Credito d’imposta 4.0: nuovo modello di comunicazione
È stato pubblicato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy il Decreto direttoriale che disciplina il processo di prenotazione del credito di imposta per gli investimenti in beni materiali 4.0.
Suggerimento n. 269/42 del 21 maggio 2025
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha emanato il Decreto direttoriale 15 maggio 2025 che disciplina il meccanismo di prenotazione e le modalità di invio delle comunicazioni per l'accesso al credito d'imposta per investimenti in beni strumentali materiali 4.0 effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025, ovvero fino al 30 giugno 2026 a condizione che entro il 31 dicembre 2025 sia stato versato un acconto pari ad almeno il 20% dell’investimento, nel limite massimo delle risorse stanziate pari a 2,2 miliardi di euro previsto dalla legge di Bilancio 2025 (v. Suggerimento n. 36/6 del 14 gennaio 2025).
Per gli investimenti completati nel 2024 e per gli investimenti completati nel 2025 e per i quali al 31 dicembre 2024 risulta verificata l’accettazione dell’ordine da parte del venditore con il relativo pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, tale limite non opera e continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto direttoriale 24 aprile 2024.
Il decreto approva il nuovo modello per la comunicazione dei dati relativi agli investimenti, mentre un successivo decreto definirà i termini a partire dai quali il modello entra in vigore e sarà disponibile per l’invio telematico, che avverrà tramite i servizi informatici del Gestore dei servizi energetici (GSE).
La procedura di prenotazione richiede l’invio di tre diverse comunicazioni:
- comunicazione preventiva: le imprese dovranno innanzitutto inviare una comunicazione in via preventiva (e comunque entro il 31 gennaio 2026) con l’indicazione dell’ammontare complessivo degli investimenti in beni materiali 4.0 (di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016) che si intendono effettuare e del relativo credito d’imposta prenotato. L'ordine cronologico di invio determina la priorità nella prenotazione delle risorse;
- conferma dell'acconto: entro 30 giorni dall'invio della comunicazione preventiva, l'impresa deve inviare una seconda comunicazione attestante il pagamento di almeno il 20% del costo dell’investimento.;
- comunicazione di completamento: al termine degli investimenti, l'impresa dovrà trasmettere una comunicazione di completamento entro il 31 gennaio 2026 per gli investimenti ultimati entro il 31 dicembre 2025 ed entro il 31 luglio 2026 per gli investimenti completati entro il 30 giugno 2026.
In caso di esaurimento delle risorse, le comunicazioni saranno comunque acquisite e le imprese potranno accedere al beneficio in caso di nuova disponibilità di fondi, sempre rispettano l'ordine cronologico di invio delle comunicazioni preventive.
Il Ministero invia, entro il quinto giorno lavorativo di ciascun mese, l'elenco delle imprese relativo al mese precedente, secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle comunicazioni preventive, con l’ammontare del relativo credito d’imposta utilizzabile in compensazione, sulla base delle sole comunicazioni di completamento. Il credito d'imposta sarà utilizzabile in compensazione a partire dal decimo giorno del mese successivo a quello della trasmissione dei dati dal Ministero all'Agenzia delle Entrate.
Per le imprese che al 15 maggio 2025 hanno già comunicato investimenti, sia in via preventiva e sia di completamento (tramite il modello previsto dal decreto del 24 aprile 2024) con data di ultimazione successiva al 31 dicembre 2024, il decreto prevede una procedura specifica:
- ai fini della prenotazione delle risorse, rileva l’ordine cronologico di invio della comunicazione preventiva già trasmessa, a condizione che, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del nuovo modello di comunicazione (da definirsi con successivo Decreto direttoriale), le imprese trasmettano il nuovo modello di comunicazione in via preventiva (per chi, al 15 maggio, ha trasmesso il modello previsto dal decreto del 24 aprile 2024 in via preventiva), ovvero di completamento con indicazione della data di versamento e l’importo dell’ultimo acconto per raggiungere almeno il 20% delle spese ammissibili (per chi, al 15 maggio, ha trasmesso il modello di completamento previsto dal decreto del 24 aprile 2024);
- comunicazioni successive: le imprese che trasmettono il nuovo modello di comunicazione in via preventiva devono adempiere agli obblighi di conferma dell’acconto (entro 30 giorni dalla comunicazione preventiva) e di completamento degli investimenti entro i tempi previsti.
Le imprese che non si adeguano entro il termine di 30 giorni devono ripresentare il modello di comunicazione secondo le nuove disposizioni, perdendo dunque la priorità relativa alla comunicazione preventiva trasmessa secondo le disposizioni previste dal decreto del 24 aprile 2024.