Conformità digitale per gli edifici
A partire dal 1° gennaio 2022, nell’ambito delle “Norme per l'infrastrutturazione digitale degli edifici” è obbligatorio dotare gli immobili sia dell'attestato sia dell’etichetta con la dicitura «edificio predisposto alla banda ultra larga». È quanto prevede il decreto legislativo 207 dell'8 novembre 2021, n. 207 che riguarda «l’attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche».
Suggerimento n. 41/11 del 17 gennaio 2022
Precedenti comunicazioni in materia:
Suggerimenti n. 153/2015, n. 257/2017, n. 517/2017 e n. 534/2017.
Informiamo le imprese associate che sulla Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 292 del 9 dicembre 2021 - Suppl. Ordinario n.43 - è stato pubblicato il Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 207 avente per oggetto “Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche”.
Detto provvedimento ha apportato modifiche e integrazioni al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (c.d. "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e più precisamente ha regolamentato le “Norme per l'infrastrutturazione digitale degli edifici”.
Nel dettaglio segnaliamo che:
- per i nuovi edifici per i quali la domanda di autorizzazione edilizia è stata presentata dopo la data del 1° gennaio 2022, diventa obbligatoria l’apposizione dell’etichetta di “edificio predisposto alla banda ultra larga”;
- tale obbligo di etichetta si estende anche in caso di ristrutturazioni che richiedono il permesso di costruire ai sensi del DPR 380/01, art. 10, comma c).
In pratica è stato modificato quanto finora previsto dal Testo unico sull’edilizia (DPR 380/01, art. 24 e art. 135-bis e TNE 11/20, pag. 3 e seguenti), rendendo da “volontaria” a “obbligatoria” l’apposizione dell’etichetta “edificio predisposto alla banda ultra larga”.
Risulta quindi prescritta l’applicazione delle guide CEI 306-2, CEI 64-100/1, 2 e 3.
Nei suddetti casi, oltre all’obbligatoria apposizione dell’etichetta, scatta anche l’obbligo di dotarsi dell’attestazione di "edificio predisposto alla banda ultra larga". Detta attestazione dovrà essere inserita tra i documenti da allegare alla segnalazione certificata ai fini dell’agibilità.
Il provvedimento in esame, quindi, modifica anche l'articolo 24 del Testo Unico dell’Edilizia dedicato all'agibilità degli edifici.
In particolare, viene integrata la lista delle condizioni della segnalazione certificata di agibilità.
Oltre alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, la segnalazione deve dare conto, se obbligatorio, dell'avvenuto rispetto degli obblighi di infrastrutturazione digitale.
Conseguentemente alla segnalazione certificata bisognerà quindi allegare anche l'attestazione di “«edificio predisposto alla banda ultra larga», rilasciata da un tecnico abilitato.
Per completezza si ricorda che l'agibilità è comprovata dalla segnalazione certificata, fatto salvo, però, l'esercizio del potere di dichiarazione di inagibilità di un edificio o di parte di esso, ai sensi della normativa sanitaria sugli edifici.
Ricordiamo che l’etichetta “edificio predisposto alla banda ultra larga” e relativa attestazione dovranno essere predisposte e rilasciate da un tecnico abilitato per gli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, e secondo quanto previsto dalle Guide CEI 306-2 e 64-100/1, 2 e 3.
Segnaliamo, altresì, che il Ministero dello sviluppo economico, entro il 24 marzo 2022 dovrà aggiornare il decreto 37/2008 per inserirvi i contenuti necessari a rendere operativa l’applicazione delle prescrizioni contenute nel D.lgs. 207/21 in materia di infrastrutturazione elettronica degli edifici.
Vi ricordiamo (v. Suggerimento n. 534/2017) che già dal 1° luglio 2015, ai sensi dell’art. 135-bis del Testo Unico dell’Edilizia: | |
1. | tutti gli edifici di nuova costruzione per i quali le domande di autorizzazione edilizia sono state presentate dopo il 1° luglio 2015 devono essere equipaggiati con un'infrastruttura fisica multiservizio passiva interna all'edificio, costituita da adeguati spazi installativi e da impianti di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica fino ai punti terminali di rete. Lo stesso obbligo si applica, a decorrere dal 1° luglio 2015, in caso di opere che richiedano il rilascio di un permesso di costruire ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c). |
Per infrastruttura fisica multiservizio interna all'edificio si intende il complesso delle installazioni presenti all'interno degli edifici contenenti reti di accesso cablate in fibra ottica con terminazione fissa o senza fili che permettono di fornire l'accesso ai servizi a banda ultra larga e di connettere il punto di accesso dell'edificio con il punto terminale di rete. | |
2. | Tutti gli edifici di nuova costruzione per i quali le domande di autorizzazione edilizia sono state presentate dopo il 1° luglio 2015 devono essere equipaggiati di un punto di accesso. |
Lo stesso obbligo si applica, a decorrere dal 1° luglio 2015, in caso di opere di ristrutturazione profonda che richiedano il rilascio di un permesso di costruire ai sensi dell'articolo 10. | |
Per punto di accesso si intende il punto fisico, situato all'interno o all'esterno dell'edificio e accessibile alle imprese autorizzate a fornire reti pubbliche di comunicazione, che consente la connessione con l'infrastruttura interna all'edificio predisposta per i servizi di accesso in fibra ottica a banda ultra larga. | |
Il decreto legislativo 207/2021 regolamenta anche gli edifici già digitalmente equipaggiati in conformità al citato articolo 135-bis, ma per i quali la domanda di autorizzazione edilizia sia stata presentata prima del 1° gennaio 2022: a proposito di questi edifici si prevede che anch’essi possono beneficiare ai fini della cessione, dell'affitto o della vendita dell'immobile, dell'etichetta volontaria e non vincolante di «edificio predisposto alla banda ultra larga», rilasciata da un tecnico abilitato.
Guida Tecnica/Normativa banda ultra-larga
Per le sole imprese associate ad Assimpredil Ance è possibile consultare ed effettuare il download della Guida Tecnica/Normativa in materia dell’obbligo (art. 135-bis del Testo Unico dell’Edilizia) della predisposizione degli edifici alla ricezione a banda ultra-larga.
Detta Guida è stata condivisa da Assimpredil Ance, Confindustria Digitale e Anitec-Assinform, con il patrocinio di ANCI al seguente link:
https://libreria.assimpredilance.it/pubblicazione/AIE-20171115.