Decreto del Ministero del lavoro del 22 giugno 2026: individuazione delle violazioni che bloccano i benefici contributivi alle imprese

Il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 22 giugno 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 dell'8 luglio 2026, individua le violazioni che impediscono temporaneamente ai datori di lavoro di accedere alle agevolazioni.

Suggerimento n. 374/82 del 17 luglio 2026


I benefici contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati non soltanto alla regolarità contributiva, ma anche al rispetto delle disposizioni poste a tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza. Il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 22 giugno 2026 (allegato), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 dell’8 luglio 2026, individua le violazioni che impediscono temporaneamente ai datori di lavoro di accedere alle agevolazioni. Il provvedimento attua l’articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge n. 296/2006, come modificato dall’articolo 29 del decreto-legge n. 19/2024, convertito dalla legge n. 56/2024.

L'articolo 1, comma 2, del Decreto precisa che assumono rilievo esclusivamente le violazioni accertate con provvedimenti definitivi, quali le sentenze passate in giudicato e le ordinanze-ingiunzione, di cui all'articolo 18 della legge n. 689/1981, divenute definitive.

Inoltre, il successivo comma 3 precisa che le cause ostative non operano qualora il procedimento penale si sia estinto a seguito di prescrizione obbligatoria, ai sensi degli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo n. 758/1994 e dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 124/2004, nonché oblazione, ai sensi degli articoli 162 e 162-bis del Codice penale.

Le violazioni che bloccano i benefici contributivi sono differenziate in base alla gravità della condotta e comportano periodi di esclusione diversi. Lo stop più lungo, pari a ventiquattro mesi, riguarda la rimozione o l’omissione dolosa di cautele contro gli infortuni, l’omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla sicurezza e l’intermediazione illecita con sfruttamento del lavoro. Le lesioni personali colpose gravi o gravissime con violazione delle disposizioni antinfortunistiche determinano invece un’esclusione di diciotto mesi. Numerose violazioni sanzionate dal D.Lgs. n.81/2008 comportano la perdita dei benefici per dodici mesi e riguardano, tra gli altri aspetti, gli obblighi del datore di lavoro, la valutazione dei rischi, la sicurezza delle attrezzature, gli impianti e le attività nei cantieri temporanei o mobili.

Il periodo scende a otto mesi per l’impiego di lavoratori stranieri privi del titolo di soggiorno richiesto, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato e a sei mesi per il lavoro irregolare e per la violazione delle disposizioni sulla patente a crediti previste dall’articolo 27, comma 11, del D.Lgs. n.81/2008. È prevista infine un’esclusione di tre mesi per le violazioni sul riposo giornaliero e settimanale che coinvolgano almeno il venti per cento della manodopera regolarmente impiegata, nonché per le altre violazioni penali in materia di lavoro e legislazione sociale non espressamente ricomprese nelle fattispecie precedenti.

Le imprese sono chiamate a considerare la conformità in materia di lavoro e sicurezza come una condizione essenziale anche per la tutela degli incentivi economici. Una violazione definitiva può infatti produrre conseguenze che vanno oltre la sanzione amministrativa o penale, impedendo per diversi mesi l’accesso a sgravi, agevolazioni e altri benefici collegati ai rapporti di lavoro.


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