Caro materiali: pubblicato il DM MIMS contenente le variazioni percentuali dei prezzi del primo semestre 2021

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto che stabilisce le variazioni percentuali, in aumento e in diminuzione, dei prezzi dei principali materiali da costruzione verificatesi, nel primo semestre del 2021.

Suggerimento n. 735/37 del 24 novembre 2021


Facciamo seguito ai nostri Suggerimenti n. 690/34 del 2 novembre 2021 e n. 512/25 del 28 luglio 2021 per dare evidenza del fatto che sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 23 novembre 2021, è stato pubblicato il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile 11 novembre 2021, contenente la rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento e in diminuzione, superiori all’8% dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi, verificatesi nel primo semestre 2021.

Pertanto, ai sensi dell’art.1-septies, co. 1, del D.L. n. 73/2021, convertito in L. n. 106/2021 (cd. “Sostegni-bis”) a partire dalla data di ieri (giorno di pubblicazione in Gazzetta del DM) decorreranno i 15 giorni per la presentazione delle istanze di compensazione, che, quindi, con termine finale l’8 dicembre 2021. Al riguardo, considerata la natura festiva di tale termine, dovrebbe trovare applicazione il principio generale del suo automatico slittamento al primo giorno lavorativo utile (ossia al 9 dicembre 2021).

In ogni caso, trattandosi di un termine fissato a pena di decadenza, si raccomanda alle imprese la massima attenzione al riguardo al fine di non presentare istanze tardive, circostanza che comprometterebbe il diritto di ottenere definitivamente i riconoscimenti compensativi.

 

I CONTENUTI DEL DM 11 NOVEMBRE 2021

Come già anticipato il DM 11 novembre 2021 rileva le variazioni percentuali, in aumento e in diminuzione, dei prezzi dei principali materiali da costruzione, verificatesi nel primo semestre 2021 ed è articolato in due Allegati.

  • Nell’Allegato 1, è riportato l’elenco di 36 materiali, per i quali sono indicati i prezzi medi dell’anno 2020 e le variazioni superiori all’8% registrate nel primo semestre 2021 rispetto al prezzo medio del 2020.
  • Nell’Allegato 2, è riportato il prezzo medio dei materiali da costruzione – già indicati nell’Allegato 1 – negli anni antecedenti al 2020, fino ad arrivare al 2003, e le relative variazioni percentuali registrate nel primo semestre 2021.

 

Ciò premesso, le istanze di compensazione potranno essere presentate solo per i 36 materiali indicati in Tabella, utilizzando, ai fini del calcolo, la percentuale di variazione indicata nel DM relativamente all’anno di presentazione dell’offerta.

Inoltre, le compensazioni dovute saranno solo quelle eccedenti l’alea di riferimento che è dell’8%, nel caso di offerte presentate nell’anno 2020, e del 10% complessivo nel caso di offerte anteriori al 2020.

Infine, si segnala che è in corso di pubblicazione la circolare del Ministero che espliciterà le modalità operative per il calcolo e il pagamento delle compensazioni.

Sarà cura dell’Associazione informare tempestivamente di tale pubblicazione e, con l’occasione, fornire maggiori informazioni e supporti in merito alle modalità di presentazione dell’istanza.

 

LE PREVISIONI DI CUI ALLART.1-SEPTIES DEL DECRETO-LEGGE C.D. SOSTEGNI BIS

Il DM MIMS in commento dà attuazione a quanto previsto dall’art. 1-septies cit. che ha introdotto una disciplina compensativa eccezionale per fronteggiare i rincari straordinari determinatisi nel primo semestre 2021.

La disposizione è frutto di una intensa azione del sistema associativo che, fin dalla fine dell’anno scorso, ha lanciato l’allarme sulla drammatica situazione in atto, invocando un intervento straordinario ed urgente da parte del Governo.

La disciplina introdotta, applicabile esclusivamente ai contratti pubblici, ha carattere eccezionale, in quanto è destinata ad introdurre un regime compensativo straordinario, applicabile unicamente ai lavori eseguiti e contabilizzati tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2021.

Per quanto riguarda i lavori eseguiti e contabilizzati negli anni precedenti, invece, la legge ha lasciato invariata la disciplina pregressa.

Si ricorda che la speciale disciplina revisionale introdotta può trovare applicazione unicamente in presenza di tre specifiche condizioni:
1. il contratto per il quale si intende richiedere la compensazione doveva essere in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del c.d. D.L. Sostegni-bis (cioè il 25 luglio 2021);
2. il contratto deve derivare da offerte presentate nel 2020 o in anni antecedenti;
3. l’istanza di compensazione deve riguardare materiali impiegati in lavorazioni eseguite e contabilizzate nel primo semestre 2021.
   
   

Ai sensi dell’art. 1-septies cit. le compensazioni, sia in aumento che in diminuzione, potranno trovare applicazione anche in deroga a quanto previsto dall’art. 133 del D. Lgs. n. 163/2006 e dell’art. 106, co. 1, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, ma dovranno essere determinate al netto di eventuali riconoscimenti revisionali già riconosciuti e liquidati per il medesimo periodo.

Si ricorda altresì che, in generale, ciascuna stazione appaltante dovrà provvedere alle compensazioni anzitutto con risorse proprie, attingendo ai seguenti fondi:

  • il 50% delle somme appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, se non destinate ad altri impegni contrattuali già assunti, nonché eventuali ulteriori somme a disposizione per lo stesso intervento;
  • ribassi d’asta, qualora non ne sia prevista una diversa utilizzazione secondo le norme vigenti;
  • somme relative ad altri interventi ultimati, per i quali siano stati eseguiti i collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione, nei limiti disponibili alla data di entrata in vigore della legge.

 

In caso di insufficienza di tali risorse, le stazioni appaltanti potranno presentare richiesta di accesso al Fondo per l’adeguamento dei prezzi, istituito presso il MIMS, entro 60 giorni decorrenti dalla pubblicazione in Gazzetta del DM MIMS 30 settembre 2021 di attuazione dell’art. 1-septies, co. 8 (cioè entro il 22 gennaio 2022) e secondo le modalità di riparto stabilite nel DM in parola.

Il testo del DM MIMS dell’11 novembre 2021 e i relativi allegati sono reperibili in allegato.

 


Referenti

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