Convertito in Legge il decreto-legge Infrastrutture
Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 166 del 19 luglio 2025, è stata pubblicata la legge n. 105 del 18 luglio 2025, di conversione con modifiche del decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73.
Suggerimento n. 399/24 del 23 luglio 2025
Si fa seguito al ns. Suggerimento n. 290/16 del 28 maggio 2025 per dare conto delle modifiche apportate dalla legge di conversione al D.L. Infrastrutture.
Di seguito, l’illustrazione delle modifiche apportate alle previsioni di interesse per i lavori pubblici.
ART. 1 – DISPOSIZIONI URGENTI PER L’AVVIO DELLE CANTIERIZZAZIONI RELATIVE AL COLLEGAMENTO STABILE TRA LA SICILIA E LA CALABRIA
L’articolo in commento, anzitutto, al co. 1, lett. b), è intervenuto sull’art. 4, co. 3, lett. b-ter), D.L. n. 35/2023, rendendo obbligatoria la costituzione del Collegio consultivo tecnico nell’ambito dei lavori per la realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina. Ciò, al fine di prevenire le controversie e le dispute tecniche di ogni natura o per consentirne la rapida risoluzione nella fase di esecuzione dell’opera. È, altresì, prevista una decurtazione del 50% dei compensi del Collegio, rispetto a quelli determinati, ai sensi dell’art. 1, co. 4, dell’Allegato V.2, D.lgs. 36/2023. Tale disposizione non ha subito modifiche in sede di conversione del decreto de quo.
Inoltre, la successiva lett. b-bis) – introdotta in sede di conversione del decreto – è intervenuta sull’art. 4, D.L. n. 35/2023, prevedendo, al co. 9-sexies, che – ai fini dello svolgimento dei compiti finalizzati alla realizzazione di un collegamento stabile viario e ferroviario e di altri servizi pubblici fra la Sicilia e il continente – la Società Stretto di Messina viene iscritta di diritto nell’elenco delle stazioni appaltanti qualificate previsto dal Codice dei contratti pubblici.
ART. 2 - DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI E DI CONTRATTI DI PROTEZIONE CIVILE
L’art. 2, modificato in sede di conversione, introduce una disciplina dedicata alle procedure di somma urgenza ed una per le procedure di protezione civile.
L’art. 2, co. 1, lett. f) ha altresì previsto un regime transitorio relativo all’utilizzo dei CEL relativi alle prestazioni oggetto di subappalto.
Infine, l’art. 2, co. 1, lett. a-bis), introdotto in sede di conversione, modifica l’art. 57, co. 2, ultimo periodo del Codice dei Contratti Pubblici, che disciplina i criteri ambientali minimi (CAM) nell’ambito dei contratti relativi alle categorie di appalto riferite agli interventi di ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e ricostruzione.
A. PROCEDURE DI SOMMA URGENZA
Art. 140, D.Lgs. n. 36/2023 – Procedure di somma urgenza
In particolare, l’art. 140 è stato modificato e reso disposizione “ad hoc” per le procedure di “somma urgenza”, la cui definizione, precedentemente prevista al co. 6, è stata spostata al co. 1-bis, restando invariata.
Il co. 1-bis dell’art. 140, la cui formulazione testuale è stata meglio chiarita in sede di conversione, stabilisce, infatti, che “Costituisce circostanza di somma urgenza, ai fini del presente articolo, anche il verificarsi degli eventi di cui all’articolo 7 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ovvero la ragionevole previsione dell’imminente verificarsi degli stessi, che richiede l’adozione di misure indilazionabili, nei limiti dello stretto necessario. 1-ter. La circostanza di somma urgenza, ai sensi dei commi 1 e 1-bis, è ritenuta persistente finché non risultino eliminate le situazioni dannose o pericolose per la pubblica o privata incolumità derivanti dall’evento, comunque per un periodo di tempo non superiore a quindici giorni dall’insorgere dell’evento, fatto salvo il maggiore termine stabilito dall’eventuale deliberazione dello stato di emergenza di cui all’articolo 24 del codice della protezione civile, di cui al citato decreto legislativo n. 1 del 2018; in tali circostanze ed entro i medesimi limiti temporali le stazioni appaltanti possono affidare appalti pubblici di lavori, servizi e forniture con le procedure previste dal presente articolo.”
Affidamenti diretti
Con specifico riferimento agli affidamenti diretti di lavori, il comma 1 della previsione, così come modificato alla Camera ai fini di una maggiore chiarezza del testo, chiarisce, in primo luogo, che l’esecuzione immediata sia possibile entro il limite vigente di 500.000 euro o, se superiore, di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità, e comunque nel limite della soglia europea.
