Cassa integrazione guadagni ordinaria – Anzianità di effettivo lavoro presso l’unità produttiva – Chiarimenti del Ministero del lavoro
Il Ministero del Lavoro ha fornito un importante chiarimento in merito al requisito del possesso dei 90 giorni di anzianità di effettivo lavoro necessario ai fini del riconoscimento del trattamento di integrazione salariale.
Suggerimento n. 78/15 del 7 febbraio 2018
Con la nota protocollo n. 525 del 18 gennaio 2018, in riscontro ad un’istanza congiunta dell’ANCE e dell’ACI – Produzione e lavoro, in cui veniva contestato l’indirizzo interpretativo adottato da alcune Sedi dell’INPS, il Ministero del Lavoro ha fornito un importante chiarimento in merito alla corretta interpretazione del possesso del requisito dei 90 giorni di effettivo lavoro ai fini del riconoscimento del trattamento di cassa integrazione guadagni ordinaria.
Come noto, l’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 148/2015 stabilisce che i lavoratori destinatari del trattamento di integrazione salariale devono possedere, presso l'unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, un'anzianità di effettivo lavoro di almeno novanta giorni alla data di presentazione della relativa domanda di concessione.
In relazione a tale requisito, alcune Sedi INPS ritenevano che i 90 giorni di effettivo lavoro dovessero maturare in un periodo continuativo ed immediatamente precedente all’inizio della sospensione/riduzione dell’attività.
Con la nota n. 525/2018, il Ministero ha invece chiarito che “la disposizione normativa in esame non annovera, tra le condizioni di riconoscimento dell’anzianità di effettivo lavoro, la continuità della prestazione lavorativa presso l’unità produttiva per la quale viene chiesto il trattamento di integrazione salariale”.
Pertanto, è indispensabile verificare, all’atto della richiesta di CIGO, la sussistenza del requisito dei 90 giorni di anzianità maturati sull’unità produttiva (Sede/cantiere) oggetto di domanda, indipendentemente dal fatto che tale anzianità sia o meno maturata in via continuativa o che sia immediatamente precedente all’inizio della CIGO.
I cantieri identificati come unità produttive e non come semplici unità operative, essendo oggetto dell’intervento di CIGO, rappresentano il parametro di riferimento su cui dovrà essere verificata l’anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni.
A tal proposito, come già indicato nel nostro Suggerimento n. 328/2017, evidenziamo, altresì, la necessità di valutare sempre con estrema attenzione l’opportunità o meno di censire come unità produttive i cantieri aventi, oltre a tutti i requisiti necessari (v. nostri Suggerimenti n. 377/2016, n. 104 e n. 188/2017), una durata superiore a trenta giorni ma inferiore a novanta, per evitare di trovarsi nell’impossibilità di accedere al trattamento di integrazione salariale per la mancata maturazione, da parte dei dipendenti ivi occupati, della necessaria anzianità di effettivo lavoro.
Si precisa che le considerazioni sopra riportate non valgono per le richieste di integrazione salariale per eventi oggettivamente non evitabili (es. eventi meteorologici), per le quali il requisito dell’anzianità di almeno novanta giorni non è richiesto.
Ricordiamo, infine, che dal 1° marzo 2017, è stato introdotto l’obbligo di indicare sui Flussi mensili UNIEMENS l’unità produttiva sulla quale sono imputati i lavoratori e che, attraverso tale adempimento, l’INPS può verificare la sussistenza del requisito dell’anzianità, in capo ad ogni singolo dipendente.