Congruità della manodopera in edilizia: comunicato del Presidente dell’ANAC del 17 dicembre 2025
L’ANAC è intervenuta per sensibilizzare le stazioni appaltanti sull’importanza della verifica della congruità della manodopera per garantire la trasparenza negli appalti pubblici di lavori.
Suggerimento n.163/32 del 19 marzo 2026
Come noto (v. la pagina del nostro sito web dedicata alla congruità), la verifica di congruità dell’incidenza dei costi della manodopera nel settore edile è un adempimento obbligatorio per gli appalti pubblici di lavori di qualsiasi importo, e, nello specifico, per le attività di cui all’Allegato X del decreto legislativo n. 81/08, comprese quelle affini, direttamente e funzionalmente connesse all’attività resa dall’impresa affidataria dei lavori, per le quali trova applicazione la contrattazione collettiva edile, nazionale e territoriale, stipulata dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (articolo 2, comma 2, del decreto ministeriale n. 143/2021).
Con il recente Comunicato del Presidente del 17 dicembre 2025, pubblicato il 5 febbraio u.s., l’ANAC è intervenuta per sensibilizzare le pubbliche amministrazioni sull’importanza della verifica della congruità della manodopera in edilizia al fine di garantire la trasparenza negli appalti, il rispetto dei contratti collettivi e il contrasto al lavoro irregolare e al fenomeno del dumping contrattuale.
In particolare, l’Autorità ha inteso fornire puntuali indicazioni sulla corretta applicazione del decreto congruità nei casi di appalti pubblici di lavori evidenziando, in modo particolare, sia le tempistiche della richiesta sia che, anche nei casi di pagamento diretto ai subappaltatori, l’amministrazione è tenuta comunque a richiedere all’appaltatore principale l’attestazione riguardante la congruità dell’incidenza della manodopera.
Sul piano procedimentale, l’Autorità evidenzia che l’onere iniziale grava sull’impresa affidataria, la quale deve inserire nel portale Edilconnect (CNCE), mediante Denuncia di Nuovo Lavoro, tutti i dati del cantiere, inclusi il valore complessivo dell’opera, il valore dei lavori edili, la committenza e l’indicazione delle eventuali imprese subappaltatrici e sub-affidatarie. Solo su tale base informativa la Cassa Edile/Edilcassa può effettuare il controllo comparando il costo della manodopera dichiarato con le percentuali minime di incidenza previste dagli accordi collettivi di settore. La richiesta del DURC di congruità, che può essere presentata dal committente o dall’impresa affidataria, deve intervenire in un momento normativamente tipizzato, ossia in occasione della presentazione dell’ultimo stato di avanzamento dei lavori e comunque prima del saldo finale; la Cassa Edile/Edilcassa rilascia l’attestazione ovvero comunica l’esito negativo, entro dieci giorni.
Quanto agli esiti, ANAC ricorda che, in caso di scostamento inferiore o pari al 5% rispetto ai valori minimi, l’attestazione può essere comunque rilasciata, purché il Direttore dei lavori giustifichi la discrepanza; se invece lo scostamento supera il 5%, l’impresa affidataria dispone di quindici giorni per regolarizzare mediante versamento del costo della manodopera mancante. In difetto di regolarizzazione, la Cassa Edile procede all’iscrizione dell’impresa nella Banca nazionale delle imprese irregolari e l’impresa non può conseguire il saldo finale. L’Autorità sottolinea infine che non sono previste deroghe né quanto ai soggetti legittimati né quanto al momento della richiesta: anche nei casi di pagamento diretto al subappaltatore ex art. 119, comma 11, d.lgs. n. 36/2023, la Stazione Appaltante deve comunque acquisire l’attestazione tramite l’appaltatore principale, unico soggetto tenuto all’alimentazione dei dati di cantiere e, per ciò stesso, referente procedimentale della verifica di congruità.
Si ricorda da ultimo che il documento attestante la congruità è il c.d. DURC di congruità, introdotto dal D.M. n. 143/2021 quale strumento di contrasto al lavoro irregolare e al dumping contrattuale, in attuazione del principio, oggi recepito dall’art. 119, comma 14, del d.lgs. n. 36/2023, secondo cui il DURC, per i lavori edili, comprende la verifica della congruità della manodopera demandata alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente.
Per eventuali quesiti, dubbi o segnalazioni è possibile contattarci scrivendo al seguente indirizzo: congruita@assimpredilance.it