Coordinamento normativo
Nel testo dell’art. 140, poi, viene soppresso il co. 8 (il cui contenuto è riprodotto al co. 1) ed eliminate le previsioni specificamente dedicate alla protezione civile, ossia i co. 11 e 12, che confluiscono, con talune modifiche, nel nuovo art. 140-bis.
B. PROCEDURE DI PROTEZIONE CIVILE
Art. 140-bis, D.Lgs. n. 36/2023 – Procedure di protezione civile
Il nuovo articolo è dedicato ai contratti affidati nell’ambito delle emergenze di protezione civile (di cui all’art. 7, co. 1, lett. a), b) e c) del Codice della Protezione Civile).
Per tali contratti, si prevede l’applicazione, oltre alle previsioni della norma in commento, anche dell’art. 140 nonché del nuovo art. 46-bis del Codice della Protezione Civile (v. infra), tenendo conto anche delle diverse tipologie di eventi emergenziali di cui al citato art. 7.
La norma riprende e modifica talune previsioni prima contenute nell’art. 140, che ora dunque rientrano nella disciplina specifica della protezione civile.
Affidamenti diretti
Con specifico riferimento agli affidamenti diretti, la previsione, modificata in sede di conversione, stabilisce che in via eccezionale, nella misura strettamente necessaria, l’affidamento diretto può essere autorizzato anche al di sopra del limite di 500.000 euro di cui all’art. 140, co. 1, primo periodo sopra citato, e della soglia europea di cui al medesimo articolo 140, co. 1, secondo periodo, per un arco temporale limitato, comunque non superiore a trenta giorni, e solo per singole specifiche fattispecie indilazionabili e nei limiti massimi di importo stabiliti nei provvedimenti di cui agli art. 24, co. 1 e 2, e art. 25, co. 1, del Codice della Protezione Civile.
Inoltre, con una previsione parimenti introdotta in sede di conversione, che va incontro alle osservazioni formulate dal sistema associativo, si stabilisce che l’affidamento diretto non è comunque ammesso per appalti di lavori di importo pari o superiore alla soglia europea e per appalti di servizi e forniture di importo pari o superiore al triplo della soglia europea.
In tema di deroghe specifiche in caso di stato di emergenza nazionale, misure specifiche per eventi emergenziali regionali o nazionali e autocertificazione dei requisiti, la legge di conversione non ha apportato modifiche. Si rinvia sul punto al Suggerimento n. 290/16 del 28 maggio 2025 (v. supra).
Art. 46-bis, Codice della Protezione Civile
L’art. 46-bis del Codice della Protezione Civile, introdotto dall’art. 2, D.L. Infrastrutture, non ha subito modifiche in sede di conversione. Si rinvia sul punto al Suggerimento n. 290/16 del 28 maggio 2025 (v. supra).
C. REGIME TRANSITORIO SULL'UTILIZZO DEI CEL RELATIVI ALLE PRESTAZIONI SUBAPPALTATE
Il Decreto correttivo (D.Lgs. n. 209/2024), come noto, è intervenuto sul co. 20 dell’art. 119 e sull’art. 23 dell’Allegato II.12 al Codice dei contratti pubblici, in tema di utilizzo dei lavori subappaltati ai fini SOA. Per effetto di tali modifiche sopra evidenziate, i certificati di esecuzione dei lavori (CEL) relativi alle prestazioni subappaltate possono essere utilizzati per ottenere o rinnovare l’attestazione di qualificazione soltanto da parte dei subappaltatori. L’appaltatore potrà utilizzare gli importi di detti certificati al fine di determinare la cifra d’affari complessiva (art. 23, co. 1, lett. b), Allegato II.12).
La legge di conversione non ha apportato modifiche. Pertanto, si rinvia sul punto al Suggerimento n. 290/16 del 28 maggio 2025 (v. supra).
D. CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER GLI AFFIDAMENTI DI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE
L’art. 2, comma 1, lett. a-bis), introdotto in sede di conversione, stabilisce che i criteri in base ai quali individuare i CAM da applicare agli affidamenti di contratti relativi a interventi di ristrutturazione — inclusi quelli con demolizione e ricostruzione — sono quelli già previsti nei pertinenti criteri ambientali minimi relativi agli interventi edilizi. La normativa attualmente vigente, invece, prevede che tali criteri siano definiti mediante decreti del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (MASE).
Per eventuali dubbi si ricorda che è disponibile lo Sportello CAM-DNSH contattabile all’indirizzo e-mail sportellocam@assimpredilance.it.
