Decreto Antifrode: FAQ Agenzia delle Entrate

Esclusione dal visto di conformità e dall’asseverazione della congruità dei costi per le spese sostenute entro l’11 novembre anche se la comunicazione di opzione per la cessione del credito/sconto in fattura non sono state inviate entro tale data: questa la principale indicazione fornita dall’Amministrazione finanziaria.

Suggerimento n. 729/91 del 23 novembre 2021


Come è noto il D.L. 157/2021, c.d. “Decreto Antifrode” (si veda ns. Suggerimento n. 715/89 del 15 novembre 2021), ha introdotto, per i bonus diversi dal 110%, l’obbligo di apposizione del visto di conformità e della redazione dell’asseverazione della congruità delle spese, per le comunicazioni di esercizio dell’opzione per la cessione del credito/sconto in fattura trasmesse all’Agenzia delle Entrate dal 12 novembre, data di entrata in vigore del Decreto Legge, ora in corso di conversione.

Non essendo stata prevista dal Decreto stesso alcuna disciplina transitoria, sono sorti alcuni dubbi sulla necessità o meno di richiedere il visto di conformità/asseverazione per i lavori in corso.

Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate, in attesa di emanare una circolare esplicativa, ha pubblicato sul proprio sito internet alcune FAQ, in allegato, che si riepilogano di seguito.

 

COMUNICAZIONI DI ESERCIZIO OPZIONE EFFETTUATE DAL 12 NOVEMBRE MA CON FATTURE RICEVUTE E PAGATE PRIMA DI TALE TERMINE

Per i bonus diversi dal 110%, in base al principio di tutela dell’affidamento dei contribuenti in buona fede, l’Agenzia delle Entrate precisa che l’obbligo di apporre il visto di conformità e di asseverare le spese non ricorre nel caso in cui il contribuente, alla data dell’11 novembre (quindi prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 157/2021), abbia già ricevuto e pagato le fatture ai fornitori ed abbia stipulato i relativi accordi ai fini dell’opzione per la cessione del credito/sconto in fattura, senza però trasmettere la comunicazione all’Agenzia delle Entrate.

A tal fine è in corso di predisposizione l’aggiornamento delle procedure telematiche dell’Agenzia delle Entrate che avverrà entro il 26 novembre p.v.

È inoltre precisato che non sono richiesti il visto di conformità e l’asseverazione delle spese, per le comunicazioni di opzione inviate entro l’11 novembre 2021 relative alle detrazioni diverse dal Superbonus, per le quali l’Agenzia delle Entrate ha rilasciato regolare ricevuta di accoglimento.

 

ASSEVERAZIONE

Fino all’adozione del decreto del MITE relativo all’individuazione dei valori massimi per talune categorie di beni, ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese, occorre fare riferimento ai prezzari individuati dal decreto MITE 6 agosto 2020.

L’asseverazione prevista per gli interventi oggetto dei bonus diversi dal 110% deve attestare la congruità delle spese, fermo restando, in linea generale, il rispetto dei requisiti e degli adempimenti richiesti per ciascuna agevolazione.

L’asseverazione potrà essere effettuata dai medesimi tecnici abilitati al rilascio delle asseverazioni per gli interventi ammessi al Superbonus.

 

VISTO DI CONFORMITA’ SUPERBONUS

Ove il contribuente, anziché optare per la cessione del credito/sconto in fattura, intenda utilizzare la detrazione del 110% nella propria dichiarazione dei redditi, è richiesta l’apposizione del visto di conformità. Tale obbligo non opera se la dichiarazione dei redditi è presentata nella forma della “dichiarazione precompilata” ovvero tramite il sostituto di imposta che presta l’assistenza fiscale.

Al di fuori di tali ipotesi, l’Agenzia delle Entrate precisa che il visto di conformità deve riferirsi ai soli dati relativi alla documentazione che attesta i presupposti che danno diritto alla detrazione.

Il contribuente dovrà conservare la documentazione che attesta il rilascio del visto di conformità e i documenti che giustificano le spese e le attestazioni che danno diritto alla detrazione.

Al contrario, sarà necessaria l’apposizione del visto di conformità sull’intera dichiarazione dei redditi nei casi normativamente previsti dalla legge (ad esempio per i contribuenti che utilizzano in compensazione i crediti per importi superiori a 5.000 euro annui). In tal caso il visto di conformità sull’intera dichiarazione è assorbente del visto da effettuare solo sulla documentazione relativa alla detrazione fiscale.

 


Referenti

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