Cassa integrazione guadagni in deroga per COVID-19 - Decreto interministeriale 20 giugno 2020, n. 9 - Chiarimenti ministeriali
Il Decreto Interministeriale in oggetto ha dato attuazione alle ultime previsioni normative inerenti la cassa integrazione in deroga (CIGD), che sono state illustrate dal Ministero del Lavoro in un’apposita circolare riepilogativa.
Suggerimento n. 544/105 del 9 luglio 2020
Facciamo seguito ai nostri Suggerimenti n. 505 e 522/2020, per comunicare che, in attuazione dell’articolo 22-quater del D.L. n. 18/2020, introdotto dal D.L. n. 34/2020, è stato emanato il Decreto Interministeriale n. 9/2020, che individua le modalità di richiesta all’INPS del trattamento di integrazione salariale in deroga “Emergenza Covid-19”.
A seguito dell’emanazione del predetto Decreto Interministeriale, il Ministero del lavoro ha pubblicato la circolare n. 11/2020, che riepiloga le vigenti disposizioni operative per l’accesso al trattamento di cassa integrazione in deroga.
Da notare che il Ministero del lavoro, nella premessa della sopra citata circolare, evidenzia come le ultime novità normative in materia di CIGD comportino una sostanziale revisione della relativa gestione, che punta a trasformare la CIGD da strumento di carattere territoriale, connesso a crisi emergenziali di carattere regionale, in una misura di sostegno al reddito di carattere nazionale, che vede il coinvolgimento di un unico Ente (INPS).
Di seguito provvediamo a sintetizzare le indicazioni più importanti per il corretto accesso a tale ammortizzatore sociale, in particolare da parte delle imprese dei territori di nostra competenza, ricordando, peraltro, che il trattamento di CIGD nel nostro settore, che già dispone degli ammortizzatori sociali ordinari (CIGO e CIGS), è meramente residuale (v., in particolare, i nostri Suggerimenti n. 248 e n. 421/2020).
CAMPO DI APPLICAZIONE
Lavoratori dipendenti, già in forza alla data del 25 marzo 2020, per i quali non trovano applicazione le tutele previste dagli ammortizzatori sociali ordinari (CIGO e CIGS) in materia di sospensione o riduzione di orario in costanza di rapporto di lavoro, salvo alcune specifiche eccezioni (v. nostro Suggerimento n. 421/2020).
LIMITI MASSIMI DI DURATA ED AMMINISTRAZIONE COMPETENTE A RICEVERE LE ISTANZE
Nel periodo tra il 23 febbraio u.s. ed il 31 agosto 2020 (fatto salvo quanto previsto per l’ultima tranche di 4 settimane) la cassa integrazione in deroga può essere richiesta al rispettivo Ente competente e riconosciuta nel rispetto dei seguenti limiti:
DURATA TRATTAMENTO PRIMA TRANCHE |
ENTE COMPETENTE |
Prime 9 settimane |
Regione |
Prime 22 settimane per la c.d. “zona rossa” Datori di lavoro con unità produttive site nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020 (v. nostro Suggerimento n. 120/2020) e datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa nei comuni suddetti, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nei predetti comuni |
Regione |
Prime 13 settimane per la c.d. “zona gialla” (Lombardia) Datori di lavoro con unità produttive ivi situate nonché datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa in Lombardia, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati in Lombardia (no zona rossa) |
Regione |
DURATA TRATTAMENTO SECONDA TRANCHE |
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Ulteriori 5 settimane, solo se già interamente autorizzate tutte le settimane della prima tranche, a prescindere dall’effettivo utilizzo |
INPS (a far data dal 18 giugno 2020) |
DURATA TRATTAMENTO TERZA TRANCHE |
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Ulteriori 4 settimane, per periodi tra il 1° settembre ed il 31 ottobre p.v. per i datori di lavoro che abbiano interamente fruito di tutte le settimane richiedibili della prima e seconda tranche, con possibilità di anticipare anche prima del 1° settembre 2020 |
INPS (a far data dal 18 giugno 2020) |
DOMANDE DI CIGD SENZA RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE DEL 40%
Le domande devono essere presentate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
In sede di prima applicazione, vale il termine del 17 luglio 2020 se posteriore al precedente.
Se il periodo di sospensione o riduzione ha avuto inizio nel periodo compreso tra il 23 febbraio u.s. ed il 30 aprile 2020 il termine è fissato al 15 luglio 2020.
In caso di errori o di omissioni che ne abbiano impedito l’accettazione, le nuove domande corrette devono essere inviate entro 30 giorni dalla comunicazione dell’errore da parte dell’amministrazione di riferimento; tale invio è comunque considerato tempestivo se avvenuto entro il 17 luglio p.v..
DOMANDE DI CIGD CON RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE DEL 40%
La domanda deve essere inviata entro 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione se successive al 18 giugno 2020, mentre se l’inizio è stato precedente a tale data la domanda doveva essere inviata entro il 3 luglio (v. il nostro Suggerimento n. 522/2020).
Se la domanda non è inviata entro i suddetti termini, la stessa deve essere presentata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello di inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa oppure, in sede di prima applicazione, entro il 17 luglio se tale data è più favorevole alla precedente. |
Infine, il Ministero ribadisce che l’accordo sindacale è necessario solo per le imprese con più di cinque dipendenti.