Decreto Agosto - Conversione in legge: disposizioni fiscali

Importanti novità fiscali introdotte in sede di conversione in legge tra cui alcune riferite al Superbonus 110%.

Suggerimento n. 805/109 del 21 ottobre 2020


La legge 13 ottobre 2020, n.126 di conversione, con modificazioni, del D.L. 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. “Decreto Agosto”), pubblicata sul S.O. n. 37 alla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 13 ottobre 2020, introduce alcune novità di carattere fiscale di particolare interesse che si riassumono di seguito e che sono riepilogate nel Dossier Ance qui in allegato.

 

SUPERBONUS 110%

In fase di conversione in legge sono state introdotte le seguenti modifiche in tema di Superbonus al 110%:
1) Definizione di “accesso autonomo” per edifici unifamiliari e plurifamiliari
  Con riferimento agli edifici unifamiliari e plurifamiliari, è chiarito che per “accesso autonomo dall’esterno” si intende “un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone di ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprietà non esclusiva”.
  Tale indicazione normativa era già stata anticipata da alcune risposte ad interrogazioni parlamentari in tal senso (vedi ns. Suggerimento n. 739/101 del 2 ottobre 2020).
   
2) Comuni colpiti da eventi sismici
  Per i Comuni colpiti da eventi sismici la detrazione del 110% delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica compete per l’importo eccedente il contributo riconosciuto per la ricostruzione.
   
3) Dimore storiche accatastate in A/9
  Resta confermata la modifica, già prevista nel testo iniziale del Decreto Agosto, volta ad estendere il Superbonus alle dimore storiche accatastate in categoria A9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici) a condizione che siano aperte al pubblico.

 

RATEIZZAZIONE VERSAMENTI SOSPESI

I versamenti sospesi dai Decreti “Cura Italia” e “Liquidità” la cui scadenza era già stata prorogata al 16 settembre 2020, possono essere ulteriormente dilazionati:

  • per il primo 50% delle somme già sospese, senza sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o, mediante rateizzazione, con un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020;
  • per il restante 50% delle somme dovute, senza sanzioni ed interessi, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.

Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

 

RIVALUTAZIONE DEI BENI DI IMPRESA E DELLE PARTECIPAZIONI

Confermata la rivalutazione dei beni di impresa (ad esclusione degli immobili merce) e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019 a favore delle società di capitali e agli enti commerciali che non adottano i principi contabili internazionali.

Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato in tutto o in parte mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell’Irap e di eventuali addizionali, pari al 10%.

Il maggior valore attribuito ai beni ed alle partecipazioni può essere riconosciuto a decorrere dall’esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita mediante il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap nella misura del 3% per i beni ammortizzabili e non ammortizzabili, in tre rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi.

La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio dell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (bilancio 2020), può essere effettuata distintamente per ciascun bene (e non per categorie omogenee) e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.

In sede di conversione è stato precisato che le imprese che hanno l’esercizio non coincidente con l’anno solare possono eseguire la rivalutazione nel bilancio o rendiconto relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2019 se approvato successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione, a condizione che i beni di impresa e le partecipazioni risultino dal bilancio dell’esercizio precedente.

 

FRINGE BENEFIT – VALORE BENI CEDUTI O SERVIZI PRESTATI

Per il solo anno 2020, il limite dei beni ceduti o dei servizi prestati dal datore di lavoro ai lavoratori dipendenti, che non concorre a formare reddito in capo al dipendente, è elevato da euro 258,23 ad euro 516,46.

 

 


Referenti

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