COVID-19 e salute e sicurezza sul lavoro: nuove disposizioni per le strutture sanitarie - Cessazione obbligo vaccinale

Il nuovo Governo interviene sulle disposizioni anti COVID-19 approvando due provvedimenti che interessano i lavoratori, anche esterni, delle strutture sanitarie, residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie.

Suggerimento n. 649/126 del 3 novembre 2022


È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 255 del 31 ottobre 2022, il decreto legge 31 ottobre 2022, n. 162, recante “Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali”, entrato in vigore il 31 ottobre u.s..

L'obbligo di vaccinazione che costituiva requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento dell'attività lavorativa fino al 31 dicembre 2022 è scaduto al 1° novembre 2022.

Non è più richiesto l'obbligo di vaccinazione in capo ai seguenti soggetti:

  • gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario;
  • tutti i soggetti, anche esterni, che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività nelle strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie incluse le strutture semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilità (ad esempio i lavoratori edili che svolgono la propria attività lavorativa all’interno di tali strutture);
  •  tutto il personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività nelle strutture di cui all'art. 8ter del D. Lgs. 502 del 30 dicembre 1992.

I responsabili delle strutture dovranno tenerne conto nell'aggiornamento e nella modifica delle misure del protocollo aziendale anticontagio.

Inoltre, con Ordinanza del 31 ottobre 2022 il Ministero della Salute ha prorogato fino al 31 dicembre 2022 l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie da parte dei lavoratori, degli utenti e dei visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali (compresi le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative etc.).

Importante per i responsabili delle strutture il coordinamento con i servizi di prevenzione e protezione per il rispetto del protocollo e la verifica di tale obbligo.

Nulla cambia per tutti gli altri luoghi di lavoro e per i cantieri, per i quali ad oggi valgono l'interpretazione e il suggerimento di mantenere in atto il protocollo anticontagio, alleggerendolo e attualizzando le singole disposizioni in esso contenute (v. nostro Suggerimento n. 476 del 14 luglio 2022).


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