Codice crisi d’impresa: segnalazioni dell’Agenzia delle Entrate

Si trasmette la Guida ANCE che illustra alcuni casi operativi per orientarsi alla luce delle nuove soglie d’allerta.

Suggerimento n. 600/76 dell'11 ottobre 2022


Come è noto, il Codice della crisi d’impresa ha introdotto, nell’ambito delle norme volte all’emersione anticipata della crisi, la segnalazione a cura dei c.d. creditori pubblici qualificati (tra cui INPS e Agenzia delle Entrate-Riscossione) circa l’esistenza di debiti di importo rilevante, da indirizzare agli imprenditori ovvero agli organi di controllo della società, ove esistenti.

In particolare, l’articolo 25-novies del D.lgs. n. 14/2019, così come recentemente modificato, (v. Suggerimento n. 510/61 del 1° agosto 2022) dispone che l’Agenzia delle Entrate effettui la segnalazione d’allerta se:

  • esiste un debito IVA scaduto e non versato, risultante dalla comunicazione di liquidazione periodica, superiore a 5.000 euro e comunque non inferiore al 10% dell’ammontare del volume d’affari risultante dalla dichiarazione relativa all’anno d’imposta precedente (c.d. prima soglia);
  • il debito è superiore all’importo di 20.000 euro (c.d. seconda soglia).

 

La disposizione si applica a partire dalle comunicazioni periodiche IVA relative al secondo trimestre 2022.

Si ricorda che le predette comunicazioni non costituiscono un obbligo per l’impresa di accedere alla composizione negoziata della crisi, infatti, la segnalazione ha solo lo scopo di sollecitare l’impresa a verificare la singola posizione aziendale sul piano di una possibile difficoltà finanziaria.

Nella Guida in allegato sono illustrati tre casi pratici esemplificativi, messi a punto dall’ANCE, di situazioni in cui un’impresa può trovarsi, in termini di eventuale ricezione dell’alert da parte dell’Agenzia delle Entrate, a seconda dell’importo del debito IVA, da confrontare anche con il volume d’affari.

 


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