Comune di Monza: consultazione preventiva per l’individuazione degli ambiti di rigenerazione urbana e del patrimonio edilizio dismesso

Entro il 15 luglio 2020, l’Amministrazione Comunale di Monza invita i proprietari interessati a segnalare la presenza di aree classificabili come ambiti di rigenerazione urbana e immobili dismessi con criticità.

Suggerimento n. 508/32 del 26 giugno 2020


Ai sensi della rinnovata legge regionale Lombardia 12/2005 per il Governo del Territorio, tutti i Comuni lombardi sono tenuti all’individuazione sul proprio territorio di aree e immobili degradati o dimessi.

Nel rispetto di tale dettato normativo, il Comune di Monza, a differenza di altre Amministrazioni locali, ha scelto di procedere secondo il metodo “bottom-up”, dando la possibilità alla cittadinanza di segnalare direttamente la presenza di aree classificabili come ambiti di rigenerazione urbana con riferimento all'art 8bis della L.R. n. 12/2005 e s.m.i., nonché gli immobili dismessi con criticità aventi le caratteristiche indicate all'art 40bis della stessa legge regionale.

Tali segnalazioni saranno utili al fine di consentire una più ampia valutazione delle condizioni del territorio comunale in relazione agli obiettivi di rigenerazione urbana e territoriale, necessaria per l'adozione dei provvedimenti previsti per legge.

E’ importante sottolineare, infatti, che le aree o gli immobili individuati potranno godere delle sostanziali agevolazioni dettate dalla legge regionale sulla rigenerazione urbana che ha aggiornato, nel dicembre del 2019, la già citata legge regionale 12/2005 e che di seguito vengono sinteticamente riportate.

 

Art. 8bis (Promozione degli interventi di rigenerazione urbana e territoriale)

con deliberazione del consiglio comunale, il Comune individua e specifica le modalità di intervento per gli ambiti nei quali avviare processi di rigenerazione urbana e territoriale, prevedendo adeguate misure di incentivazione. In particolare, per gli ambiti individuati, la deliberazione, nel rispetto della disciplina urbanistica prevista dal PGT:

  • individua azioni volte alla semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi di competenza, alla riduzione dei costi, al supporto tecnico amministrativo;
  • incentiva gli interventi di rigenerazione urbana di elevata qualità ambientale, prevedendo, tra l'altro, la valorizzazione e lo sviluppo di infrastrutture verdi multifunzionali, con particolare riferimento alla rete verde e alla rete ecologica, in connessione con il sistema urbano e ambientale esistente;
  • prevede gli usi temporanei consentiti prima e durante il processo di rigenerazione degli ambiti individuati;
  • prevede lo sviluppo della redazione di studi di fattibilità urbanistica ed economico-finanziaria.

 

Art. 40 bis (Disposizioni relative al patrimonio edilizio dismesso con criticità)

L’articolato prevede una disciplina speciale per il patrimonio edilizio dismesso esistente. E’ reputato dismesso, l’edificio che causa criticità per almeno uno dei seguenti spetti: salute, sicurezza idraulica, problemi strutturali che ne pregiudicano la sicurezza, inquinamento, degrado ambientale e urbanistico-edilizio; lo stato di degrado deve perdurare da almeno 5 anni.

Ai fini del recupero dell’area dismessa, la richiesta di piano attuativo, il titolo abilitativo necessario o l'istanza di istruttoria preliminare funzionale all'ottenimento dei medesimi titoli edilizi devono essere presentati entro tre anni dalla individuazione.

La disciplina regionale prevede le seguenti disposizioni speciali per gli immobili dismessi:

  • incremento del 20 per cento dei diritti edificatori derivanti dall'applicazione dell'indice di edificabilità massimo previsto o, se maggiore di quest'ultimo, della superficie lorda esistente;
  • esenzione dall'eventuale obbligo di reperimento di aree per servizi e attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale;
  • ulteriore incremento dell'indice di edificabilità massimo previsto dal PGT o rispetto alla superficie lorda (SL) esistente del 5 per cento per interventi che assicurino una superficie deimpermeabilizzata e destinata a verde non inferiore all'incremento di SL realizzato, nonché per interventi che conseguano una diminuzione dell'impronta al suolo pari ad almeno il 10 per cento.

Decorsi tre anni senza che la proprietà abbia presentato al Comune adeguato titolo abilitativo, piano attuativo o avvio dell’istruttoria preliminare eventualmente prevista dai Regolamenti Edilizi locali, non sarà possibile accedere ai benefici citati.

Il Comune ingiunge al proprietario la demolizione dell'edificio o degli edifici interessati o, in alternativa, i necessari interventi di recupero e/o messa in sicurezza degli immobili, da effettuarsi entro un anno.

Tutti gli interventi di rigenerazione degli immobili di cui al presente articolo sono realizzati in deroga alle norme quantitative, morfologiche, sulle tipologie di intervento, sulle distanze previste dagli strumenti urbanistici comunali vigenti e adottati e ai regolamenti edilizi, fatte salve le norme statali e quelle sui requisiti igienico-sanitari.

 

Modalità

I proprietari interessati, o loro delegati, potranno presentare la segnalazione compilando i relativi moduli editabili allegati alla presente:

  • SEGNALAZIONE AMBITI DI RIGENERAZIONE URBANA (di cui all’art. 8bis, LR 12/2005);
  • SEGNALAZIONE DI PATRIMONIO EDILIZIO DISMESSO CON CRITICITA’ (di cui all’art. 40bis, LR 12/2005).

Il modulo compilato, altresì scaricabile dal sito web del Comune di Monza (https://www.comune.monza.it/it/servizi/Urbanistica-e-SIT/) dovrà essere successivamente inoltrato via pec all’indirizzo monza@pec.comune.monza.it.

 

 


Referenti

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