È in vigore il nuovo Decreto-legge Infrastrutture
È stato pubblicato Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 116 del 21 maggio 2025, il decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73, recante “Misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l’ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l’attuazione di indifferibili adempimenti connessi al piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all’Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti”.
Suggerimento n. 290/16 del 28 maggio 2025
Il D.L. Infrastrutture è entrato in vigore il giorno stesso della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Di seguito, l’illustrazione delle previsioni di interesse per i lavori pubblici.
ART. 1 – DISPOSIZIONI URGENTI PER L’AVVIO DELLE CANTIERIZZAZIONI RELATIVE AL COLLEGAMENTO STABILE TRA LA SICILIA E LA CALABRIA
Per quanto di interesse, il co. 2 della previsione intervenendo sull’art. 4, co. 3, lett. b-ter), D.L. n. 36/2023, mira a rendere obbligatoria la costituzione del Collegio consultivo tecnico nell’ambito dei lavori per la realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina. Ciò al fine di prevenire le controversie e le dispute tecniche di ogni natura o per consentirne la rapida risoluzione nella fase di esecuzione dell’opera. È, altresì, prevista una decurtazione del 50% dei compensi del Collegio, rispetto a quelli determinati ai sensi dell’art. 1, co. 4, Allegato V.2, D.Lgs. n. 36/2023.
ART. 2 - DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI E DI CONTRATTI DI PROTEZIONE CIVILE
L’art. 2 introduce una disciplina dedicata alle procedure di somma urgenza ed una per le procedure di protezione civile.
L’art. 2, co. 1, lett. f) introduce anche un regime transitorio relativo all’utilizzo dei CEL relativi alle prestazioni oggetto di subappalto.
A. PROCEDURE DI SOMMA URGENZA
Art. 140, D.Lgs. n. 36/2023 – Procedure di somma urgenza
In particolare, l’art. 140 viene modificato e reso disposizione “ad hoc” per le procedure di “somma urgenza”, la cui definizione, precedentemente prevista al co. 6, viene spostata al co. 1-bis, restando invariata.
Il co. 1-bis, inserito dal D.L. in commento, stabilisce, infatti, che costituisce circostanza di somma urgenza anche il verificarsi degli eventi di cui all’art. 7 del Codice della Protezione Civile, ovvero la ragionevole previsione dell’imminente verificarsi degli stessi, che richiede l’adozione di misure indilazionabili, nei limiti dello stretto necessario. La circostanza di somma urgenza, in tali casi, è ritenuta persistente finché non risultino eliminate le situazioni dannose o pericolose per la pubblica o privata incolumità derivanti dall’evento, e comunque per un termine non superiore a quindici giorni dall’insorgere dell’evento, oppure entro il termine stabilito dalla eventuale declaratoria dello stato di emergenza di cui all’art. 24 del Codice di cui al D.Lgs. n. 1/2018; in tali circostanze ed entro i medesimi limiti temporali le stazioni appaltanti possono affidare appalti pubblici di lavori, servizi e forniture con le procedure previste dall’art. 140.
Affidamenti diretti
Con specifico riferimento agli affidamenti diretti, nel co. 8 viene eliminata la previsione che, in via eccezionale e nella misura strettamente necessaria, prevedeva la possibilità di autorizzare l’affidamento diretto anche al di sopra dei limiti generali previsti dall’art. 140, co. 1 (per i lavori, 500.000 euro), per un periodo limitato (massimo trenta giorni) e per specifiche fattispecie indilazionabili, nei limiti di importo stabiliti dai provvedimenti relativi allo stato di emergenza nazionale (co. 2, art. 24 del Codice della Protezione Civile, che prevede lo stanziamento di risorse finanziarie, individuate con delibera del CDM, per la realizzazione degli interventi urgenti di cui al successivo art. 25, lett. a), b), c) e d)).
Per effetto della soppressione, resta in vigore solo la previsione secondo cui l’affidamento diretto, per i motivi di cui alla norma in esame, non è comunque ammesso per appalti di lavori di importo pari o superiore alla soglia europea e per appalti di servizi e forniture di importo pari o superiore al triplo della soglia europea.
Coordinamento normativo
Nel testo dell’art. 140, poi, vengono eliminate le previsioni specificamente dedicate alla protezione civile, ossia i co. 11 e 12, che confluiscono, con talune modifiche, nel nuovo art. 140-bis.
B. PROCEDURE DI PROTEZIONE CIVILE
Art. 140-bis, D.Lgs. n. 36/2023 – Procedure di protezione civile
Il nuovo articolo è dedicato ai contratti affidati nell’ambito delle emergenze di protezione civile (di cui all’art. 7, co. 1, lett. a), b) e c) del Codice della Protezione Civile).
