Superbonus 110% - Edificio unifamiliare con accesso indipendente da aree comuni

Chiarito dal MEF, così come auspicato da ANCE, che il Superbonus spetta per gli edifici unifamiliari o per le unità site in edifici plurifamiliari anche se l’accesso autonomo dà su aree, come strade cortili o giardini, che siano comuni o condivise con altre unifamiliari.

Suggerimento n. 739/101 del 2 ottobre 2020


Con risposta a due interrogazioni parlamentari, il Sottosegratario al Ministero dell’Economia e Finanze, Alessio Villarosa, in Commissione Finanze della Camera dei Deputati (5-04686, e 5-04688), ha sciolto un nodo interpretativo relativo all’applicabilità del beneficio per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari site in edifici plurifamiliari.

In particolare, la questione nasce dalla definizione normativa di “edificio unifamiliare” che secondo l’interpretazione della norma fornita dall’Agenzia delle Entrate con circolare ministeriale n. 24/E dell’8 agosto 2020 deve essere inteso come “unità immobiliare di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, con uno o più accessi autonomi dall’esterno”.

Nella sopra citata circolare, infatti, l’Agenzia ha chiarito che l’unità immobiliare è “funzionalmente indipendente” in presenza di impianti per l’acqua, per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento di proprietà esclusiva, mentre è dotata di “accesso autonomo” dall’esterno se dispone di un accesso, non comune con altre unità immobiliari, chiuso da un cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o giardino di proprietà esclusiva. Quest’ultima definizione ha creato dubbi in merito all’applicabilità dell’agevolazione per i casi di accessi indipendenti su un’area comune.

Sul punto è intervenuto il MEF che, come auspicato da ANCE ed anticipando l’emissione di un apposito documento di prassi sul tema, ha precisato che è da considerarsi “autonomo” anche “l'accesso indipendente non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d'ingresso, che consenta l'accesso da aree (quali strada, cortile o giardino) comuni e condivise con altri edifici unifamiliari, non essendo rilevante che il suddetto accesso avvenga attraverso un'area di proprietà esclusiva del possessore dell'unità immobiliare oggetto degli interventi agevolabili».

Inoltre, l’Amministrazione finanziaria ha precisato che, in relazione all’ “accesso da strada”, né la norma, né la Circolare 24/E/2020 prevedono limitazioni per quel che riguarda la proprietà pubblica o privata della stessa, con la conseguenza che “si può ritenere autonomo anche l'accesso da una strada privata e/o in multiproprietà”.

 


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