Chiarimenti sulla mancata o tardiva presentazione della D.A.U.

La mancata o tardiva presentazione della D.A.U. comporta la cessazione della qualifica di sottoprodotto. In tali situazioni, per rimanere nel regime dei sottoprodotti e non in quello dei rifiuti, si deve dimostrare, tramite analisi di laboratorio, l’assenza di contaminazione del materiale da scavo utilizzato. Il materiale da scavo non contaminato che alla data di scadenza del piano di utilizzo/dichiarazione di utilizzo fosse ancora a deposito e quindi non utilizzato, dovrà essere gestito come rifiuto.

Suggerimento n. 470/128 del 12 ottobre 2018


Precedenti comunicazioni in materia

Suggerimenti n. 406/2017 e n. 357/2018

 

Informiamo le imprese associate che il Ministero dell’Ambiente ha pubblicato la nota prot.n. 12021 del 19/07/2018 contenente alcuni chiarimenti in merito alla mancata o tardiva presentazione della D.A.U. (Dichiarazione di Avvenuto Utilizzo) per le terre e rocce da scavo.

Secondo quanto disposto dal D.P.R. 120/2017, al termine delle operazioni di utilizzo del materiale da scavo (tramite Dichiarazione di Utilizzo oppure Piano di Utilizzo) il produttore o l’esecutore sono obbligati a trasmettere la Dichiarazione di Avvenuto Utilizzo (D.A.U.) anche solo in via telematica a:

- ARPA competente per il sito di destinazione;

- Comune del sito di produzione;

- Comune del sito di destinazione;

- Autorità competente per il sito di destinazione (nel caso in cui l’opera sia autorizzata da un Ente diverso dal Comune).

La mancata o tardiva presentazione della D.A.U. comporta l’immediata cessazione della qualifica di sottoprodotto per le terre e rocce da scavo non contaminate che, di conseguenza, ritornano ad essere considerate rifiuti (ai sensi dell’art. 7, comma 3 del D.P.R. 120/2017).

In tali situazioni, per dimostrare che le terre e rocce da scavo non sono contaminate e pertanto non costituiscono un pericolo per la salute dell’uomo e per l’ambiente, è obbligatorio sottoporre nuovamente le medesime ad analisi di laboratorio (metodica del test di cessione, Allegato 3 del D.M. 05/02/1998 e verifica dei limiti di cui alla Tabella 2, Allegato 5, al Titolo 5 della Parte IV del D.Lgs 152/2006).

Infine il materiale da scavo non contaminato che alla data di scadenza del piano di utilizzo/dichiarazione di utilizzo fosse ancora a deposito e quindi non utilizzato, dovrà essere gestito purtroppo come rifiuto.


Referenti

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