Decreto correttivo Omnibus: novità fiscali
Esteso il periodo entro il quale esercitare la detrazione Iva; potenziamento dei benefici premiali nei confronti dei soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale; modifiche al trattamento fiscale dei familiari ai fini delle disposizioni in materia di deduzioni/detrazioni per oneri e welfare aziendale: queste le principali novità.
Suggerimento n. 436/49 del 3 settembre 2026
Con Decreto Legislativo del 7 agosto 2026 n. 148, c.d. “Decreto correttivo Omnibus”, recante “Disposizioni integrative e correttive in materia di imposte sui redditi, di imposta sulle successioni e donazioni, di imposta sul valore aggiunto, di accise, nonché in materia di controlli, di adempimento collaborativo e di semplificazione” (pubblicato sul Supplemento ordinario n. 30 alla Gazzetta Ufficiale n. 185 dell’11 agosto 2026), oltre alle modifiche in tema di tassazione del fringe benefit legato alla concessione in uso promiscuo delle autovetture aziendali (vedi ns. Suggerimento n. 429/47 del 27 agosto 2026), sono state introdotte altre novità fiscali, di interesse per le imprese del settore, che si riportano di seguito.
Detrazione Iva
Allungato il periodo entro il quale è possibile esercitare il diritto alla detrazione dell’Iva a credito. L’imposta potrà essere detratta al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto.
Si ricorda che per poter detrarre l’Iva a credito è necessaria la preventiva annotazione della fattura nel registro degli acquisti.
Al riguardo, coerentemente con la modifica del termine per l’esercizio del diritto alla detrazione, il legislatore è intervenuto a modificare anche i termini per l’annotazione delle fatture nei registri contabili.
In particolare, le fatture e le bollette doganali potranno essere annotate entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale riferita al secondo anno successivo a quello di ricezione della fattura.
Poiché il Decreto Omnibus, in vigore dal 12 agosto 2026, non prevede un regime transitorio, si ritiene che le nuove disposizioni trovino applicazione alle operazioni effettuate dalla data della sua entrata in vigore.
Concordato preventivo biennale
Rafforzati i controlli sull’accesso all’istituto e introdotte misure premiali per i contribuenti che rinnovano l’adesione per il biennio 2026-2027.
Con riferimento alle cause di esclusione è chiarito che, in caso di rinnovo del concordato, l’ingresso di nuovi soci o associati non determina l’esclusione dal concordato preventivo biennale qualora nell’anno precedente gli stessi abbiano percepito redditi di lavoro dipendente/assimilato o redditi di impresa/lavoro autonomo per un importo non superiore a 35.000 euro.
A favore dei contribuenti che rinnovano l’adesione al concordato preventivo biennale per il biennio 2026-2027, è previsto un rafforzamento del regime premiale ISA, che consiste nell’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti Iva fino ad euro 100.000 ed euro 70.000 per le imposte dirette e IRAP.
Introdotta la riduzione di due anni (in luogo di un anno), dei termini di decadenza dalla potestà di accertamento dell’ufficio.
È altresì disposto che, in caso di rinnovo del concordato preventivo biennale per il solo biennio 2026-2027, non sono dovuti interessi sui pagamenti rateali delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, Irap e Iva.
Un altro intervento riguarda la possibilità di correggere errori ed omissioni nei dati utilizzati per la determinazione della proposta di concordato. Se infatti il contribuente presenta una dichiarazione integrativa modificando ricavi, compensi o altri dati rilevanti, il reddito concordato deve essere determinato sulla base dei valori corretti. Le relative violazioni possono essere regolarizzate mediante ravvedimento operoso.
Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal biennio 2026 -2027.
Welfare aziendale e familiari
Il Decreto Omnibus interviene sull’articolo 12 del D.P.R. 917/1986, modificando la norma che aveva esteso il requisito della convivenza o di percezione di assegni alimentari non giudiziali a tutti gli “altri familiari” ex art. 433 c.c. richiamati genericamente dall’articolo 12 sopra citato.
In particolare, con la nuova disposizione normativa le spese sostenute per i genitori, fratelli, sorelle, suoceri, generi e nuore tornano a rilevare ai fini delle agevolazioni fiscali legate all’articolo 12 D.P.R. 917/1986 anche qualora il familiare abiti altrove.
La norma infatti elimina la condizione della convivenza con il contribuente o della percezione di assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria.
Tuttavia, il suddetto requisito rimane in essere nell’ipotesi in cui le disposizioni fiscali richiamino il concetto di “familiare fiscalmente a carico”, ossia nei casi in cui le norme richiedano il rispetto della “condizione reddituale” affinché i familiari possano essere considerati fiscalmente a carico (si ricorda che il limite reddituale per essere considerato familiare a carico è pari ad euro 2.840,51, elevato ad euro 4.000 per i figli fino a 24 anni).
La modifica si applica dal periodo d’imposta in corso al 20 dicembre 2025.