Chiarimenti sul pagamento delle sanzioni con strumenti elettronici
Il Ministero dell’Interno ha chiarito che in caso di pagamento delle sanzioni del Codice della Strada con strumenti elettronici, l’effetto liberatorio per il soggetto tenuto al pagamento avviene solo e soltanto dalla data di accredito dell’importo sul conto corrente dell’organo di polizia stradale.
Suggerimento n.58/19 del 27 gennaio 2016
Informiamo le imprese che il Ministero dell’Interno, attraverso la circolare prot. 300/A227/16/127/34 del 14 gennaio 2016 (vedi allegato), ha fornito alcune indicazioni utili ad evitare il rischio di pagare in ritardo le multe stradali (ed incorrere così nell’aggravio della sanzione comminata) nel caso di pagamenti effettuati attraverso strumenti elettronici, ormai ampiamente diffusi e correlati ai servizi di home banking.
Ricordiamo che il trasgressore, per le violazioni al Codice della Strada per le quali è prevista una sanzione pecuniaria, è ammesso di regola a pagare, entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme.
Inoltre, salvo alcuni casi, per cui è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo o della sospensione della patente, tale somma è ridotta ulteriormente del 30% se il pagamento è effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notificazione.
La somma dovuta può essere pagata in contanti direttamente presso l’ufficio dal quale dipende l’agente accertatore tramite conto corrente postale o bancario oppure mediante strumenti di pagamento elettronico.
E’ fondamentale distinguere la data della valuta e quella della corresponsione in particolare nel caso di utilizzo di strumenti di pagamento elettronici prestando attenzione a come avviene effettivamente la procedura di accreditamento.
Se si utilizzano i servizi forniti online con l’home banking l’effetto liberatorio per il soggetto tenuto al pagamento avviene solo e soltanto dalla data di accredito dell’importo sul conto dell’organo di polizia stradale.
E’ quindi molto importante assicurarsi che la data della valuta sia tempestiva come lo stesso pagamento, per non vedersi recapitare richieste di conguaglio successive.
Per le altre tipologie di pagamento (in contanti direttamente all’organo accertatore della violazione o tramite conto corrente postale) ha valore liberatorio la data in cui viene effettuato il versamento.