Codice della crisi di impresa: differimento dei termini per la nomina degli organi di controllo e della segnalazione dell’allerta

Spostato al 30 giugno il termine per la nomina obbligatoria dell’organo di controllo nelle s.r.l.; rinvio al 15 febbraio 2021 degli obblighi relativi alle segnalazioni d’allerta: queste le principali novità d’interesse per il settore in materia di “crisi d’impresa”.

Suggerimento n. 210/37 del 25 marzo 2020


Le ultime misure approvate dal Governo, con diversi decreti quali il Decreto c.d. “Milleproroghe 2020” (vedi ns. suggerimento n. 115/20 del 3 marzo 2020), il c.d. “Decreto Cura Italia” ed il Decreto n. 9/2020, differiscono i termini stabiliti dal Codice della Crisi di Impresa per la nomina degli organi di controllo, per la segnalazione dell’allerta e per l’adozione dell’albo per le procedure da “crisi di impresa”, cosi come di seguito indicato.

 

NOMINA ORGANO DI CONTROLLO NELLE S.R.L.

Il differimento del termine per la convocazione dell’assemblea ordinaria di tutte le società da centoventi a centottanta giorni dalla fine dell’esercizio sociale (termine entro il quale deve essere, altresì, approvato il bilancio relativo all’esercizio precedente) ha effetto anche in relazione alle nuove regole del Codice della crisi d’impresa ed, in particolare, per quel che riguarda la nomina dell’organo di controllo nelle s.r.l. che, nel 2018 e 2019 abbiano superato determinate soglie di patrimonio (4 milioni di euro), di reddito (4 milioni di euro) e di occupazione (20 dipendenti).

Infatti, anche tale adempimento, deve essere effettuato entro il termine per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2019.

 

PROROGA DELLE SEGNALAZIONI DELL'ALLERTA

Rinviati dal 15 agosto 2020 al 15 febbraio 2021, per tutto il territorio nazionale, gli obblighi relativi alle segnalazioni d’allerta stabilite dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, da effettuare a cura degli organi di controllo delle società nei confronti della stessa, nonché degli OCRI; a cura dei creditori pubblici qualificati (Agenzia delle Entrate, INPS ed Agenzia della Riscossione), nei confronti dell’impresa in crisi, nonché degli OCRI.

 

ADOZIONE ALBO PER LE PROCEDURE DI “CRISI DI IMPRESA”

E’ posticipato dal 1° marzo al 30 giugno 2020 il termine per l’adozione del Decreto del Ministro della Giustizia relativo all’istituzione ed al funzionamento dell’albo dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza.

L’albo indicherà i requisiti professionali non solo dei curatori, commissari o liquidatori giudiziari, ma anche dei componenti dei c.d. “organismi di composizione della crisi – OCRI” che verranno istituiti presso le Camere di Commercio nell’ambito delle procedure di allerta disciplinate dal codice della crisi di impresa.

 


Referenti

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