020 che ha disposto forti restrizioni agli spostamenti per il prossimo periodo festivo.   

Infatti, dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 sarà vietato, nell’ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, e nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 sarà vietato altresì ogni spostamento tra comuni, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Resterà comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra Regione o Provincia autonoma e, nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021, anche ubicate in altro Comune, ai quali si applicano i predetti divieti.

Inoltre, lo stesso decreto ha stabilito che i provvedimenti emergenziali emanati dal Governo possano avere una durata fino a 50 giorni, in luogo del precedente termine di 30 giorni; per tale motivo, le disposizioni contenute nel D.P.C.M. 3 dicembre si applicano sino al prossimo 15 gennaio.

Il D.P.C.M. 3 dicembre 2020 conferma il “coprifuoco” nazionale dalle ore 22,00 alle ore 5,00 del giorno successivo, salvo uno specifico rafforzamento del coprifuoco stesso valido dalle ore 22,00 del 31 dicembre 2020 alle ore 7,00 del 1° gennaio 2021, restando consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.

Per la dimostrazione della sussistenza di una delle ragioni giustificative degli spostamenti per motivi di lavoro, eventualmente senza il rispetto degli orari del “coprifuoco”, è richiesta la compilazione di un apposito modulo di autodichiarazione, a cui è possibile allegare una dichiarazione datoriale a supporto (v. nostro Suggerimento n. 914/2020).

Resta altresì confermato il criterio di monitoraggio dell’andamento della pandemia, con possibilità di applicare nelle diverse Regioni, mediante Ordinanza del Ministro della Salute, provvedimenti via via più restrittivi o meno restrittivi in funzione della gravità e diffusione del rischio epidemiologico.

La Regione Lombardia resta, pertanto, “zona arancione” (v. nostro Suggerimento n. 914/2020) in quanto il D.P.C.M. in parola ha prorogato al 6 dicembre 2020 la validità dell’ordinanza ministeriale del 27 novembre u.s..

In tutto il territorio nazionale le attività produttive industriali, tra cui il settore edile, non sono sospese, fermo restando l’obbligo del rispetto del Protocollo nazionale di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri sottoscritto lo scorso 24 aprile.

Resta confermato l'obbligo su tutto il territorio nazionale di portare sempre con sé la mascherina e di indossarla nei luoghi al chiuso, diversi dalle abitazioni private, e in tutti i luoghi all’aperto, ad eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche del luogo o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi.

Nei luoghi di lavoro, anche in quelli temporanei come i cantieri, si può evitare di usare la mascherina solamente nel caso in cui si lavori continuativamente in condizioni di isolamento dalle altre persone.

Resta fortemente raccomandato l’utilizzo della modalità di lavoro agile da parte dei datori di lavoro privati (v. nostri Suggerimenti n. 756/2020 e n. 863/2020).

 

Premesso che è previsto l’obbligo di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per 14 giorni in caso di rientro dall’estero nel periodo 21 dicembre 2020 - 6 gennaio 2021, restano in vigore tutte le prescrizioni circa gli spostamenti da e per l’estero, che fanno sempre riferimento all’allegato n. 20 del D.P.C.M. in parola, che è stato aggiornato con riferimento alla distinzione in gruppi dei Paesi stranieri secondo i diversi gradi di attenzione individuati dalle Autorità competenti.

 

A tal proposito, segnaliamo che i siti internet del Ministero della Salute e del Ministero degli Esteri, accessibili tramite i link sotto riportati, sono già stati aggiornati circa gli adempimenti da effettuarsi a seconda del Paese da cui si rientra:

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5411&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto

https://www.esteri.it/mae/it/ministero/normativaonline/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti/focus-cittadini-italiani-in-rientro-dall-estero-e-cittadini-stranieri-in-italia.html

Infine, considerato l’aggravarsi della situazione epidemiologica in Europa, il Ministero degli Esteri raccomanda a tutti i connazionali di evitare viaggi all’estero se non per ragioni strettamente necessarie.

Il Ministero fa presente che, considerato l’alto numero dei contagi in molti Paesi europei, non si possono escludere future ulteriori restrizioni agli spostamenti che rischierebbero di complicare eventuali rientri in Italia e che analoghe problematiche di rimpatrio potrebbero verificarsi, con incidenza ben più grave, in caso di viaggi verso destinazioni extra-UE.


Referenti

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Tags: Coronavirus