Certificazione della parità di genere - Emanata la circolare INPS sull’esonero contributivo per i datori di lavoro privati che ne siano in possesso alla data del 31 dicembre 2022

L’INPS, con la circolare n. 137 del 27 dicembre 2022, ha fornito indicazioni per la richiesta e la fruizione dell’esonero contributivo, da richiedere fino al 15 febbraio 2023, previsto in favore dei datori di lavoro in possesso della certificazione della parità di genere alla data del 31 dicembre 2022.

Suggerimento n. 26/7 del 9 gennaio 2023


La Legge n. 162/2021 in materia di parità salariale (v. nostro Suggerimento n. 776/2021) ha previsto l’introduzione della Certificazione della Parità di Genere a cui è collegato, a decorrere dall'anno 2022, un esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali per i datori di lavoro che conseguano tale certificazione.

Successivamente il Decreto ministeriale del 29 aprile 2022 ha definito i parametri minimi per il conseguimento della certificazione della parità di genere (v. nostro Suggerimento n. 474/2022) ed il Decreto interministeriale 20 ottobre 2022 ha indicato i criteri e le modalità di concessione dell’esonero contributivo per le aziende che abbiano conseguito la certificazione della parità di genere (v. nostro Suggerimento n. 697/2022).

L’INPS, con la circolare n. 137/2022, ha reso note le istruzioni per la richiesta e la fruizione dell’esonero contributivo che interessa i datori di lavoro che hanno conseguito la certificazione entro il 31 dicembre 2022.

L’esonero viene calcolato sulla contribuzione previdenziale complessivamente dovuta dal datore di lavoro, in misura non superiore all’1% e nel limite massimo di 50.000 euro annui. Il beneficio, riparametrato su base mensile, è fruito dai datori di lavoro in riduzione dei contributi previdenziali a loro carico e in relazione alle mensilità di validità della certificazione della parità di genere.

La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 4.166,66 euro (€ 50.000,00/12).

Ai fini della delimitazione dell’esonero, è necessario fare riferimento esclusivamente alla contribuzione datoriale che può essere oggetto di sgravio precisando che non sono oggetto di esonero le seguenti contribuzioni:

  • i premi e i contributi dovuti all’INAIL;
  • il contributo, ove dovuto, al Fondo di Tesoreria;
  • il contributo pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua.

L’esonero è valevole per tutta la durata della certificazione e ha decorrenza dal primo mese di validità della certificazione stessa. In caso di revoca della certificazione, il datore di lavoro interessato provvederà, sotto la propria responsabilità, a darne tempestiva comunicazione all’Istituto e a sospendere la fruizione della misura autorizzata.

L’agevolazione spetta nei limiti delle risorse specificatamente stanziate e in caso di insufficienza delle risorse, il beneficio sarà proporzionalmente ridotto.

Il diritto alla fruizione dell’esonero è comunque subordinato:

  • alla regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
  • all’assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
  • al rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali e territoriali sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
  • all’assenza di provvedimenti di sospensione dei benefici contributivi adottati dall’Ispettorato nazionale del lavoro per la mancata trasmissione obbligatoria del Rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile da parte delle imprese che occupano oltre cinquanta dipendenti.

INPS precisa che l’esonero contributivo è compatibile con la normativa in materia di aiuti di Stato e che per quanto riguarda il coordinamento con altri incentivi, è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta e a condizione che per gli altri esoneri di cui si intenda fruire non sia espressamente previsto un divieto di cumulo con altri regimi agevolativi.

Per essere ammessi all’esonero, i datori interessati devono inoltrare apposita domanda all’INPS, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line “PAR_GEN”, disponibile sul sito internet www.inps.it, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”.

Per l’anno 2022, le domande volte al riconoscimento dell’agevolazione possono essere presentate fino al 15 febbraio 2023, fermo restando il possesso della certificazione di parità di genere entro il 31 dicembre 2022.

Le domande dovranno contenere le seguenti informazioni:

  1. i dati identificativi dell’azienda;
  1. la retribuzione media mensile stimata relativa al periodo di validità della certificazione di parità di genere;
  1. l’aliquota datoriale media stimata relativa al periodo di validità della certificazione di parità di genere;
  1. la forza aziendale media stimata relativa al periodo di validità del certificato parità di genere;
  1. la dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, di essere in possesso della certificazione di parità di genere, e di non essere destinataria di provvedimenti di sospensione dei benefici contributivi adottati dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro per la mancata trasmissione del Rapporto sulla situazione del personale;
  1. il periodo di validità della certificazione di parità di genere.

All’esito dell’elaborazione delle istanze, alle posizioni contributive per le quali sarà possibile procedere al riconoscimento dell’esonero sarà attribuito il codice di autorizzazione “4R”, che assume il seguente significato “Azienda autorizzata all’esonero di cui all’articolo 5 della legge n. 162/2021”.

La circolare dell’INPS in commento riporta altresì le modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell’esonero nella sezione del flusso Uniemens, per le quali si rinvia alla circolare stessa.

L’Istituto ha predisposto un apposito manuale per supportare gli utenti nella presentazione telematica delle domande di ammissione allo sgravio.