COVID-19, aspetti di salute e sicurezza sul lavoro: nuove procedure per la gestione dei contatti stretti

Il Decreto Legge n. 229/2021 del Governo per il contrasto a COVID-19 contiene nuove disposizioni che interessano aziende e cittadini.

Suggerimento n. 6/3 del 3 gennaio 2022


Con riferimento alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori in relazione a COVID-19, si conferma ad oggi che l'applicazione del Protocollo condiviso dalle Parti sociali è la condizione per la ripresa/continuazione delle attività delle imprese: il 6 aprile 2021 è stata approvata una versione aggiornata del Protocollo (v. nostro Suggerimento n. 285 del 9 aprile 2021).

Il D.L. n. 229/2021 (G.U. n. 309 del 30/12/2021 - in vigore dal 31/12/2021) contiene nuove disposizioni che interessano comunque sia le aziende che i cittadini:

  • dal 10 gennaio fino alla cessazione dello stato di emergenza è obbligatorio il "Super Green Pass" (che si ottiene come il Green Pass ma non con il "tampone") anche per l'accesso agli alberghi ed ai convegni. E’ utile consultare la “TABELLA DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE SENZA/CON GREEN PASS “BASE”/”RAFFORZATO” per effettuare le opportune verifiche;
  • la misura della "quarantena precauzionale" non si applica a coloro che, nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario (due dosi per tutti i vaccini - una dose "Johnson") o dalla guarigione o successivamente alla somministrazione della dose di richiamo hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19. Tali soggetti hanno comunque l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti positivi al COVID-19. In caso di comparsa dei sintomi hanno l’obbligo di effettuare subito un test antigenico rapido o molecolare e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. Questa misura serve a responsabilizzare le persone che hanno avuto contatti stretti senza estendere in maniera insostenibile i provvedimenti di quarantena, aspetto utile anche nei luoghi di lavoro. Su questi temi, si ribadisce, è importante un coinvolgimento dei medici competenti in quanto aspetti delicati, così come sulle azioni promozionali per la campagna di vaccinazione;

I temi del decreto in parola sono stati ripresi dalla nuova circolare del Ministero della Salute che commenta le modalità attuative della cessazione della quarantena e dell’auto-sorveglianza, con riferimento a:

  • "contatti stretti" - ad esempio per i soggetti che, diversamente da quanto scritto sopra, hanno completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici, fanno una quarantena di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;
  • contatti a "basso rischio" - se hanno indossato sempre le mascherine chirurgiche o FFP2, non è necessaria la quarantena, ma dovranno essere mantenute le comuni precauzioni igienico-sanitarie;

L’isolamento dei soggetti contagiati che abbiano precedentemente ricevuto la dose di richiamo, o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, può essere ridotto da 10 a 7 giorni, purché i medesimi siano sempre stati asintomatici, o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.

Per le definizioni di “contatto stretto” o di “contatto a basso rischio” è possibile fare riferimento alle FAQ ministeriali.

Da ultimo, si ricorda che, come previsto dal D.P.C.M. del 17 dicembre 2021 e da successivi chiarimenti, la certificazione verde COVID-19 può essere revocata nei seguenti casi

  • test molecolare risultato positivo al SARS-CoV-2 di una persona in possesso di Certificazione verde COVID-19, in corso di validità;
  • certificazione rilasciata od ottenuta in maniera fraudolenta;
  • sospensione di una partita di vaccino anti COVID-19 risultata difettosa.

Al verificarsi di uno di questi casi, la Piattaforma nazionale-DGC genera una revoca delle certificazioni verdi COVID-19 rilasciate, inserendo i relativi identificativi univoci nella lista delle certificazioni revocate, che vengono riconosciute come non valide in fase di verifica e comunicate al Gateway europeo affinché siano considerate non valide anche negli altri Stati membri.

La Piattaforma nazionale-DGC invia notifica della revoca all’interessato, attraverso i dati di contatto eventualmente disponibili, eccetto che per le certificazioni rilasciate od ottenute in maniera fraudolenta.

Nel caso di infezione al SARS-CoV-2, la revoca verrà annullata automaticamente a seguito dell'emissione della Certificazione verde COVID-19 di guarigione dalla positività che l'ha generata. In caso di erronea trasmissione del risultato di un tampone molecolare positivo, le strutture sanitarie afferenti ai Servizi sanitari regionali, i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta o i medici USMAF o SASN hanno a disposizione, tramite il Sistema Tessera Sanitaria, una funzione di annullamento della revoca indicandone la motivazione.

Pertanto, essendovi la possibilità nelle imprese da parte dei lavoratori di poter richiedere di consegnare al datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19 (c.d. Green Pass), potendo così essere esonerati per tutta la durata della validità della stessa dai relativi controlli posti in essere dall’impresa (v. nostro Suggerimento n. 727 del 22 novembre 2021), è necessario che il datore di lavoro effettui comunque delle verifiche sulla perdurante validità della certificazione dei lavoratori, mediante la lettura del “QRcode” e la App “VerificaC19”.

 


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