Decreto Rilancio - Attività edilizia e semplificazioni dei procedimenti
Si rendono note alcune disposizioni introdotte dal Decreto Rilancio in vigore dal 19 maggio inerenti la semplificazione dei procedimenti amministrativi, con particolare riferimento agli interventi edilizi.
Suggerimento n. 427/30 del 27 maggio 2020
Il Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34, noto come Decreto Rilancio, vigente dal 19 maggio scorso, quando ne è avvenuta la pubblicazione sul Supplemento Ordinario n. 21 alla Gazzetta Ufficiale del 19 maggio 2020 n. 128, ha previsto alcune misure urgenti per superare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 in tema di salute, politiche sociali, sostegno al lavoro e all’economia, introducendo anche alcune liberalizzazioni e semplificazioni dei procedimenti amministrativi.
A questo provvedimento è stato già annunciato che seguirà un ulteriore decreto legge sulle semplificazioni amministrative e procedurali per i diversi settori produttivi.
In relazione all’iter di conversione in legge del provvedimento in esame e alla predisposizione del prossimo Decreto semplificazione, ANCE si sta adoperando per ottenere più efficaci disposizioni per il settore.
Dopo alcune misure conservative adottate dal Decreto “Cura Italia”, convertito nella legge 24 aprile 2020, n. 27, tra cui la sospensione dei procedimenti amministrativi e la proroga della validità di certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi in scadenza (di cui al nostro suggerimento n. 359/24 del 5 maggio 2020), con l’approvazione del Decreto Rilancio sono state avviate le azioni che favoriscono la ripresa sul fronte della gestione dei procedimenti amministrativi, di interesse anche per l’attività edilizia.
Tra le misure che il decreto introduce, alcune sono a carattere temporaneo, interessando l’orizzonte temporale sino al 31 dicembre 2020, mentre altre disposizioni, volte alla semplificazione dei procedimenti, tra cui la liberalizzazione di alcune attività edilizie, hanno una valenza permanente.
Segnaliamo le principali misure di interesse.
La Pubblica Amministrazione non deve richiedere documenti già in suo possesso
È disposto, con una previsione purtroppo ricorrente nella legislazione della semplificazione amministrativa, ma raramente effettivamente applicata, che nell’ambito delle verifiche, delle ispezioni e dei controlli comunque denominati sulle attività dei privati, la Pubblica Amministrazione non deve richiedere la produzione di informazioni, atti o documenti già in possesso della stessa o di altra Pubblica Amministrazione.
A rafforzare la posizione del privato, è introdotto il principio secondo cui è nulla ogni sanzione disposta nei confronti dei privati per omessa esibizione di documenti già in possesso dell’Amministrazione procedente o di altra Amministrazione.
Liberalizzazione degli interventi edilizi per far fronte all’emergenza sanitaria
Sino al 31 dicembre 2020, sono liberalizzati gli interventi, anche con opere edilizie, necessari ad assicurare l’ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per far fronte all’emergenza sanitaria da Covid-19, che sono ammessi, salvo il rispetto delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di tutela dal rischio idrogeologico e di tutela dei beni culturali e del paesaggio.
Tali interventi, consistenti in opere contingenti e temporanee, destinate ad essere rimosse con la fine dello stato di emergenza, anche se non rientrano nell’attività di edilizia libera (di cui all’art. 6 del D.P.R. 380/2001), sono realizzati previa comunicazione di avvio dei lavori all’Amministrazione comunale, asseverata da un tecnico in cui si dichiara che sono opere necessarie alle misure di sicurezza per far fronte dell’emergenza sanitaria da Covid-19.
L’eventuale mantenimento in essere delle opere realizzate, anche dopo la fine del periodo emergenziale, è subordinato alla conformità alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia.
Il suddetto mantenimento deve essere specificamente richiesto all’Amministrazione comunale entro il 31 dicembre 2020, e deve essere assentito, previo accertamento della conformità, mediante provvedimento espresso da adottare entro sessanta giorni dalla domanda, con esonero dal contributo di costruzione eventualmente previsto. Ove occorra e ve ne siano i presupposti, è rilasciata l’autorizzazione paesaggistica. Per l'acquisizione di eventuali atti di assenso e autorizzazioni, è indetta una conferenza di servizi semplificata.
Limiti al potere di autotutela della Pubblica Amministrazione
Il decreto legge ha introdotto alcune limitazioni al potere dell’Amministrazione di agire in autotutela per i provvedimenti adottati in relazione all’emergenza Covid-19, in riferimento all’annullamento d’ufficio e alla revoca, valevoli sino al 31 dicembre 2020.
Annullamento d’ufficio
Nello specifico, si prevede che l’annullamento d’ufficio dei provvedimenti adottati in relazione all'emergenza Covid-19 possa essere disposto entro il termine di tre mesi, in deroga al regime ordinario dell’art. 21 nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, che prevede un termine massimo di diciotto mesi dal momento dell'adozione del provvedimento.
La norma specifica che il termine decorre dalla adozione del provvedimento espresso ovvero dalla formazione del silenzio assenso. Resta salva l’annullabilità d’ufficio anche dopo il termine di tre mesi qualora i provvedimenti amministrativi siano stati adottati sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci.
È limitata anche l’adozione di provvedimenti di autotutela nel caso di SCIA.
In particolare, la norma prevede che qualora un’attività relativa all’emergenza Covid-19 sia iniziata sulla base di una SCIA, ex art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, una volta che sia scaduto il termine di sessanta giorni per agire in via inibitoria, l’Amministrazione può agire con i poteri di annullamento di ufficio solo entro tre mesi.
Revoca
Il decreto legge limita, per gli stessi provvedimenti adottati in relazione all’emergenza Covid-19, la possibilità di revoca alla sola ipotesi di “eccezionali ragioni di interesse pubblico sopravvenute”, mentre la revoca è normalmente prevista per “sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario”.
Non solo, quindi, la revoca è limitata esclusivamente all’ipotesi di sopravvenute ragioni di interesse pubblico, ma si deve anche trattare di ragioni “eccezionali”.
Provvedimento conclusivo di conferenze dei servizi e silenzio-assenso
Sino al 31 dicembre 2020, nelle ipotesi di silenzio assenso tra le Pubbliche Amministrazioni e di conferenza dei servizi semplificata o simultanea, si contempla esplicitamente che, dopo la formazione del silenzio endoprocedimentale tra Amministrazioni, è necessario che venga adottato dal responsabile del procedimento un provvedimento conclusivo espresso entro 30 giorni dal formarsi del silenzio-assenso.
Nella prassi, infatti, accade che la formazione del silenzio non definisca il procedimento, ma si attende ugualmente l’assunzione di un atto da parte dell’Amministrazione coinvolta. Il termine previsto nelle conferenze di servizi per l’adozione della decisione è, in via ordinaria, pari a quarantacinque giorni dalla riunione, esteso a novanta giorni in caso di presenza di Amministrazioni per la tutela ambientale–paesaggistica o della salute.