Per tali contratti, si prevede l’applicazione, oltre alle previsioni della norma in commento, anche dell’art. 140 nonché del nuovo art. 46-bis del Codice della Protezione Civile (v. infra), tenendo conto anche delle diverse tipologie di eventi emergenziali di cui al citato art. 7.
La norma riprende e modifica talune previsioni prima contenute nell’art. 140, che ora dunque rientrano nella disciplina specifica della protezione civile.
Affidamenti diretti
Con specifico riferimento agli affidamenti diretti, al co. 2 della previsione si stabilisce che, in via eccezionale, nella misura strettamente necessaria, l’affidamento diretto può essere autorizzato anche al di sopra dei limiti di cui all’art. 140, co. 1 (per i lavori, 500.000 euro), per un arco temporale limitato, comunque non superiore a trenta giorni e solo per singole specifiche fattispecie indilazionabili e nei limiti massimi di importo stabiliti nei provvedimenti di cui all’art. 24, co. 2, del Codice della Protezione Civile.
La disposizione riprende parzialmente quanto previsto dal vecchio co. 8 dell’art. 140, in quanto non viene riprodotta la previsione che imponeva il rispetto, quale tetto massimo per gli affidamenti diretti di lavori, della soglia europea, e per servizi e forniture, del triplo della soglia europea (previsione rimasta nell’art. 140).
La formulazione della previsione apre a due possibili orientamenti:
- potrebbe ritenersi che, in casi eccezionali, gli affidamenti diretti siano ammissibili anche oltre le soglie europee, in presenza delle condizioni sopra descritte, poiché il nuovo testo non richiama espressamente tali limiti;
- secondo una lettura più sistematica ed orientata ai principi comunitari, i limiti delle soglie UE resterebbero comunque applicabili. Tale conclusione si fonda su due elementi, ossia sul rinvio espresso alla disciplina dell’art. 140, contenuta all’interno dello stesso art. 140-bis, che continua a contenere detti limiti di soglia (vedi co. 8) e sul principio per cui le deroghe previste dalla normativa emergenziale e dalle ordinanze commissariali del Codice di Protezione Civile non possono mai violare i principi fondamentali del diritto europeo, come trasparenza, concorrenza e proporzionalità. Proprio in attuazione di tali principi, le direttive UE, in casi di eccezionali ed urgenti, consentono il ricorso alla procedura negoziata senza bando, e giammai legittimano l’utilizzo dello strumento dell’affidamento diretto.
Deroghe specifiche in caso di stato di emergenza nazionale
Il co. 3 dell’art. 140-bis riprende la previsione del previgente co. 11 dell’art. 140 con alcune integrazioni.
Si prevede che, in caso di dichiarazione di stato di emergenza di rilievo nazionale, e ferma restando la possibilità di prevedere ulteriori misure derogatorie con le ordinanze di protezione civile, di cui all’art. 25, D.Lgs. n. 1/2018, la possibilità di affidare appalti pubblici in deroga a diverse disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici, tra cui:
- art. 14, co. 12, lett. a), per consentire l’autonoma determinazione del valore stimato degli appalti per l’acquisizione di beni e servizi omogenei e analoghi, caratterizzati da regolarità, da rinnovare periodicamente entro il periodo emergenziale;
- art. 15, co. 2, primo periodo, relativamente alla necessaria individuazione del RUP tra i dipendenti della stazione appaltante o dell’ente concedente, per consentire alle stazioni appaltanti, ove strettamente necessario, di individuare il RUP tra soggetti idonei anche estranei alle stazioni appaltanti medesime, purché dipendenti di ruolo di altri soggetti o enti pubblici;
- art. 37, relativamente alla necessaria previa programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi, per consentire alle stazioni appaltanti di affidare l’appalto anche in assenza della previa programmazione del relativo intervento;
- art. 49, per consentire alle stazioni appaltanti la semplificazione della procedura di affidamento e l’adeguamento della sua tempistica alle esigenze del contesto emergenziale, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico e del diritto dell’Unione europea;
- art. 54, per consentire l’esclusione automatica delle offerte anomale anche nei casi in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, per semplificare e velocizzare le relative procedure (la previsione è di nuova introduzione rispetto a quanto prevedeva l’abrogato co. 11 dell’art. 140);
- art. 90, fermo restando il rispetto del termine massimo di cui all’art. 55, par. 2, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, e art. 111, co. 3, limitatamente alle tempistiche e alle modalità delle comunicazioni ivi previste, per consentire alle stazioni appaltanti la semplificazione della procedura di affidamento e l’adeguamento della sua tempistica alle esigenze del contesto emergenziale (la previsione è di nuova introduzione rispetto a quanto prevedeva l’abrogato co. 11 dell’art. 140);
- art. 108, co. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, per consentire l’utilizzo generalizzato del criterio del minor prezzo.
