Conversione in legge del Decreto Rilancio - Innovazioni procedimentali

Il Decreto Rilancio, convertito in legge e in vigore dal 18 luglio 2020, contiene alcune innovazioni sui procedimenti.

Importante | Suggerimento n. 582/36 del 27 luglio 2020


Il Decreto Rilancio (DL n. 34/2020), convertito nella legge 17 luglio 2020, n. 77 e vigente dal 18 luglio scorso, quando ne è avvenuta la pubblicazione sul Supplemento ordinario alla GURI n. 180, introduce all’art. 264 alcune semplificazioni per favorire la ripresa sul fronte della gestione dei procedimenti amministrativi, di interesse per l’attività edilizia.

Tali novità (di cui ns. suggerimento 427/30 del 27 maggio 2020) non hanno subito modifiche in sede di conversione.

 

Alcune disposizioni sono temporanee e valgono sino al 31 dicembre 2020:

  • - liberalizzati gli interventi, anche con opere, in ottemperanza alle misure di sicurezza per far fronte all’emergenza da Covid-19, con il possibile mantenimento in essere delle opere, dopo il periodo emergenziale, accertatane la conformità alle vigenti norme urbanistiche ed edilizie;
  • - nelle ipotesi di silenzio assenso tra le Pubbliche Amministrazioni e di conferenza dei servizi semplificata o simultanea, si stabilisce che sia adottato dal responsabile del procedimento un provvedimento espresso entro 30 giorni dal formarsi del silenzio assenso;
  • - limitazioni al potere dell’Amministrazione di agire in autotutela per i provvedimenti adottati in relazione all’emergenza Covid-19, sia d’annullamento d’ufficio, da adottarsi in 3 mesi (anziché 18) e sia di revoca, solo per eccezionali ragioni di interesse pubblico sopravvenute.

 

È introdotta una norma “a regime”:

  • - nell’ambito di verifiche, ispezioni o controlli, la Pubblica Amministrazione non deve richiedere la produzione di informazioni, atti o documenti già in suo possesso o di un’altra Pubblica Amministrazione.

Referenti

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Tags: Edilizia