Coronavirus: premio ai dipendenti - Chiarimenti Agenzia delle Entrate
Il premio è riconosciuto in via automatica dal datore di lavoro a partire dalla retribuzione di aprile e comunque entro le operazioni di conguaglio di fine anno; ai fini del calcolo dei giorni rilevanti per la determinazione dell’importo del bonus non si considerano i giorni di ferie, malattia, assenza per aspettativa: queste le principali precisazioni.
Suggerimento n. 252/46 del 7 aprile 2020
Con Circolare n. 8/E del 3 aprile 2020 l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti, che si riportano di seguito, in merito al riconoscimento del premio pari a 100 euro in favore dei dipendenti che hanno prestato la loro attività presso la sede del datore di lavoro (vedi ns. suggerimento n. 191/34 del 19 marzo 2020), a condizione che abbiano maturato, nel corso del 2019, un reddito complessivo da lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro.
Erogazione del bonus
I datori di lavoro devono riconoscere, in via automatica, l’incentivo a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno. Conseguentemente, il bonus in esame non dovrà essere erogato necessariamente con le competenze del mese di aprile 2020.
Verifica limite di reddito in capo al dipendente
Ai fini della verifica del rispetto del limite di 40 mila euro si deve considerare esclusivamente il reddito di lavoro dipendente assoggettato a tassazione progressiva IRPEF e non anche quello assoggettato a tassazione separata o ad imposta sostitutiva. Qualora il datore di lavoro tenuto all'erogazione del premio non sia lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi per l’anno precedente, il dipendente, al fine di ottenere il premio, dovrà rilasciare al sostituto di imposta una autodichiarazione in cui attesta l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell'anno precedente.
Calcolo dei giorni
Al fine del calcolo complessivo dei giorni rilevanti ai fini della determinazione dell’importo del bonus spettante, rileva il rapporto tra le ore effettive lavorate nel mese e le ore lavorabili come previsto contrattualmente. Inoltre, poiché la finalità della norma è quella di dare ristoro ai dipendenti che hanno continuato a lavorare nel mese di marzo presso la sede del datore di lavoro, non devono considerarsi nel calcolo, né al numeratore né al denominatore, le giornate di ferie o di malattia, né le giornate di assenza per aspettativa /senza corresponsione di assegni. Ai dipendenti che hanno eventualmente cessato il rapporto di lavoro nel mese di marzo, il beneficio compete in proporzione ai giorni di lavoro svolti presso la sede.
E’ precisato altresì che è irrilevante la tipologia di contratto di lavoro, full time o part time, in quanto l’importo del bonus erogabile dovrà essere determinato in ragione del periodo di lavoro durante il quale il dipendente ha prestato effettivamente l’attività lavorativa presso la sede del datore di lavoro.
Il premio è riconosciuto anche ai dipendenti in trasferta presso clienti o in missioni o presso sedi secondarie dell’impresa. Restano, invece, esclusi i dipendenti che hanno prestato la loro attività lavorativa in modalità di lavoro agile (“smart working”).
Recupero del bonus
Al fine di consentire ai sostituti d’imposta di recuperare in compensazione il premio erogato ai dipendenti, con la risoluzione n. 17/E del 31 marzo 2020 è stato istituito il codice tributo “1699” denominato “Recupero da parte dei sostituti d’imposta del premio erogato ai sensi dell’articolo 63 del decreto-legge n. 18 del 2020” da utilizzare nel modello F24 (vedi ns. suggerimento n 241/44 del 2 aprile 2020).
Il recupero in compensazione orizzontale del premio anticipato al dipendente deve avvenire mediante l’utilizzo dei servizi telematici dell’Agenzia e non è soggetto agli altri limiti o vincoli previsti per l’utilizzo in compensazione dei crediti di imposta.