Misure specifiche per eventi emergenziali regionali o nazionali
Il co. 4, riproponendo il vecchio co. 1 dell’art. 140, per gli eventi emergenziali regionali o nazionali (o nella ragionevole previsione degli stessi) per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza regionale o nazionale, o nella ragionevole previsione del loro imminente verificarsi ed anche in assenza della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale, prevede:
- il raddoppio degli importi per gli affidamenti diretti (art. 50, co. 1) nei limiti delle soglie comunitarie per specifici contratti (lavori, servizi e forniture legate all’emergenza);
- l’estensione del termine per la perizia giustificativa delle prestazioni, redatta dal RUP o da un tecnico dell’amministrazione, a trenta giorni (rispetto ai dieci giorni previsti in generale per la somma urgenza);
- l’identificazione del soggetto attuatore (ove nominato) come amministrazione competente per l’affidamento e l’esecuzione.
Autocertificazione dei requisiti
Il co. 7 prevede l’applicazione dell’art. 140, co. 7, relativo all’autocertificazione dei requisiti di partecipazione nel caso di procedure di somma urgenza ed all’effettuazione di controlli successivi da parte delle stazioni appaltanti, e ai controlli successivi, anche quando si utilizzano le procedure negoziate senza bando per emergenze di protezione civile (art. 76, co. 2, lett. c).
Art. 46-bis, Codice della protezione civile
L’art. 2, D.L. Infrastrutture ha altresì introdotto, nel Codice della Protezione Civile, l’art. 46-bis.
La previsione stabilisce che, fermo restando quanto previsto dall’art. 140-bis, ai contratti affidati nell’ambito delle emergenze di protezione civile di livello locale regionale e nazionale, si applicano le seguenti previsioni:
- verifiche antimafia semplificate: le verifiche antimafia si svolgono mediante il rilascio di informativa liberatoria provvisoria, che consentire la stipula dei contratti e subcontratti sotto condizione risolutiva;
- ricorso a centrali di committenza per strutture temporanee: in caso di eventi emergenziali di livello regionale o nazionale, al fine di garantire la tempestiva realizzazione di strutture temporanee di emergenza per far fronte a esigenze abitative, didattiche, civili, commerciali, produttive, socio-culturali o di culto, in assenza di idonei strumenti contrattuali vigenti, si consente ai soggetti attuatori di avvalersi della società Consip S.p.a. ovvero di altre centrali di committenza, per procedere all’affidamento dell’appalto integrato dei lavori e della relativa progettazione a operatori economici in possesso delle necessarie qualificazioni, individuati mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi dell’art. 76 del medesimo codice.
C. REGIME TRANSITORIO SULL’UTILIZZO DEI CEL RELATIVI ALLE PRESTAZIONI SUBAPPALTATE.
Il Decreto correttivo (D.Lgs. n. 209/2024) è intervenuto sul co. 20 dell’art. 119 e sull’art. 23 dell’Allegato II.12 al Codice dei contratti pubblici, in tema di utilizzo dei lavori subappaltati ai fini SOA.
In particolare, per effetto delle modifiche sopra evidenziate, i certificati di esecuzione dei lavori (CEL) relativi alle prestazioni subappaltate possono essere utilizzati per ottenere o rinnovare l’attestazione di qualificazione soltanto da parte dei subappaltatori. L’appaltatore potrà utilizzare gli importi di detti certificati al fine di determinare la cifra d’affari complessiva (art. 23, co. 1, lett. b), Allegato II.12).
Rispetto a tale innovazione, che senza dubbio genera alcuni dubbi di compatibilità sia con le direttive comunitarie sia con il dettato costituzionale sia in sede comunitaria, il Decreto correttivo non aveva previsto alcuna disciplina transitoria per regolare gli effetti sui contratti in corso.
Ora, l’art. 2, co. 1, lett. f) del D.L. Infrastrutture è intervenuto quantomeno a colmare tale lacuna, introducendo, all’art. 225-bis, D.Lgs. n. 36/2023, il co. 3-bis il quale chiarisce che le regole preesistenti sulla qualificazione attraverso i lavori subappaltati – che consentivano all’appaltatore di utilizzare i CEL relativi a tali prestazioni, ai fini SOA – continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso.
