Contributo contrattuale al Fondo Sanedil - Precisazioni
Riepilogo di alcuni aspetti particolari relativi al contributo per il finanziamento del Fondo Sanedil.
Suggerimento n. 802/165 del 20 ottobre 2020
Facciamo seguito al nostro Suggerimento n. 764/2020, per riepilogare di seguito, anche alla luce di recenti comunicazioni diramate da ANCE e dalla CNCE, alcuni importanti aspetti relativi alla contribuzione contrattuale dovuta al Fondo Sanedil (Fondo Sanitario per i lavoratori Edili).
1) | Come noto, per gli operai e gli apprendisti operai edili, in ragione della piena operatività del Fondo Sanedil a partire da ottobre 2020, il contributo per il Fondo Sanedil passa dallo 0,350% allo 0,600% e, contestualmente, il contributo per previdenze sociali dovuto alla Cassa Edile si riduce dal 2,500% al 2,250%. |
Di seguito riportiamo una tabella riepilogativa delle principali differenze tra i due contributi. |
Contributo Cassa Edile 2,250% |
Contributo Sanedil 0,600% |
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Ripartizione |
5/6 a carico del datore lavoro 1/6 a carico del lavoratore |
Interamente a carico del datore lavoro |
Base di calcolo |
Paga base di fatto (minimo + eventuale superminimo) Ex indennità di contingenza Indennità territoriale di settore |
Minimo di paga base Ex indennità di contingenza Indennità territoriale di settore |
Versamento minimo (minimale) |
- - - |
120 ore mensili |
2) | Nelle more dell’iscrizione del Fondo Sanedil all’”Anagrafe dei Fondi sanitari”, per quanto riguarda il regime fiscale, i datori di lavoro devono continuare, fino alla data della suddetta iscrizione, ad includere il contributo Sanedil fra i redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di acconto dell’IRPEF e delle relative addizionali; una volta effettuata l’iscrizione (di cui daremo tempestiva comunicazione), potranno escludere dalle predette imposte i contributi versati prima di tale data, a seguito di conguaglio delle ritenute applicabili a carico dei dipendenti per l’anno precedente, da effettuare entro il 28 febbraio dell’anno successivo. |
Per quanto attiene al regime contributivo, confermiamo che il contributo Sanedil deve essere assoggettato al contributo INPS di solidarietà del 10%, di cui all’articolo 9-bis del D.L. n. 103/1991, indipendentemente dal requisito della suddetta iscrizione (v. nostro Suggerimento n. 172/2019). | |
Quanto sopra indicato circa i regimi fiscali e contributivi applicabili vale anche per gli impiegati e gli apprendisti impiegati, fermo restando che per tali lavoratori resta invariata l’aliquota del contributo Sanedil in misura pari allo 0,26% (senza minimale), da applicare sulle seguenti voci retributive: stipendio minimo mensile, ex indennità di contingenza e premio di produzione (v. tabella aggiornata a settembre 2020). |