Banda ultra larga: nuove disposizioni in materia edilizia

A partire dal 1° luglio 2015, scatta l’obbligo della predisposizione degli equipaggiamenti per la connessione ad alta velocità in fibra ottica a banda ultralarga per gli edifici di nuova costruzione e sottoposti ad interventi di ristrutturazione.

Suggerimento n. 153/11 del 24 marzo 2015


La conversione in Legge del cd “Decreto Sblocca Italia” (Legge 11 novembre 2014, n. 164), ha introdotto, all’interno del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), nuove norme obbligatorie per l'infrastrutturazione digitale degli edifici.

Nuovi equipaggiamenti e definizioni

Dispone il nuovo art. 135bis del TU dell’edilizia che tutti gli edifici di nuova costruzione, per i quali le domande di autorizzazione edilizia sono presentate dopo il 1° luglio 2015, devono essere equipaggiati con un'infrastruttura fisica multiservizio passiva interna all'edificio, costituita da adeguati spazi installativi e da impianti di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica fino ai punti terminali di rete.

Tale obbligo si applica, a decorrere dal 1° luglio 2015, anche in caso di interventi edilizi che richiedano il rilascio di un permesso di costruire ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c) del TU dell’edilizia, ovvero:

  • gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente;
  • limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A (nuclei di Antica Formazione in Lombardia), gli interventi che comportino mutamenti della destinazione d’uso, nonché della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni.

Per infrastruttura fisica multiservizio interna all'edificio si intende il complesso delle installazioni presenti all'interno degli edifici contenenti reti di accesso cablate in fibra ottica con terminazione fissa o senza fili che permettono di fornire l'accesso ai servizi a banda ultralarga e di connettere il punto di accesso dell'edificio con il punto terminale di rete.

Per gli stessi interventi edilizi, nonché per le ristrutturazioni urbanistiche, a partire dal 1° luglio scatta l’obbligo della predisposizione di un cd “punto di accesso”, ovvero un punto fisico, situato all'interno o all'esterno dell'edificio e accessibile alle imprese autorizzate a fornire reti pubbliche di comunicazione, che consente la connessione con l'infrastruttura interna all'edificio predisposta per i servizi di accesso in fibra ottica a banda ultralarga

Etichetta "edificio predisposto alla banda larga"

Gli edifici conformi a questi obblighi potranno esporre la targa “predisposto alla banda larga”: un’etichetta volontaria e non vincolante che potrà essere utilizzata ai fini della cessione, dell’affitto o della vendita dell’immobile.

L’etichetta potrà essere rilasciata solamente da un tecnico abilitato.


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