Conto termico 3.0: pubblicato il decreto in Gazzetta Ufficiale
Il Decreto prevede le regole di incentivazione per interventi di piccole dimensioni, finalizzati all’incremento dell’efficienza energetica e alla produzione di energia termica da fonti rinnovabili negli edifici.
Suggerimento n.480/106 del 3 ottobre 2025
Il decreto 7 agosto 2025 del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (pubblicato in GU n. 224 del 26 settembre 2025) denominato “Conto Termico 3.0” aggiorna e potenzia l’attuale sistema di incentivi per interventi di efficienza energetica e produzione di energia termica da fonti rinnovabili di piccole dimensioni.
Il decreto entra in vigore dal 25 dicembre 2025 (90 gg dalla pubblicazione in G.U.) fino a tale data, le domande presentate rimangono disciplinate dal DM 16 febbraio 2016 (cd. “Conto Termico 2.0”).
Le risorse messe a disposizione sono pari a 400 milioni di euro all’anno per gli interventi realizzati dalle amministrazioni pubbliche, 500 milioni di euro all’anno per gli interventi realizzati dai soggetti privati.
Tra le principali novità introdotte, dettagliate nella Nota di approfondimento in allegato, vi è l’estensione agli interventi di efficienza energetica sugli edifici terziari di proprietà delle imprese, finora esclusi.
Il decreto riconosce una copertura media del 65% delle spese ammissibili; la percentuale viene innalzata al 100% per gli interventi realizzati su edifici di comuni con popolazione fino 15.000 abitanti, nonché su edifici pubblici adibiti a uso scolastico e su edifici di strutture ospedaliere appartenenti al SSN.
Gli interventi vanno dall’isolamento termico alla sostituzione di infissi, dall’installazione di pompe di calore e sistemi ibridi all’utilizzo di biomasse e solare termico; vengono invece escluse le caldaie a condensazione, salvo in sistemi ibridi.
Il Gestore dei Servizi Energetici (GSE), responsabile dell’attuazione del meccanismo, provvederà all’aggiornamento del portale informatico per la presentazione delle richieste entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto.