Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) - precisazioni

Il Ministero dell'Interno, con la circolare n. 300/A/6887/21/111/2/2 del 13/07/2021 ha confermato che i dipendenti assunti con mansione diversa da autista e che svolgono attività di guida di autocarri superiori a 3,5 tonnellate per un periodo di tempo superiore al 30% rispetto all’orario di lavoro complessivo sono obbligati a possedere la CQC.

Suggerimento n. 501/137 del 23 luglio 2021


Precedenti comunicazioni

Suggerimento n. 944/2020

 

Informiamo le imprese associate che a seguito della pubblicazione della circolare n. 6220/2020 da parte del Ministero dell’Interno correlata alle nuove disposizioni introdotte dal D.Lgs. 50/2020 e della quale l’Associazione aveva dato notizia tramite il Suggerimento n. 944/2020, sono pervenuti in questi mesi una serie di quesiti relativi a varie casistiche.

Il Ministero dell’Interno ha quindi pubblicato la circolare n. 300/A/6887/21/111/2/2 del 13/07/2021 con la quale ha fornito ulteriori chiarimenti che riguardano, in particolare, il trasporto in conto proprio e la documentazione da esibire in fase di eventuale controllo su strada, atta a dimostrare che la guida non costituisce l’attività principale del conducente.

Con riferimento al nostro settore, la suddetta circolare ha confermato che i conducenti possono essere privi di CQC solo se il trasporto in conto proprio avviene a due specifiche condizioni:

  1. a) la guida dei veicoli non deve costituire l’attività principale del conducente cioè deve occupare meno del 30% dell’orario di lavoro mensile;
  1. b) il materiale deve essere utilizzato dal conducente nell’esercizio della propria attività (ad esempio, nel settore edilizio).

Pertanto, la circolare ha confermato che i dipendenti assunti con mansione diversa da autista e che svolgono attività di guida di autocarri superiori a 3,5 tonnellate (sia in modo alternato che in modo continuativo) per un periodo di tempo superiore al 30% rispetto all’orario di lavoro complessivo sono obbligati a possedere la CQC.

Gli organi di controllo possono verificare dal tachigrafo se l’attività di guida svolta dal conducente nel corso del mese lavorativo solare (dal primo all’ultimo giorno del mese) sia superiore al 30% rispetto all’orario di lavoro complessivo.

Ricordiamo inoltre che il punto 4.2 della circolare n. 6220/2020 prevede il reato di incauto affidamento al conducente privo di CQC e la conseguente sanzione amministrativa da 398 a 1.595 euro (di cui all'art. 116, comma 14 del Codice della Strada) nei confronti di chiunque, avendo la materiale disponibilità di un veicolo, lo affida o ne consente la guida a persona che, pur avendo conseguito la patente di guida, non ha conseguito la CQC.

In aggiunta alle sanzioni amministrative, potrebbero anche scattare azioni di rivalsa da parte delle compagnie assicurative.

A tal fine, e per effetto dei citati chiarimenti ministeriali, è stato confermato che la guida degli autocarri con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate è consentita solo a dipendenti che sono stati assunti con mansione di autista e che hanno conseguito sia la patente di guida C sia la CQC.

Invece per i dipendenti, muniti di patente C, che siano stati assunti con mansione diversa da autista l’obbligo del conseguimento della CQC per poter guidare gli autocarri con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate scatta solo quando il dipendente guida (in modo continuativo oppure non continuativo) detti autocarri più del 30% dell'orario di lavoro mensile.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla circolare allegata.

Gli uffici restano comunque a disposizione per qualsiasi necessità di chiarimento.

 


Referenti

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