Per procedimenti in corso, chiarisce espressamene la norma, si intendono le procedure e i contratti i cui bandi o avvisi siano stati pubblicati prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 209/2024, ossia prima del 31 dicembre 2024, ovvero in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla medesima data, siano già stati inviati gli avvisi a presentare offerte.
Conseguentemente, le regole introdotte dal Decreto correttivo che limitano al solo subappaltatore l’utilizzo dei CEL relativi alle prestazioni subappaltate, si applicano ai contratti le cui procedure siano state avviate a partire dal 31 dicembre 2024.
ART. 9 - DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI REVISIONE PREZZI
L’art. 9 dispone che, ai contratti di lavori affidati sulla base di documenti iniziali di gara contenenti il richiamo all’art. 29, co. 1, lett. a), D.L. Sostegni-ter (D.L. n. 4/2022), che non abbiano avuto accesso ai Fondi di cui all’art. 26, co. 4, lett. a) e b), co. 6-quater e co. 7, D.L. Aiuti (D.L. n. 50/2022), ai fini della revisione prezzi, si applicano, in deroga a quanto previsto dall’art. 29, co. 1, lett. b) del D.L. Sostegni-ter, nonché a quanto stabilito nelle clausole contrattuali e nei documenti di gara, le disposizioni dell’art. 60, D.Lgs. n. 36/2023 che, come noto, contiene la nuova disciplina sulla revisione prezzi.
Al fine di poter applicare tale revisione prezzi “in deroga”, la norma stabilisce che – ferma la necessità di garantire la copertura delle voci per “imprevisti” di cui all’art. 5, co. 1, lett. e), Allegato I.7 al Codice – debbono essere rispettate, contemporaneamente, due condizioni:
- coerenza degli accantonamenti per imprevisti con la soglia indicata dall’art. 5, co. 2, Allegato I.7, che la fissa tra il 5% e il 10% dell’importo dei lavori;
- disponibilità del 50% delle risorse accantonate per imprevisti – fatte salve le somme relative a impegni contrattuali già assunti – e delle eventuali ulteriori somme stanziate annualmente per lo stesso intervento, che devono essere iscritte tra le somme a disposizione della stazione appaltante secondo quanto stabilito dall’art. 5, co. 1, lett. e), punto 6), Allegato I.7, che riguarda specificamente gli accantonamenti per la revisione prezzi ex art. 60.
Si ricorda che i Fondi di cui all’art. 26 richiamati dalla norma sono quelli ai quali le stazioni appaltanti, in caso di mancanza di risorse proprie, potevano fare istanza di accesso per procedere all’aggiornamento dei prezzi imposto dal D.L. Aiuti.
In particolare:
- il Fondo di cui al co. 4, lett. a) ,è il “Fondo per la Prosecuzione Opere Pubbliche”, di cui all’art. 7, co. 1, D.L. n. 76/2020, al quale era possibile accedere per i lavori eseguiti e contabilizzati nel 2022, relativamente agli interventi finanziati dal PNRR o PNC;
- il “Fondo di cui al co. 4, lett. b), è il “Fondo per l’adeguamento dei prezzi”, di cui all’art. 1-septies, co. 8, D.L. n. 73/2021), al quale era possibile accedere per i lavori eseguiti e contabilizzati nel 2022 relativamente alle opere ordinarie;
- il Fondo di cui al co. 6-quater, è il “Fondo per la Prosecuzione Opere Pubbliche” di cui all’art. 7, co. 1, D.L. n. 76/2020, al quale era – ed è ancora – possibile ricorrere per i lavori eseguiti o contabilizzati nel 2023, 2024 e 2025;
- il Fondo di cui al co. 7, è il “Fondo Opere Indifferibili (cd. FOI), al quale era possibile accedere per aggiornare al prezzario infrannuale 2022 il quadro economico degli interventi finanziati con PNRR, PNC e commissariati, prima dell’avvio della gara.
La norma in oggetto presenta, senz’altro, una formulazione complessa, soprattutto a causa dei numerosi rinvii normativi in essa contenuti.
Tuttavia, l’obiettivo perseguito dal legislatore sembrerebbe essere quello, di attribuire la disciplina revisionale di cui all’art. 60, D.Lgs. n. 36/2023, a contratti che non abbiano avuto accesso a nessuno dei Fondi Ministeriali previsti dal D.L. Aiuti per sostenere i costi dell’aggiornamento dei prezzi e che, al contempo, non dispongano di altri strumenti revisionali, contenendo al loro interno il richiamo all’art. 29, co. 1, lett. b), D.L. Sostegni-ter che, come noto, non è mai stato attuato.
