Credito di imposta negozi e botteghe e per canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo - Cessione del credito

Approvato il modello che i beneficiari del credito d’imposta per botteghe e negozi e del credito per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda dovranno utilizzare per comunicare, a partire dal prossimo 13 luglio e fino al 31 dicembre 2021, l’opzione della cessione del credito.

Suggerimento n. 540/80 dell'8 luglio 2020


Con Provvedimento n. 250739 del 1° luglio 2020 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate è stato approvato il modello, con le relative istruzioni, che i beneficiari del credito di imposta per negozi e botteghe (introdotto dal c.d. Decreto “Cura Italia”) e del credito di imposta per canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo (introdotto con il c.d. “Decreto Rilancio” in corso di conversione in legge) dovranno utilizzare per comunicare, in via telematica, a partire dal prossimo 13 luglio e fino al 31 dicembre l’intenzione di optare per la cessione del credito.

I beneficiari dei suddetti crediti d’imposta possono optare, in luogo dell’utilizzo in compensazione tramite F24, per la cessione, anche parziale, dei crediti stessi ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Al riguardo il Provvedimento dell’Agenzia definisce il modello da utilizzare per la comunicazione relativa all’opzione per la cessione del credito e chiarisce che dovrà contenere, a pena di inammissibilità, i seguenti dati:

  • il codice fiscale del soggetto cedente che ha maturato il credito d’imposta;
  • la tipologia del credito d’imposta ceduto e – per il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda – il tipo di contratto a cui si riferisce;
  • l’ammontare del credito d’imposta maturato e – per il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda - i mesi a cui si riferisce;
  • l’importo del credito d’imposta ceduto;
  • gli estremi di registrazione del contratto in relazione al quale è maturato il credito d’imposta;
  • il codice fiscale del cessionario o dei cessionari, specificando l’importo del credito ceduto a ciascuno di essi;
  • la data in cui è avvenuta la cessione del credito.

 

I cessionari dovranno a propria volta comunicare l’accettazione, tramite la propria area autenticata all’interno del sito dell’Agenzia delle Entrate e potranno utilizzare il credito di imposta, dal giorno lavorativo successivo alla comunicazione della cessione, in compensazione tramite F24 o cederlo a loro volta ad altri soggetti entro il 31 dicembre dell’anno in cui è stata comunicata la cessione.

Oltre questo termine, la quota non compensata non potrà essere utilizzata negli anni successivi, né essere richiesta a rimborso o ulteriormente ceduta.

Restano in ogni caso fermi i poteri dell’Amministrazione finanziaria relativi al controllo della spettanza dei crediti medesimi e all’accertamento e irrogazione delle sanzioni nei confronti dei beneficiari originari che hanno comunicato la cessione.

In particolare, l’Agenzia delle Entrate verificherà:

  • in capo al beneficiario originario, l’esistenza dei presupposti, delle condizioni previste dalla legge per fruire dell’agevolazione, la corretta determinazione dell’ammontare del credito ed il suo esatto utilizzo; nel caso in cui venga riscontrata la mancata sussistenza dei requisiti si procederà al recupero del credito nei confronti del beneficiario originario;
  • in capo ai cessionari, l’utilizzo del credito in modo irregolare o in misura maggiore rispetto all’ammontare ricevuto in sede di cessione.

 

Si ricorda inoltre che, in seguito all’emergenza epidemiologica, oltre alla cessione dei sopra citati crediti, è prevista la cessione, anche parziale, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari, dei seguenti crediti (vedi ns. Suggerimento n. 426/63 del 26 maggio 2020):

  • credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all’art.120 del DL 34/2020 in corso di conversione in legge;
  • credito d’imposta per sanificazione degli ambienti di lavoro di cui all’art.125 del DL 34/2020 in corso di conversione in legge.

 

Con successivi Provvedimenti saranno definite le modalità per la comunicazione delle cessioni dei suddetti crediti di imposta.

 

 


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