ART. 9 - DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI REVISIONE PREZZI
L’art. 9 del provvedimento, intitolato “Disposizioni urgenti in materia di revisione prezzi”, contiene due importanti previsioni per il settore dei lavori pubblici.
Si tratta, in particolare, di misure, frutto di un’intensa azione di sensibilizzazione operata dal sistema associativo, che consentono di risolvere alcune criticità legate al tema della revisione prezzi e all’applicazione del D.L. Aiuti:
- la prima, inserita nel co. 1, parzialmente modificato in sede di conversione, riguarda la disciplina revisionale applicabile ai contratti privi di meccanismi di aggiornamento prezzi (c.d. contratti “esodati”);
- la seconda, introdotta ex novo dalla legge di conversione al co. 1-bis, riguarda l’applicazione in diminuzione dell’aggiornamento dei prezzi, di cui all’art. 26, co. 6-bis del D.L. Aiuti.
Disciplina revisionale per i contratti c.d. “esodati”
Il co. 1 dell’art. 9 prevede che, ai contratti di lavori affidati sulla base di documenti iniziali di gara contenenti il richiamo all’art. 29, co. 1, lett. a), D.L. n. 4/2022 (c.d. D.L. Sostegni-ter), che non rientrino in alcuna delle fattispecie previste dall’articolo 26, D.L. n. 50/2022, ai fini della revisione prezzi, si applicano – in deroga a quanto previsto dall’articolo 29, co. 1, lett. b), nonché a quanto stabilito nelle clausole contrattuali e nei documenti di gara – le disposizioni dell’art. 60 del nuovo Codice dei contratti che, come noto, contiene la nuova disciplina sulla revisione prezzi.
Rispetto alla formulazione originaria, il comma ha subito una parziale modifica in sede di conversione.
Infatti, mentre in precedenza il comma faceva riferimento ai contratti “che non abbiano avuto accesso ai Fondi di cui all’articolo 26, comma 4, lettere a) e b), comma 6-quater e comma 7 del D.L. n. 50/2022”, ora si fa riferimento ai contratti “che non rientrino in alcuna delle fattispecie previste dall’articolo 26 del D.L. n. 50/2022”.
È rimasta, invece, invariata, la seconda parte del co. 1 che, al fine di poter applicare la disciplina revisionale dell’art. 60, stabilisce che – ferma la necessità di garantire la copertura delle voci per imprevisti di cui all’art. 5, co. 1, lett. e), Allegato I.7 – debbono essere rispettate, contemporaneamente, due condizioni:
- coerenza degli accantonamenti per imprevisti con la soglia indicata dall’art. 5, co. 2, Allegato I.7 (che la fissa tra il 5% e il 10% dell’importo dei lavori);
- disponibilità del 50% delle risorse accantonate per imprevisti – fatte salve le somme relative a impegni contrattuali già assunti – e delle eventuali ulteriori somme stanziate annualmente per lo stesso intervento, che devono essere iscritte tra le somme a disposizione della stazione appaltante secondo quanto stabilito dall’art. 5, co. 1, lett. e), punto 6), Allegato I.7, che riguarda specificamente gli accantonamenti per la revisione prezzi ex art. 60.
Con riferimento alla condizione menzionata al secondo punto, va osservato che, poiché solo per i bandi di gara successivi all’acquisizione di efficacia del nuovo Codice, avvenuta il 1° luglio 2023, è ipotizzabile la presenza di tale tipo di accantonamento, il riferimento sembrerebbe più verosimilmente riferibile agli accantonamenti che, comunque, anche secondo la normativa previgente, andavano iscritti nel quadro economico per gli importi compensativi/revisionali.
Al riguardo, si ricorda, infatti, che, anche sotto la vigenza del precedente Codice (D.Lgs. n. 50/2016), in via transitoria, continuavano ad applicarsi le disposizioni del D.P.R. n. 207/2010 in tema di progettazione, tra le quali vi era l’art. 16, co. 1, lett. b), n. 6, che disponeva l’iscrizione nel quadro economico di tali accantonamenti.
Applicazione in diminuzione delle previsioni dell’art. 26, co. 6-bis, D.L. Aiuti
In sede di conversione, è stato aggiunto all’art. 9 un nuovo co. 1-bis, che contiene una precisazione di estrema rilevanza in merito all’applicazione dell’art. 26, co. 6-bis del DL Aiuti.
Viene, infatti, chiarito che, la possibilità di procedere all’applicazione del prezzario aggiornato anche in diminuzione, inserita dalla Legge di Bilancio 2025, va limitata alle sole lavorazioni eseguite o contabilizzate nell’anno 2025.