INPS - Cassa integrazione guadagni ordinaria - Semplificazione del file formato CSV - Computo dell’anzianità di effettivo lavoro

L’INPS ha comunicato le nuove modalità di compilazione del file in formato CSV da allegare alla domanda di integrazione salariale. Il Ministero del Lavoro ha fornito alcune precisazioni in merito al computo dell’anzianità di effettivo lavoro dei dipendenti per il diritto alla fruizione della cassa integrazione guadagni.

Suggerimento n. 328/38 del 29 giugno 2017


COMPILAZIONE FILE FORMATO CSV

A seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 148/2015, sono stati introdotti nuovi  adempimenti necessari ai fini dell’istruttoria delle domande di cassa integrazione guadagni ordinaria, tra cui l’obbligo di fornire all’INPS informazioni ulteriori rispetto alla disciplina previgente, attraverso la compilazione di un file in formato CSV, da allegare ad ogni istanza di integrazione salariale.

L’INPS con messaggio n. 2276/2017, in un ottica di semplificazione ed a seguito dei chiarimenti forniti  dopo l’entrata in vigore del Decreto sopra citato da parte del Ministero del Lavoro e dell’INPS stesso, ha comunicato che è oggi possibile compilare il file CSV secondo le modalità sotto riportate.

  • Colonna K (E’ stata programmata riduzione di orario superiore al 50% nei 12 mesi precedenti (Art. 8, c.1)) - indicare sempre “N”;
  • colonna B (Codice catastale Comune Domicilio) – Non compilare;
  • colonna C (CAP domicilio) - Non compilare;
  • colonna D (Indirizzo Domicilio) - Non compilare;
  • colonna E (Email) - Non compilare;
  • colonna F (Telefono) - Non compilare;
  • colonna J (Giorni di ferie da fruire dell’anno precedente) - Non compilare.

L’Istituto, peraltro, ha preannunciato che, una volta completato e messo a punto il nuovo sistema di gestione della CIGO con i dati provenienti dal flusso UNIEMENS  (CIG con ticket), sarà disposta l’abolizione del file CSV a corredo delle istanze di integrazione salariale. Di tale novità verrà data notizia attraverso un successivo messaggio.

 

COMPUTO DELL’ANZIANITA’ DI EFFETTIVO LAVORO E CRITERI DI QUALIFICAZIONE DEL CANTIERE COME UNITA’ PRODUTTIVA

Premesso che l’articolo 1 del Decreto legislativo n. 148/2015 stabilisce che, ai fini dell’accesso ai trattamenti di integrazione salariale, sia ordinaria che straordinaria, i lavoratori devono possedere un’anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni alla data di presentazione della domanda di concessione, presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, ANCE, congiuntamente alle Organizzazioni sindacali, ha richiesto al Ministero del Lavoro un chiarimento in merito al criterio di misurazione di detta anzianità.

Il Ministero, con nota 9631/2017, ha spiegato che, in riferimento al chiarimento richiesto, occorre tenere distinti due aspetti: da un lato le caratteristiche che deve possedere un cantiere per essere considerato unità produttiva ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale, dall’altro la verifica in capo ai lavoratori del requisito soggettivo dell’anzianità di effettivo lavoro presso l’unità produttiva per la quale si richiede il trattamento salariale.

Con riferimento al primo aspetto, ricordiamo (v. nostri Suggerimenti n. 377/2016, n. 104 e n. 188/2017) che tra i requisiti necessari ai fini della qualificazione di un cantiere come unità produttiva, oltre all’autonomia finanziaria o tecnico funzionale, all’idoneità a realizzare l’intero ciclo produttivo o una sua fase completa ed alla presenza di maestranze adibite in via continuativa, deve essere stato stipulato un contratto di appalto avente una durata di almeno 30 giorni.

Per quanto attiene il secondo punto, qualora il cantiere sia qualificabile come unità produttiva, la verifica dell’anzianità di effettivo lavoro dovrà essere effettuata con riferimento a tale cantiere, con la conseguenza che potranno fruire del trattamento di cassa integrazione solo i lavoratori che abbiano maturato presso il cantiere oggetto della richiesta di intervento salariale un’anzianità di effettivo lavoro di almeno novanta giorni, calcolata secondo le indicazioni di cui alla circolare n. 24/2015 del Ministero del lavoro (v. allegato al nostro Suggerimento n. 531/2015).

Diversamente, nel caso in cui il cantiere non possa vantare una durata superiore a trenta giorni o non abbia tutti i requisiti per essere considerato unità produttiva autonoma, l’anzianità di servizio dei lavoratori ivi addetti andrà computata sulla sede dell’impresa che, per sua natura, è sempre considerata unità produttiva.

Da quanto sopra e ferma restando la sussistenza di tutti gli altri requisiti previsti, si invitano le imprese a valutare sempre con estrema attenzione l’opportunità di censire come unità produttive autonome cantieri che abbiano una durata superiore a trenta giorni ma inferiore a novanta.

Potrebbe infatti verificarsi la paradossale situazione in cui, al termine dei lavori svolti nell’unità produttiva cantiere avente una durata inferiore ai novanta giorni, sarebbe esclusa la possibilità di accedere al trattamento di integrazione salariale per la mancata maturazione dei novanta giorni di anzianità di effettivo lavoro da parte dei dipendenti ivi occupati.

Analoga considerazione varrebbe nel caso in cui, pur in presenza di un cantiere con qualifica di unità produttiva autonoma e durata superiore ai tre mesi, si preveda la possibilità di avere un temporaneo fermo dei lavori (es. per fine fase lavorativa) prima che siano maturati in capo ai dipendenti i novanta giorni di effettivo lavoro.

Si ricorda che il requisito dell’anzianità di almeno novanta giorni per aver diritto al godimento del trattamento di integrazione salariale non è richiesto in caso di domanda per eventi oggettivamente non evitabili (es. eventi meteorologici).

 


Referenti

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