Comunicazione preventiva per lavoro autonomo occasionale - Nota ispettorato nazionale del lavoro - Chiarimenti operativi
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’assolvimento dell’obbligo di comunicazione relativo ai lavoratori autonomi occasionali, precisando che le prestazioni occasionali in essere dovranno essere comunicate entro il prossimo 18 gennaio 2022.
Suggerimento n. 30/8 del 12 gennaio 2022
Facciamo seguito al nostro Suggerimento n. 10/2022, per comunicare che l’INL, con nota n. 29 dell’11 gennaio 2022, ha reso note alcune importanti precisazioni circa l’obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali, introdotto dal Decreto Legge n. 146/2021 e decorrente dal 21 dicembre 2021.
Premesso che per le comunicazioni da indirizzare all’Ispettorato del Lavoro di Milano-Lodi è confermata la casella di posta elettronica ITL.Milano-Lodi.occasionali@ispettorato.gov.it e che trattandosi di un indirizzo di posta non certificata i committenti dovranno conservare una copia della comunicazione stessa, segnaliamo di seguito i chiarimenti operativi più rilevanti.
- |
La disposizione interessa solo i lavoratori inquadrabili nella definizione contenuta all’articolo 2222 del Codice civile riferito alla persona che “si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente” – e sottoposti, in ragione dell’occasionalità dell’attività, al regime fiscale dei redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente (applicazione della ritenuta d’acconto del 20% ed esclusione dall’obbligo contributivo in caso di reddito annuo inferiore a 5.000,00 euro, tenuto conto di prestazioni rese a favore di più committenti). |
- |
L’obbligo di comunicazione riguarda i rapporti avviati dopo il 21 dicembre u.s. o, anche se avviati prima, ancora in corso alla data dell’11 gennaio 2022. Per tutti i rapporti di lavoro in essere alla data dell’11 gennaio 2022, nonché per i rapporti iniziati a decorrere dal 21 dicembre 2021 e già cessati, la comunicazione deve essere effettuata entro il 18 gennaio p.v. compreso. Ciò detto, per i rapporti avviati successivamente alla data dell’11 gennaio u.s., la comunicazione andrà effettuata prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale. |
- |
La comunicazione deve essere effettuata all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio ovvero quello del luogo dove si svolge la prestazione. |
- |
La comunicazione trasmessa via email, senza alcun allegato, dovrà riportare i seguenti contenuti minimi, in assenza dei quali la comunicazione sarà considerata omessa: - dati del committente e del prestatore; - luogo della prestazione; - sintetica descrizione dell’attività; - data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio (ad es. 1 giorno, una settimana, un mese). Nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione; - ammontare del compenso qualora stabilito al momento dell’incarico. |
- |
Una comunicazione può essere annullata e i dati indicati potranno essere modificati in qualunque momento antecedente all’inizio dell’attività del prestatore. Eventuali errori che non compromettano la possibilità di individuare le parti del rapporto, la data di inizio della prestazione o il luogo di svolgimento non possono tradursi in una omissione della comunicazione. |
|
La sanzione amministrativa prevista per omessa o ritardata comunicazione (da euro 500 ad euro 2.500) potrà essere più di una laddove gli obblighi comunicazionali riguardino più lavoratori occasionali e potrà applicarsi anche laddove il rapporto di lavoro si protragga oltre il periodo inizialmente indicato nella comunicazione senza che si sia provveduto ad effettuarne una nuova. |