Corretta individuazione del CCNL negli appalti pubblici: comunicato del Presidente dell’ANAC del 10 febbraio 2026

L’ANAC ha fornito alle Stazioni Appaltanti indicazioni operative per la corretta individuazione del CCNL negli atti di gara per l’affidamento dei contratti pubblici.

Suggerimento n.164/33 del 19 marzo 2026


ANAC ha pubblicato il Comunicato del Presidente n. 2 del 10 febbraio 2026 con l’obiettivo di fornire alle Stazioni Appaltanti indicazioni operative per la corretta individuazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) negli atti di gara, ai sensi dell’art. 11, D.lgs. n. 36/2023 e del relativo Allegato I.01.

Il Comunicato rileva anche ai fini della verifica della congruità della manodopera nel settore delle costruzioni.

Nel documento l’Autorità ribadisce l’obbligo per le committenze pubbliche di indicare nei documenti di gara il CCNL strettamente connesso all’attività prevalente dell’appalto, in vigore nella zona di esecuzione e stipulato dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Viene inoltre delineata la procedura per l’eventuale indicazione, da parte dell’operatore economico, a un CCNL differente da quello individuato nel bando, subordinandone l’ammissibilità alla rigorosa dimostrazione dell’equivalenza delle tutele normative ed economiche.

Il Comunicato chiarisce inoltre che, mentre per la generalità dei settori l’Allegato I.01 si limita a dettare i criteri per l’individuazione del CCNL applicabile, per gli appalti del settore edile il margine valutativo della stazione appaltante risulta già conformato dal quadro normativo.

L’art. 3, comma 2, dell’Allegato I.01 individua, infatti, direttamente i contratti collettivi nazionali classificati mediante i codici unici alfanumerici CNEL/INPS F012, F015 e F018 quali contratti di riferimento del comparto.

Ne consegue che, per gli appalti di lavori edili, i CCNL contemplati dall’Allegato I.01 non svolgono una funzione meramente ricognitiva, ma costituiscono i contratti che le stazioni appaltanti sono tenute a indicare nei documenti di gara quali riferimenti del settore.

Tale previsione comporta una perimetrazione diretta da parte del legislatore dei contratti applicabili ed equivalenti, differenziati unicamente in ragione della dimensione o della natura giuridica dell’impresa affidataria (industria, piccola impresa, artigianato, cooperativa), garantendo in tal modo omogeneità di tutele, certezza del diritto nelle procedure di evidenza pubblica e ferma restando la distinta disciplina in tema di equivalenza qualora l’operatore economico indichi un diverso contratto collettivo.

 


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