Pertanto, sulla base della nuova norma, per i contratti di lavori che si trovino nella condizione sopra descritta, sembrerebbe possibile per le stazioni appaltanti procedere all’applicazione della nuova revisione prezzi di cui all’art. 60 D.Lgs. n. 36/2023. Ciò, sempre che sia possibile coprirne i relativi costi attraverso le risorse iscritte nel quadro economico alla voce “accantonamenti”, e che tali risorse:
- siano state previste in modo coerente con la quantificazione attualmente fissata dall’art. 5, co. 2, dell’Allegato I.7, cioè, tra il 5% e il 10% dei lavori;
- risulti ancora disponibile il 50% di tali accantonamenti, oltre alle eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione annualmente stanziate per l’intervento, che dovranno risultare iscritte nel quadro economico ai sensi dell’art. 5, co. 1, lett. e) punto 6), Allegato I.7, vale a dire come imprevisti da destinare alla revisione prezzi ex art. 60.
Sulla condizione menzionata al punto 2) va osservato che, poiché solo per i bandi di gara successivi all’acquisizione di efficacia del nuovo Codice, avvenuta il 1° luglio 2023, è ipotizzabile la presenza di tale tipo di accantonamento, il riferimento sembrerebbe più verosimilmente riferibile agli accantonamenti che, comunque, anche secondo la normativa previgente, andavano iscritti nel quadro economico per gli importi compensativi/revisionali.
Al riguardo, si ricorda, infatti che, anche sotto la vigenza del precedente D.Lgs. n. 50/2016, in via transitoria, continuavano ad applicarsi le disposizioni del D.P.R. n. 207/2010 in tema di progettazione, tra le quali vi era l’art. 16, co. 1, lett. b), numero 6, che disponeva l’iscrizione nel quadro economico di tali accantonamenti.
ART. 11 – MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI AUTOSTRADALI
Il co. 4 della previsione interviene sulla L. n. 193/2024 (c.d. Legge sulla Concorrenza 2023), inserendo nell’art. 16 il nuovo co. 1-bis.
La disposizione stabilisce che, al fine di consentire il tempestivo avvio delle procedure di affidamento delle concessioni autostradali scadute o in scadenza, fino al 31 dicembre 2026 è consentito l’inserimento di lavori e opere di manutenzione straordinaria nelle procedure di affidamento avviate ai sensi dell’art. 3 (recante “modalità di affidamento delle concessioni autostradali”) prima del completamento della procedura di adozione del Piano degli investimenti autostradali, di cui all’art. 13, co. 1.
I lavori e le opere previsti nelle procedure di affidamento di cui al primo periodo sono inseriti in sede di aggiornamento del Piano.
ART. 15 – INTERVENTI URGENTI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE FUNZIONALI ALLO SVOLGIMENTO DEI XXV GIOCHI OLIMPICI E PARALIMPICI INVERNALI “MILANO CORTINA 2026” E PER LO SVOLGIMENTO DI ALTRI EVENTI SPORTIVI
La previsione apporta modifiche al D.L. n. 16/2020 con rilevanza per la governance commissariale e i contributi statali al settore sportivo relativamente all’evento “Milano-Cortina 2026”.
Per quanto di interesse, viene introdotto il nuovo co. 5-ter. all’art. 3 del D.L. 16/2020, secondo cui, all’Amministratore delegato della Società Milano Cortina, già nominato ai sensi del co. 5, lett. a), numero 2) è attribuito anche il ruolo di commissario straordinario per realizzare gli interventi contenuti nel nuovo Allegato 1-ter (aggiunto dal D.L. in esame).
Il Commissario esercita i poteri speciali previsti dall’art. 4, co. 2 e 3, D.L. n. 32/20019 (c.d. Sblocca Cantieri), già attribuitigli per la realizzazione degli interventi dell’Allegato 1-bis.
Si tratta, com’è noto, dei poteri di deroga mediante ordinanza alle operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di cui agli artt. 30, 34 e 42, D.Lgs. n. 50/2016, nonché delle disposizioni del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al D.Lgs. n. 159/2011, e dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, e delle disposizioni in materia di subappalto.
Gli interventi dell’allegato 1-ter sono i seguenti:
- Veneto – Posa condotte e nuova opera di presa idrica dal fiume Boite;
- Veneto – Realizzazione del nuovo impianto a fune a Cortina d’Ampezzo (BL);
- Lombardia – Realizzazione del parcheggio interrato Mottolino località Bondi;
- Lombardia – Nodo di Castione Andevenno, noto come “svincolo di Sassella”;
- Lombardia – Collegamento dei versanti con realizzazione di parcheggio presso stazione intermedia.